Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 34982/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4154-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, al v .le Parioli , n. 43 , presso la studio “D’[OSCURATO:PERSONA]”,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente p.t. della [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 2 9 , presso l’ufficio di rappresentanza dell’ente, rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– Controricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, iscritto al NRG 18265del 2022; Regolamento preventivo di giurisdizione RGN 4154/2023 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 ; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario . [OSCURATO:PERSONA] La richiesta di regolamento di giurisdizione afferisce alla controversia insorta a seguito della notifica alla ricorrente dei decreti dirigenziali nn. 117 e 218, entrambi del 18 maggio 2022, con cui la Regione Campania ha determinatol’entità dei contributi cui è tenuta la società, per l’utilizzo delle cave site in [OSCURATO:PERSONA] e in Montesano sulla Marcellana, previsti dall’art. 17, comma 1, Legge Regione Campania n. 15/2005, e dall’art. 19, comma 1, Legge Regione Campania n. 1/2008.

I decreti dirigenziali sono stati contestati ed impugnati, per una pluralità di ragioni,dinanzi al Tribunale di Napoli, ma, dubitandosi della giurisdizione del giudice ordinario, la società stessa hapreventivamente proposto ricorso ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., per ritenere la controversia nella giurisdizione del giudice tributario.

A tal fine ha evidenziato che la L.R.

Campania n. 15/2005, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania –legge finanziaria regionale 2005”, al comma 2 dell’art. 17 specifica che il contributo annuo, di cui al comma 1, è finalizzato al “finanziamento nella misura dell’importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento e avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano –Sa, nonché per tutte le attività di gestione societaria”.

La L .

R .

Campania n. 1/2008, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania –legge finanziaria regionale 2008”, al comma 3 dell’art. 19 specifica che il contributo ambientale, di cui al comma 1, è “destinato per il 50 per cento ad alimentare il Fondo per la ecosostenibilità di cui all’art. 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese…concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e alfinanziamento delle attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave”.

La società, dopo aver evidenziato la differente finalità dei contributi, ha sostenuto che entrambi i prelievi pretesi dall’ente territoriale non hanno RGN 4154/2023 natura indennitaria, né sarebbero disciplinati convenzionalmente , assolvendo all'esigenza di fornire alla regione le risorse necessarie per le finalitànormativamente previste, correlate a spese pubbliche in assenza di un rapporto sinallagmatico.

Ciò conferma la natura tributaria dei prelievi e dunque la giurisdizione della Commissione tributaria.

Si è costituita la Regione Campania, che,invocando precedenti specifici di questa Corte, ha insistito nella giurisdizione del giudice ordinario.

Per l’Ufficio della Procura Generale, che ha presentato conclusioni scritte, sussiste la giurisdizione del giudiceordinario.

All’esito dell’adunanza camerale del 12 settembre 2023 il ricorso è stato deciso. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, come sottolineato dalla stessa difesa della ricorrente, è stata già investita della regolazione della giurisdizione in materia, affermando che «Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, la controversia relativa al pagamento dei prelievi previsti dagli artt. 19 della l.r.

Campania n. 1 del 2008 e 17 della l.r.

Campania n. 15 del 2005 a carico dei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei concessionari alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva, atteso che tali contributi non sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave ma trovano la loro rationell'esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante; pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze -nocive ma legittime - correlate all'attività produttiva svolta» (Sez.

U, 21 gennaio 2020, n. 1182, così massimata).

Il principio è stato poi ribadito nella giurisprudenza successiva (cfr. 22 dicembre 2021, n. 41196; 25 febbraio 2022, n. 6364; 23 gennaio 2023, n. 1915).

La difesa della società insiste nel prospettare una ricostruzione giuridica diversa, sollecitando in sostanza un ripensamento del giudice di legittimità RGN 4154/2023 rispetto alla natura del prelievo e della conseguente identificazione della giurisdizione speciale del giudice tributario.

In sintesi,ritiene che, quanto all’art. 17 della L.R.

Campania n. 15 del 2005, gli scopi pubblicistici dichiarati (realizzazione dell’aeroporto di Pontecagnano) evidenziano l’assenza di interessi pubblicistici ambientali sottesi al contributo.

Per un verso, pertanto, si tratterebbe di un contributo distinto rispetto a quello ambientale, previsto dall’art. 19 della L.R.

Campania n. 1 del 2008; per altro verso la struttura stessa del medesimo (imposizione ex lege, carattere non sinallagmatico, a carico dei titolari di autorizzazioni e concessioni all’estrazione e coltivazioni di giacimenti per attività di cava, finalizzata al finanziamento della realizzazione di un aeroporto e dei suoi servizi), ne imporrebbe la collocazione nell’alveo dei tributi.

Sarebbe dunque esclusa la natura di ristoro indennitario.

Conclusioni non diverse sono illustrate con riguardo al contributo previsto dall’art. 19 della L.R. n. 1 del 2008, cit., che viene inquadratotra le impostedi scopo, a tal fine invocando la nozione di tributo delineata dalla Corte costituzionale e dalla stessa Corte di legittimità.

