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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 gennaio 2021

Cassazione n. 37676/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 30 gennaio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (misura in seguito sostituita con quella degli arresti domiciliari).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi, così sintetizzabili.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato il primigenio provvedimento cautelare, benché non fosse stato inizialmente effettuato alcun accertamento sulla sostanza sequestrata e fosse stato eseguito un narcotest, che non fornisce alcun dato circa la percentuale di principio attivo presente nel campione, solamente dopo l'applicazione della misura.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Catanzaro ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva circa il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità, trattandosi di vicenda di ridotta offensività, per il ridotto quantitativo di droga rinvenuto, per la occasionalità delle condotte accertate, poste in essere da un assuntore di stupefacente, nonché per il mancato rinvenimento di quanto necessario per lo svolgimento di una continuativa attività di spaccio.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di merito erroneamente confermato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata, senza spiegare perché non potessero essere disposte misure meno gravose, in particolare quella degli arresti domiciliari; valorizzando dati equivoci, quale quello del non meglio precisato "via vai" presso la casa dell'indagato di assuntori di droga; e omettendo di considerare che l'Otranto è persona estranea a contesti di criminalità organizzata.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. Il primo e il terzo motivo del ricorso sono in parte infondati e, in parte, inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'odierno indagato, la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva e l'adeguatezza della misura applicata.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l'Otranto fosse aduso a spacciare cocaina in favore di soggetti che a lui si rivolgevano recandosi presso l'abitazione dell'indagato.

Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero contestato dalla difesa talora in termini molto generici - nel quale non et è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come, per un verso, l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, gravemente indiziato in relazione al reato contestatogli; e come, per altro verso, una condotta espressione non di occasionalità o di episodicità, peraltro posta in essere proprio in prossimità della propria abitazione da soggetto gravato da numero precedenti penali anche specifici, avesse comprovato l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di commissione di altri reati della stessa specie, non fronteggiabile con l'applicazione di misure meno afflittive di quella applicata.

In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo.

Quanto, infine, al lamentato accertamento sulla natura della sostanza sequestrata al momento dell'adozione dell'originario provvedimento applicativo della misura, indiscusso come sia sufficiente che la verifica venga effettuata anche con un mero narcotest, va detto che la decisione gravata si pone in linea con l'orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione in base al quale si è chiarito come l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguardi la documentazione minima che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere al Tribunale del riesame (art. 291, comma 1, cod. proc. pen.); mentre il comma 9 dell'art. 309 consente alle parti di addurre "nuovi elementi" anche nel corso dell'udienza, che il Tribunale deve prendere in esame ai fini della decisione, con la conseguenza che il provvedimento emesso in sede di riesame, pertanto, integra e completa quello di custodia cautelare ed è quindi unitario il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi (in questo senso Sez. 1, n. 1985 del 06/05/1992, Carnio, Rv. 190862).

Non è condivisibile la tesi difensiva secondo la quale il Tribunale del riesame avrebbe dovuto comunque annullare la primigenia ordinanza perché la misura cautelare non poteva essere emessa in assenza del narcotest: ciò perché la mancanza dei risultati di un accertamento tecnico di tal fatta, in corso di svolgimento durante le indagini, non rientra tra le ipotesi di nullità del provvedimento applicativo della misura cautelare previste dall'art. 292 cod. proc. pen.; non essendo neppure possibile sostenere, in assenza di specifiche allegazioni da parte dell'interessato, che al momento della emissione di quella ordinanza difettasse in assoluto la motivazione sulla esistenza dei gravi indizi di col pevolezza .

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823).

Di tale principio il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione, sottolineando come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, il reato contestato, tenuto conto che l'Otranto era stato chiamato a rispondere di plurimi episodi di cessione di dosi di cocaina: e ciò non solamente perché tali condotte erano state tenute in un breve arco temporale in favore di soggetti che avevano telefonato ben sapendo che lo stesso disponeva sempre di quella droga e poteva agevolmente soddisfare le loro esigenze; ma anche perché iI predetto aveva ceduto, in forma continuativa e non episodica, ogni volta quantitativi di stupefacente di peso non ridottissimo.

