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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 33264/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Osservato che l'unico motivo, volto a censurare la mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen. (mentre nessuna censura ha investito la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di semilibertà), ha mirato, inammissibilmente, alla rivalutazione di merito degli specifici elementi di controindicazione enucleati dal Tribunale di sorveglianza, ivi incluse le note di collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, tali da far ritenere non formulabile, allo stato, la prognosi favorevole di buon esito della più ampia misura alternativa, per la previa necessità di sperimentare aperture meno incisive, secondo un'opportuna linea di gradualità trattamentale, sotto questo aspetto non essendosi confrontata - la censura articolata dal ricorrente - con le congrue argomentazioni svolte nell'ordinanza in esame; - Segnalato che anche la carenza delle condizioni necessarie per l'ammissione del condannato alla detenzione domiciliare speciale, a fronte della chiara motivazione espressa dai giudici di sorveglianza, viene criticata dal ricorrente con argomenti contro-valutativi nel merito e deducendo travisamenti non asseverati dalla relativa prova, di guisa che l'impugnazione si rivela volta a fornire una - non consentita - diversa ricostruzione degli elementi fattuali accertati dal giudice di merito, con valutazioni che non si correlano in modo effettivo con l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata; - Rilevato che - essendo risultato, il complessivo motivo, proteso a rivalutare il merito a fronte di una motivazione adeguata e coerente posta alla base dell'ordinanza impugnata - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere esensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Osservato che l'unico motivo, volto a censurare la mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen. (mentre nessuna censura ha investito la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di semilibertà), ha mirato, inammissibilmente, alla rivalutazione di merito degli specifici elementi di controindicazione enucleati dal Tribunale di sorveglianza, ivi incluse le note di collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, tali da far ritenere non formulabile, allo stato, la prognosi favorevole di buon esito della più ampia misura alternativa, per la previa necessità di sperimentare aperture meno incisive, secondo un'opportuna linea di gradualità trattamentale, sotto questo aspetto non essendosi confrontata - la censura articolata dal ricorrente - con le congrue argomentazioni svolte nell'ordinanza in esame; - Segnalato che anche la carenza delle condizioni necessarie per l'ammissione del condannato alla detenzione domiciliare speciale, a fronte della chiara motivazione espressa dai giudici di sorveglianza, viene criticata dal ricorrente con argomenti contro-valutativi nel merito e deducendo travisamenti non asseverati dalla relativa prova, di guisa che l'impugnazione si rivela volta a fornire una - non consentita - diversa ricostruzione degli elementi fattuali accertati dal giudice di merito, con valutazioni che non si correlano in modo effettivo con l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata; - Rilevato che - essendo risultato, il complessivo motivo, proteso a rivalutare il merito a fronte di una motivazione adeguata e coerente posta alla base dell'ordinanza impugnata - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere esensore
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