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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14630/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte drappello di Firenze [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22/03/2023 del Giudice monocratico del Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 comma 2 legge 18 aprile 1975 n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - senza giustificato motivo - un coltello di tipo "svizzero", da considerarsi strumento da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.

2. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), per violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. 3.

La doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di critica già congruamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura non episodica della condotta tenuta dal soggetto.

Giova anche precisare che la carenza delle condizioni di applicabilità pretese dall'art. 131-bis cod. pen. può evincersi - nella concreta fattispecie - anche in forza della ricorrenza del dirimente parametro della entità del fatto (parimenti citato in sentenza), che ne sottende la gravità e ne delinea la intima connotazione di non particolare tenuità.

In tal modo, risulta compiuto il necessario vaglio postulato dalla sopra richiamata norma, divenendo tale valutazione incensurabile in cassazione.

Trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che sprecedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte drappello di Firenze [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22/03/2023 del Giudice monocratico del Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 comma 2 legge 18 aprile 1975 n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - senza giustificato motivo - un coltello di tipo "svizzero", da considerarsi strumento da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona. 2. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), per violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. 3. La doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di critica già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura non episodica della condotta tenuta dal soggetto. Giova anche precisare che la carenza delle condizioni di applicabilità pretese dall'art. 131-bis cod. pen. può evincersi - nella concreta fattispecie - anche in forza della ricorrenza del dirimente parametro della entità del fatto (parimenti citato in sentenza), che ne sottende la gravità e ne delinea la intima connotazione di non particolare tenuità. In tal modo, risulta compiuto il necessario vaglio postulato dalla sopra richiamata norma, divenendo tale valutazione incensurabile in cassazione. Trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che sprecedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ma
Sentenza Cassazione n. 14630/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris