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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17685/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza il 17 maggio 2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo emessa in data 9 settembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

In particolare, i giudici del gravame hanno logicamente negato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. sulla scorta di una valutazione complessiva del fatto reato, effettuata attraverso un contestuale apprezzamento di tutti quegli elementi che rientrano nella fattispecie delittuosa, quali le condizioni del bene ("trattandosi di un ciclomotore marciante" ed "oggetto di contraffazione in maniera tale da non poter risalire all'effettivo proprietario") e dei numerosi precedenti penali specifici a carico dell'imputato.

Peraltro, rileva precisare come in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Rv. 242667); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del gravame con corretti argomenti giuridici, nonché volto ad una rivalutazione della statuizione in punto di trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua ed esente da vizi logici, in particolare, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art 62 bis cod. pen. in forza dell'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, della concreta gravità del fatto e dei precedenti specifici a carico dell'imputato.

In tale prospettiva, rileva precisare come nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), come avvenuto nel caso di specie la specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza il 17 maggio 2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo emessa in data 9 settembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, i giudici del gravame hanno logicamente negato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. sulla scorta di una valutazione complessiva del fatto reato, effettuata attraverso un contestuale apprezzamento di tutti quegli elementi che rientrano nella fattispecie delittuosa, quali le condizioni del bene ("trattandosi di un ciclomotore marciante" ed "oggetto di contraffazione in maniera tale da non poter risalire all'effettivo proprietario") e dei numerosi precedenti penali specifici a carico dell'imputato. Peraltro, rileva precisare come in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Rv. 242667); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del gravame con corretti argomenti giuridici, nonché volto ad una rivalutazione della statuizione in punto di trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua ed esente da vizi logici, in particolare, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art 62 bis cod. pen. in forza dell'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, della concreta gravità del fatto e dei precedenti specifici a carico dell'imputato. In tale prospettiva, rileva precisare come nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), come avvenuto nel caso di specie la specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 17685/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris