CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata mediante il difensore di fiducia deducendo un solo motivo di ricorso, in cui contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena applicata ai sensi dell'art. 81 c.p., per non avere i giudici di merito indicato i criteri in base ai quali è stata determinata la pena complessiva. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso non è ammesso in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; e, comunque, la dosimetria della pena era stata congruamente fissata e motivata dai giudici del merito, con giudizio in fatto esente dai lamentati vizi di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]23.99-* [OSCURATO:PERSONA] S t e f p C C