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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02956/2024

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nciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 13277/ 21 propost o da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma 3.3.2021 n. 1873 e la sentenza del Tribunale di Roma 31.7.2019 n. 15830; Oggetto:specializzandi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione (prima del 1991, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], iscritto nel 1992); -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza 15830/19 dichiarò prescritto il diritto, e la Corte d’appello di Roma con ordinanza 1873/21 dichiarò inammissibile il gravame dei soccombenti, ex art. 348 bisc.p.c..

3. Con ricorso unitario gli originari attori hanno impugnato per cassazione tanto l’ordinanza d’appello, quanto la sentenza di primo grado, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ed i tre ministeri indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è rivolto contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 terc.p.c..Con esso si denuncia l’erroneità della decisione di merito nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dagli attori.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene l’erroneità dell’orientamento -cui ha aderito il Tribunale - il quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/363 e 75/362 dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della l. 370/99.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 348 ter, quarto comma, c.p.c., deve contenere a pena di inammissibilità l’indicazione dei fatti di causa, tanto del primo quanto del secondo grado, ex art. 366, n. 3, c.p.c..

Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre i motivi su cui l’appello era fondato, indicazione assente nel ricorso oggi in esame, anche al fine di evidenziare al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame ( ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 13228 del 15/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 9494 del 06/04/2023; Sez.

L, Ordinanza n. 7476 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2784 d el 12/02/2015 ; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014).

1.2. Ad abundantiam, rileva comunque il Collegio che il ricorso sarebbe inammissibile anche per altra ragione, e cioè ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice Pagina 4 amministrativo(così, ex multis , dopo gli arresti delle sentenze gemelle nn. 10913, 10814, 10815 e 10816 del 2011, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 –01); princìpi confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte(Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 - 01) .

2. Il secondo motivo di ricorso è rivolto contro l’ordinanza d’appello.

Esso contiene due censure: a) con una prima censura i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello, nel liquidare le spese di lite, ha falsamente applicato l’aumento di cui all’art. 4, comma 2, d.m. 55/14, in quanto nel praticare l’aumento ivi previsto ha tenuto conto non già - come avrebbe dovuto - del numero di parti assistite dall’Avvocatura dello Stato (e dunque la parte vittoriosa), ma ha tenuto conto del numero delle parti soccombenti; b) con una seconda censura i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha condannato i soccombenti alle spese nei confronti dei ministeri della salute, dell’economia e delle finanze, in quanto avverso tali ministeri non era stato proposto appello.

2.1. La censura sub(a) è infondata.

All’epoca in cui la Corte d’appello pronunciò la propria decisione (3.3.2021) era in vigore l’art. 4, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 55 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera c), del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, ed anteriore alle modifiche successivamente apportate dall’art. 2, comma 1, lettera c) del d.m.13 agosto 2022, n. 147.

Tale norma recitava: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.

2.2. La parte della suddetta disposizione che viene qui in rilievo è l’ultima proposizione dell’ultimo periodo.

Il primo periodo stabilisce infatti la regola per cui l’avvocato che assiste più soggetti ha diritto ad un aumento del compenso; il secondo periodo estende il diritto all’aumento a due ulteriori ipotesi, e cioè: a) quando più cause vengono riunite; b) nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

L’ipotesi sub (b) è quella che viene in rilievo nel nostro caso: l’Avvocatura dello Stato ha infatti difeso la Presidenza del Consiglio dei Ministri contro trentatré diversi soggetti (cfr. pp. 1-6 dell’ordinanza d’appello).

Correttamente, pertanto, la Corte ha applicato la maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 2, cit..

2.3. Questi princìpi sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte: da ultimo, da Sez. 3, Ordinanza n. 10344 del 18/04/2023, ove si afferma che l’aumento di cui all’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 è consentito “qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa (…) a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti (…) contro i quali sia stato esercitato il patrocinio”(nello stesso senso, ex aliis, Sez.

L, Ordinanza n. 21902 del 21/07/2023(sia pure soltanto obiter dictum); Sez. 2, Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021).

2.4. Reputa per contro il Collegio che non possa darsi continuità al precedente di questa Corte che, in fattispecie identica, ha ritenuto inapplicabile l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 (Sez. 3, Ordinanza n. 3284 del 02/02/2023).

Tale decisione infatti si fonda su una motivazione così riassumibile: -) l’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14 consente la maggiorazione del compenso quando l’avvocato “assiste un solo soggetto contro più soggetti”; -) essa dunque non s’applica quando l’avvocato difenda più soggetti contro le domande proposte da più parti, come per l’appunto nel caso di specie.

Questa lettura dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 non può essere condivisa per più ragioni.

2.4.1. In primo luogo non può essere condivisa alla luce della ratio della norma, e dunque in base all’interpretazione finalistica.

L’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 ha infatti lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un lato remunerare l’avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno; dall’altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmentereiterata, ma sostanzialmente unitaria.

Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l’impegno del professionista).

Tale ratiosussiste dunque tanto nell’ipotesi in cui il difensore assista una sola parte contro più soggetti, quanto nell’ipotesi in cui assista più parti contro più soggetti, e varrà la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio.

2.4.2. In secondo luogo la lettura dell’art. 4, comma 2, cit., adottata dall’orientamento qui contestato non è consentita dall’interpretazione logica, ed in particolare dall’argomento dell’a fortiori.

Se infatti la legge prevede una maggiorazione del compenso a favore dell’avvocato che assiste un solo cliente contro più soggetti, a fortioriquella maggiorazione spetterà all’avvocato che assiste più clienti contro più parti:per l’ovvia ragione che nella seconda ipotesi maggiore è l’impegno richiesto al professionista.

Diversamente opinando si perverrebbe all’assurdo di accordare un minor compenso all’avvocato che ha dovuto assolvere un incarico più oneroso.

2.4.3. Infine, quale che sia la condivisibilità dei princìpi affermati dalla menzionata Cass. 3284/23, essi comunque non potrebbero trovare applicazione nel presente giudizio.

L’Avvocatura dello Stato infatti ha difeso quattro amministrazioni statali, ma non quattro soggetti diversi: questa Corte ha già ripetutamente affermato, in identica fattispecie, che rispetto alla domanda di risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria la notificazione dell’atto di citazione alla Presidenzadel Consiglio dei ministripiuttosto che ad uno o più dicasteri non pone una questione di legittimazione passiva, ma solo di individuazione dell'articolazione statuale corretta, dal momento che unico debitore rispetto alla suddetta pretesa è lo Stato, rappresentato dal Governo (e per esso dalla Presidenza del Consiglio), di cui i singoli ministeri sono articolazioni (così Sez. 3, Sentenza n. 23202 del 15/11/2016, con ampia motivazione cui può in questa sede rinviarsi ex art.118 disp. att. c.p.c.; il fondamentale principio del carattere unitario della personalitàdello S tato è comunque pacifico e risale a Sez. 1, Sentenza n. 3172 del 28/09/1976).

2.5. La seconda censura esposta nel secondo motivo [illegittimità della condanna dei soccombenti alle spese nei confronti dei ministeri della salute, dell’economia e delle finanze, in quanto avverso tali ministeri non era stato proposto appello: cfr. supra, § 2, lettera (b)] è inammissibile per difetto di interesse.

Infatti se i tre ministeri sopra indicati fossero espunti dal novero dei soggetti creditori delle spese, nessun vantaggio ne trarrebbero i soccombenti, dal momento che la Corte d’appello ha compiuto una liquidazione unitaria, senza maggiorazione alcuna per il fatto che l’Avvocatura Generale aveva difeso quattro parti.Essa sarebbe comunque infondata nel merito, alla luce del generale e già ricordatoprincipio della unitarietà della personalità giuridica dello Stato.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Le spese di soccombenza sono così determinate: -) l’importo base è stabilito, avuto riguardo al valore della controversia e degli altri parametri di cui all’art. 4, comma 1, d.m. 55/14, in euro 6.000; -) il suddetto importo va aumentato del 5% per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14, e dunque del 75%, essendo 15 i ricorrenti.

Spetterà dunque alla Presidenza del Consiglio, a titolo di rifusione delle spese di lite, la somma di euro 10.500, oltre accessori di legge.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso quanto al primo motivo; rigetta il ricorso quanto al secondo; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 13277/ 21 propost o da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma 3.3.2021 n. 1873 e la sentenza del Tribunale di Roma 31.7.2019 n. 15830; Oggetto:specializzandi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione (prima del 1991, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], iscritto nel 1992); -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Il Tribunale di Roma con sentenza 15830/19 dichiarò prescritto il diritto, e la Corte d’appello di Roma con ordinanza 1873/21 dichiarò inammissibile il gravame dei soccombenti, ex art. 348 bisc.p.c.. 3. Con ricorso unitario gli originari attori hanno impugnato per cassazione tanto l’ordinanza d’appello, quanto la sentenza di primo grado, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ed i tre ministeri indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è rivolto contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 terc.p.c..Con esso si denuncia l’erroneità della decisione di merito nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dagli attori. Nell’illustrazione del motivo si sostiene l’erroneità dell’orientamento -cui ha aderito il Tribunale - il quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/363 e 75/362 dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della l. 370/99. 1.1. Il motivo è inammissibile. Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 348 ter, quarto comma, c.p.c., deve contenere a pena di inammissibilità l’indicazione dei fatti di causa, tanto del primo quanto del secondo grado, ex art. 366, n. 3, c.p.c.. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre i motivi su cui l’appello era fondato, indicazione assente nel ricorso oggi in esame, anche al fine di evidenziare al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame ( ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 13228 del 15/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 9494 del 06/04/2023; Sez. L, Ordinanza n. 7476 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2784 d el 12/02/2015 ; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014). 1.2. Ad abundantiam, rileva comunque il Collegio che il ricorso sarebbe inammissibile anche per altra ragione, e cioè ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice Pagina 4 amministrativo(così, ex multis , dopo gli arresti delle sentenze gemelle nn. 10913, 10814, 10815 e 10816 del 2011, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 –01); princìpi confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte(Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 - 01) . 2. Il secondo motivo di ricorso è rivolto contro l’ordinanza d’appello. Esso contiene due censure: a) con una prima censura i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello, nel liquidare le spese di lite, ha falsamente applicato l’aumento di cui all’art. 4, comma 2, d.m. 55/14, in quanto nel praticare l’aumento ivi previsto ha tenuto conto non già - come avrebbe dovuto - del numero di parti assistite dall’Avvocatura dello Stato (e dunque la parte vittoriosa), ma ha tenuto conto del numero delle parti soccombenti; b) con una seconda censura i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha condannato i soccombenti alle spese nei confronti dei ministeri della salute, dell’economia e delle finanze, in quanto avverso tali ministeri non era stato proposto appello. 2.1. La censura sub(a) è infondata. All’epoca in cui la Corte d’appello pronunciò la propria decisione (3.3.2021) era in vigore l’art. 4, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 55 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera c), del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, ed anteriore alle modifiche successivamente apportate dall’art. 2, comma 1, lettera c) del d.m.13 agosto 2022, n. 147. Tale norma recitava: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. 2.2. La parte della suddetta disposizione che viene qui in rilievo è l’ultima proposizione dell’ultimo periodo. Il primo periodo stabilisce infatti la regola per cui l’avvocato che assiste più soggetti ha diritto ad un aumento del compenso; il secondo periodo estende il diritto all’aumento a due ulteriori ipotesi, e cioè: a) quando più cause vengono riunite; b) nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. L’ipotesi sub (b) è quella che viene in rilievo nel nostro caso: l’Avvocatura dello Stato ha infatti difeso la Presidenza del Consiglio dei Ministri contro trentatré diversi soggetti (cfr. pp. 1-6 dell’ordinanza d’appello). Correttamente, pertanto, la Corte ha applicato la maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 2, cit.. 2.3. Questi princìpi sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte: da ultimo, da Sez. 3, Ordinanza n. 10344 del 18/04/2023, ove si afferma che l’aumento di cui all’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 è consentito “qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa (…) a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti (…) contro i quali sia stato esercitato il patrocinio”(nello stesso senso, ex aliis, Sez. L, Ordinanza n. 21902 del 21/07/2023(sia pure soltanto obiter dictum); Sez. 2, Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021). 2.4. Reputa per contro il Collegio che non possa darsi continuità al precedente di questa Corte che, in fattispecie identica, ha ritenuto inapplicabile l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 (Sez. 3, Ordinanza n. 3284 del 02/02/2023). Tale decisione infatti si fonda su una motivazione così riassumibile: -) l’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14 consente la maggiorazione del compenso quando l’avvocato “assiste un solo soggetto contro più soggetti”; -) essa dunque non s’applica quando l’avvocato difenda più soggetti contro le domande proposte da più parti, come per l’appunto nel caso di specie. Questa lettura dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 non può essere condivisa per più ragioni. 2.4.1. In primo luogo non può essere condivisa alla luce della ratio della norma, e dunque in base all’interpretazione finalistica. L’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 ha infatti lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un lato remunerare l’avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno; dall’altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmentereiterata, ma sostanzialmente unitaria. Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l’impegno del professionista). Tale ratiosussiste dunque tanto nell’ipotesi in cui il difensore assista una sola parte contro più soggetti, quanto nell’ipotesi in cui assista più parti contro più soggetti, e varrà la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio. 2.4.2. In secondo luogo la lettura dell’art. 4, comma 2, cit., adottata dall’orientamento qui contestato non è consentita dall’interpretazione logica, ed in particolare dall’argomento dell’a fortiori. Se infatti la legge prevede una maggiorazione del compenso a favore dell’avvocato che assiste un solo cliente contro più soggetti, a fortioriquella maggiorazione spetterà all’avvocato che assiste più clienti contro più parti:per l’ovvia ragione che nella seconda ipotesi maggiore è l’impegno richiesto al professionista. Diversamente opinando si perverrebbe all’assurdo di accordare un minor compenso all’avvocato che ha dovuto assolvere un incarico più oneroso. 2.4.3. Infine, quale che sia la condivisibilità dei princìpi affermati dalla menzionata Cass. 3284/23, essi comunque non potrebbero trovare applicazione nel presente giudizio. L’Avvocatura dello Stato infatti ha difeso quattro amministrazioni statali, ma non quattro soggetti diversi: questa Corte ha già ripetutamente affermato, in identica fattispecie, che rispetto alla domanda di risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria la notificazione dell’atto di citazione alla Presidenzadel Consiglio dei ministripiuttosto che ad uno o più dicasteri non pone una questione di legittimazione passiva, ma solo di individuazione dell'articolazione statuale corretta, dal momento che unico debitore rispetto alla suddetta pretesa è lo Stato, rappresentato dal Governo (e per esso dalla Presidenza del Consiglio), di cui i singoli ministeri sono articolazioni (così Sez. 3, Sentenza n. 23202 del 15/11/2016, con ampia motivazione cui può in questa sede rinviarsi ex art.118 disp. att. c.p.c.; il fondamentale principio del carattere unitario della personalitàdello S tato è comunque pacifico e risale a Sez. 1, Sentenza n. 3172 del 28/09/1976). 2.5. La seconda censura esposta nel secondo motivo [illegittimità della condanna dei soccombenti alle spese nei confronti dei ministeri della salute, dell’economia e delle finanze, in quanto avverso tali ministeri non era stato proposto appello: cfr. supra, § 2, lettera (b)] è inammissibile per difetto di interesse. Infatti se i tre ministeri sopra indicati fossero espunti dal novero dei soggetti creditori delle spese, nessun vantaggio ne trarrebbero i soccombenti, dal momento che la Corte d’appello ha compiuto una liquidazione unitaria, senza maggiorazione alcuna per il fatto che l’Avvocatura Generale aveva difeso quattro parti.Essa sarebbe comunque infondata nel merito, alla luce del generale e già ricordatoprincipio della unitarietà della personalità giuridica dello Stato. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Le spese di soccombenza sono così determinate: -) l’importo base è stabilito, avuto riguardo al valore della controversia e degli altri parametri di cui all’art. 4, comma 1, d.m. 55/14, in euro 6.000; -) il suddetto importo va aumentato del 5% per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14, e dunque del 75%, essendo 15 i ricorrenti. Spetterà dunque alla Presidenza del Consiglio, a titolo di rifusione delle spese di lite, la somma di euro 10.500, oltre accessori di legge. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso quanto al primo motivo; rigetta il ricorso quanto al secondo; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis d
Sentenza Cassazione n. 02956/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris