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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 15648/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (FURTO) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 22 / 05/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15027 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15027del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 72E23 G482 F) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : TRZ MNO70S70 H501B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].(C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 419/2021, pubblicatain data 19 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d ella S o- cietà [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) per ottenere l’indennizzo dalla stessa dovuto in virtù di un con- tratto di assicurazione contro i danni, per il furto di un motociclo di sua proprietà.

Ric. n. 15027/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Pescara, che ha condannato la società convenuta a pagare all’attore l’importo di € 873,00, oltre accessori.

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Comignani, sulla base di un unicomotivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 2697 c.c e 115 c.p.c.su un punto decisivo della controversia».

Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe «arbitraria- mente ed immotivatamente omesso di tenere in considerazione ai fini del decidere la sequenza di fatti e circostanze» indicate nella parte espositiva del ricorsoe avrebbe «omesso qualsivo- glia motivazione tesa a spiegare in virtù di quale processo lo- gico-giuridico abbia ritenuto di doverla ignorare».

Il ricorso è inammissibile. 1.1In primo luogo, il ricorrente lamenta che la corte d’appello non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi istruttori ac- quisiti agli atti.

Ma le censure di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 –01, 640193 –01 e 640194 –01; Sez.

U, Sentenza Ric. n. 15027/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 –01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 , Rv. 659037 – 02 : « in tema di ricorso per cassazione, la do- glianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comun- que, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente ap- prezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso va- lore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una diffe- rente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa se- condo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»). 1.2In particolare, la corte d’appello ha confermato gli accerta- menti in fatto già svolti dal giudice di primo grado in ordine ai seguenti fatti, rilevanti ai fini della determinazione dell’effettivo valore del veicolo oggetto del furto, al momento dello stesso (che costituisce l’unica questione ancora in discussione tra le parti): «la persona da cui l’attore aveva acquistato il motociclo a luglio 2009 aveva acquistato il medesimo, nuovo, il 27.02.2009 perun importo di € 6.500,00 (dunque per un im- porto inferiore al valore dichiarato in polizza dall’attore)»; «la persona che glielo aveva venduto non aveva eseguito alcuna riparazione sul mezzo (incidentato nel maggio 2009 i cui danni erano stativalutati dal perito dell’assicurazione dell’epoca in € 5.472,90)»; «non vi era, del resto, prova della asserita inter- venuta riparazione, né, dell’avvenuto pagamento da parte del Comignani di € 9.000,00 all’intermediario nella vendita, né, Ric. n. 15027/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 ancora, della successiva riparazione del mezzo da parte dell’at- tore dopo l’ulteriore incidente del settembre 2009».

Ha, altresì, condiviso la valutazione del giudice di primo grado di maggiore attendibilità, ai fini della prova dei suddetti fatti, dei testi (ritenuti non interessati al giudizio) che avevano rife- rito le circostanze appena esposte, rispetto a quelle dei testi indicati dall’attore (portatori di un interesse personale all’esito del giudizio), i quali avevano riferito diverse e contrastanti cir- costanze (segnatamente: che l’attore avrebbe acquistato il mo- tociclo, riparato dopo il primo incidente, per € 9.000,00 e, dopo che lo stesso aveva subito un secondo incidente, lo avrebbe fatto riparare per un cifra di circa € 8.700,00).

Tutte le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, in buona sostanza, nella contestazione di tali accer- tamenti di fatto, che sono però sostenuti da più che adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e di- versa valutazione delle prove (e della stessa attendibilità dei testi escussi), il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del Ric. n. 15027/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (FURTO) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 22 / 05/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15027 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15027del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 72E23 G482 F) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : TRZ MNO70S70 H501B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].(C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 419/2021, pubblicatain data 19 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d ella S o- cietà [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) per ottenere l’indennizzo dalla stessa dovuto in virtù di un con- tratto di assicurazione contro i danni, per il furto di un motociclo di sua proprietà. Ric. n. 15027/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Pescara, che ha condannato la società convenuta a pagare all’attore l’importo di € 873,00, oltre accessori. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Comignani, sulla base di un unicomotivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 2697 c.c e 115 c.p.c.su un punto decisivo della controversia». Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe «arbitraria- mente ed immotivatamente omesso di tenere in considerazione ai fini del decidere la sequenza di fatti e circostanze» indicate nella parte espositiva del ricorsoe avrebbe «omesso qualsivo- glia motivazione tesa a spiegare in virtù di quale processo lo- gico-giuridico abbia ritenuto di doverla ignorare». Il ricorso è inammissibile. 1.1In primo luogo, il ricorrente lamenta che la corte d’appello non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi istruttori ac- quisiti agli atti. Ma le censure di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 –01, 640193 –01 e 640194 –01; Sez. U, Sentenza Ric. n. 15027/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 –01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 , Rv. 659037 – 02 : « in tema di ricorso per cassazione, la do- glianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comun- que, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente ap- prezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso va- lore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una diffe- rente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa se- condo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»). 1.2In particolare, la corte d’appello ha confermato gli accerta- menti in fatto già svolti dal giudice di primo grado in ordine ai seguenti fatti, rilevanti ai fini della determinazione dell’effettivo valore del veicolo oggetto del furto, al momento dello stesso (che costituisce l’unica questione ancora in discussione tra le parti): «la persona da cui l’attore aveva acquistato il motociclo a luglio 2009 aveva acquistato il medesimo, nuovo, il 27.02.2009 perun importo di € 6.500,00 (dunque per un im- porto inferiore al valore dichiarato in polizza dall’attore)»; «la persona che glielo aveva venduto non aveva eseguito alcuna riparazione sul mezzo (incidentato nel maggio 2009 i cui danni erano stativalutati dal perito dell’assicurazione dell’epoca in € 5.472,90)»; «non vi era, del resto, prova della asserita inter- venuta riparazione, né, dell’avvenuto pagamento da parte del Comignani di € 9.000,00 all’intermediario nella vendita, né, Ric. n. 15027/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 ancora, della successiva riparazione del mezzo da parte dell’at- tore dopo l’ulteriore incidente del settembre 2009». Ha, altresì, condiviso la valutazione del giudice di primo grado di maggiore attendibilità, ai fini della prova dei suddetti fatti, dei testi (ritenuti non interessati al giudizio) che avevano rife- rito le circostanze appena esposte, rispetto a quelle dei testi indicati dall’attore (portatori di un interesse personale all’esito del giudizio), i quali avevano riferito diverse e contrastanti cir- costanze (segnatamente: che l’attore avrebbe acquistato il mo- tociclo, riparato dopo il primo incidente, per € 9.000,00 e, dopo che lo stesso aveva subito un secondo incidente, lo avrebbe fatto riparare per un cifra di circa € 8.700,00). Tutte le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, in buona sostanza, nella contestazione di tali accer- tamenti di fatto, che sono però sostenuti da più che adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e di- versa valutazione delle prove (e della stessa attendibilità dei testi escussi), il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del Ric. n. 15027/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui
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