5. Al rigetto del ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 30 gennaio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (misura in seguito sostituita con quella degli arresti domiciliari). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi, così sintetizzabili. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato il primigenio provvedimento cautelare, benché non fosse stato inizialmente effettuato alcun accertamento sulla sostanza sequestrata e fosse stato eseguito un narcotest, che non fornisce alcun dato circa la percentuale di principio attivo presente nel campione, solamente dopo l'applicazione della misura. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Catanzaro ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva circa il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità, trattandosi di vicenda di ridotta offensività, per il ridotto quantitativo di droga rinvenuto, per la occasionalità delle condotte accertate, poste in essere da un assuntore di stupefacente, nonché per il mancato rinvenimento di quanto necessario per lo svolgimento di una continuativa attività di spaccio. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di merito erroneamente confermato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata, senza spiegare perché non potessero essere disposte misure meno gravose, in particolare quella degli arresti domiciliari; valorizzando dati equivoci, quale quello del non meglio precisato "via vai" presso la casa dell'indagato di assuntori di droga; e omettendo di considerare che l'Otranto è persona estranea a contesti di criminalità organizzata. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il primo e il terzo motivo del ricorso sono in parte infondati e, in parte, inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'odierno indagato, la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva e l'adeguatezza della misura applicata. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l'Otranto fosse aduso a spacciare cocaina in favore di soggetti che a lui si rivolgevano recandosi presso l'abitazione dell'indagato. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero contestato dalla difesa talora in termini molto generici - nel quale non et è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come, per un verso, l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, gravemente indiziato in relazione al reato contestatogli; e come, per altro verso, una condotta espressione non di occasionalità o di episodicità, peraltro posta in essere proprio in prossimità della propria abitazione da soggetto gravato da numero precedenti penali anche specifici, avesse comprovato l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di commissione di altri reati della stessa specie, non fronteggiabile con l'applicazione di misure meno afflittive di quella applicata. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Quanto, infine, al lamentato accertamento sulla natura della sostanza sequestrata al momento dell'adozione dell'originario provvedimento applicativo della misura, indiscusso come sia sufficiente che la verifica venga effettuata anche con un mero narcotest, va detto che la decisione gravata si pone in linea con l'orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione in base al quale si è chiarito come l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguardi la documentazione minima che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere al Tribunale del riesame (art. 291, comma 1, cod. proc. pen.); mentre il comma 9 dell'art. 309 consente alle parti di addurre "nuovi elementi" anche nel corso dell'udienza, che il Tribunale deve prendere in esame ai fini della decisione, con la conseguenza che il provvedimento emesso in sede di riesame, pertanto, integra e completa quello di custodia cautelare ed è quindi unitario il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi (in questo senso Sez. 1, n. 1985 del 06/05/1992, Carnio, Rv. 190862). Non è condivisibile la tesi difensiva secondo la quale il Tribunale del riesame avrebbe dovuto comunque annullare la primigenia ordinanza perché la misura cautelare non poteva essere emessa in assenza del narcotest: ciò perché la mancanza dei risultati di un accertamento tecnico di tal fatta, in corso di svolgimento durante le indagini, non rientra tra le ipotesi di nullità del provvedimento applicativo della misura cautelare previste dall'art. 292 cod. proc. pen.; non essendo neppure possibile sostenere, in assenza di specifiche allegazioni da parte dell'interessato, che al momento della emissione di quella ordinanza difettasse in assoluto la motivazione sulla esistenza dei gravi indizi di col pevolezza . 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823). Di tale principio il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione, sottolineando come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, il reato contestato, tenuto conto che l'Otranto era stato chiamato a rispondere di plurimi episodi di cessione di dosi di cocaina: e ciò non solamente perché tali condotte erano state tenute in un breve arco temporale in favore di soggetti che avevano telefonato ben sapendo che lo stesso disponeva sempre di quella droga e poteva agevolmente soddisfare le loro esigenze; ma anche perché iI predetto aveva ceduto, in forma continuativa e non episodica, ogni volta quantitativi di stupefacente di peso non ridottissimo. 5. Al rigetto del ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i
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