Le ragioni rappresentate dalla difesa della ricorrente non scalfiscono le conclusionicui questa Corte è già pervenuta e le argomentazioni a tal fine già sviluppate.

Riprendendo la pronuncia n. 1182 del 2002, cit., in essa si è fatto richiamo ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale, secondo cui «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino treindefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddettadecurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubblichespese» (così Corte cost. n.167/2018, Corte cost. n. n. 269 e n. 236 del2017; Corte cost. n. 89/2018).

Si è fatto inoltre richiamo alla elaborazione giurisprudenziale delle stesse sezioni unite, che nel tratteggiare gli elementi identificativi del tributo, hanno valorizzato «a) la matrice legislativa della prestazioneimposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante RGN 4154/2023 l'autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del2015); b) la doverosità della prestazione (Corte cost., n. 141 del2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comportaun'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un entepubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982): c) la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento delcontributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonché, in relazione al contributo al Servizio sanitario nazionale, Cass., sez. un., n. 123/07,che ne ha affermato la natura tributaria); d)il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo diapprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore(Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982,nonché, tra varie, Cass., sez. un., n. 21950/15 e n. 13431/14)-cfr.

Cass.

S.U. n. 27074/2016 - » (Sez.

U, 1182 del 2020 cit.).

Ha infine esaminato la giurisprudenza della Corte di legittimità, anche a sezione semplice, in merito al riconoscimento della natura di contributo indennitario, e non di tributo, ai prelievi pretesi in forza di varie leggi regionali (Regione Sicilia, Regione Toscana, Regione Veneto, Regione Marche) nei confronti di titolari di autorizzazione all’estrazione di materiale inerte da cave o di concessione alla coltivazione di materiale di cava.

In queste fattispecie si è riconosciuta conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinarioed in tutte le pronunce si evince che il contributo è finalizzato alla copertura, almeno in parte, delle spese destinate a reintegrareil pregiudizio che la collettività finisce per patire in conseguenza dell'autorizzazione allo sfruttamento delle cave; pregiudizio che onera le amministrazioni interessate del ripristino delle condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione, incidendo quell’attività anche sul paesaggio e sulla viabilità “prossima ed a media distanza”.

Questo collegio condivide tale percorso argomentativoe reputa che la difesa della ricorrente non ha addotto alcuna ragione per discostarsi dalle conclusioni, cui la giurisprudenza era già pervenuta.

Né il denunciare la destinazione di parte rilevante dei contributi richiesti dalla Regione Campania alla realizzazione e gestione dell’aeroporto di Pontecagnano evidenzia un salto logico, una contraddizione tra il contributo RGN 4154/2023 di natura ambientale, ancorché tale sintagma non sia esplicitamente utilizzato nella L.R. n. 15 del 2005, e l’opera espressamente menzionata, perché al contrario, lungi dal costituire un’opera estranea al miglioramento delle condizioni ambientali, essa rappresenta invece una opportunità di miglioramento del territorio.

La finalità ambientale, infatti,non va identificata nel ripristino dai danni causati dall’attività estrattiva, ossia dal tentativo di riportare l’area allo status quo.

Su di essa anzi peserà proprio l’impossibilità di recupero del tessuto territoriale, che così resterà irrimediabilmente compromesso.

La finalità ambientale va al contrario identificata nel miglioramento complessivo che il territorio medesimopotrebbe ottenere da opere, anche infrastrutturali, capaci di bilanciare le compromissioni subite dalterritorio.

Tra queste opere deve certamente annoverarsi un aeroporto a servizio del bacino territoriale della provincia nella quale quell’attività estrattiva è svolta.

In conclusione, le ragioni della ricorrente non trovano accoglimento.

Deve pertanto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese saranno regolateall’esito del g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4154-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, al v .le Parioli , n. 43 , presso la studio “D’[OSCURATO:PERSONA]”,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente p.t. della [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 2 9 , presso l’ufficio di rappresentanza dell’ente, rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– Controricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, iscritto al NRG 18265del 2022; Regolamento preventivo di giurisdizione RGN 4154/2023 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 ; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario . [OSCURATO:PERSONA] La richiesta di regolamento di giurisdizione afferisce alla controversia insorta a seguito della notifica alla ricorrente dei decreti dirigenziali nn. 117 e 218, entrambi del 18 maggio 2022, con cui la Regione Campania ha determinatol’entità dei contributi cui è tenuta la società, per l’utilizzo delle cave site in [OSCURATO:PERSONA] e in Montesano sulla Marcellana, previsti dall’art. 17, comma 1, Legge Regione Campania n. 15/2005, e dall’art. 19, comma 1, Legge Regione Campania n. 1/2008. I decreti dirigenziali sono stati contestati ed impugnati, per una pluralità di ragioni,dinanzi al Tribunale di Napoli, ma, dubitandosi della giurisdizione del giudice ordinario, la società stessa hapreventivamente proposto ricorso ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., per ritenere la controversia nella giurisdizione del giudice tributario. A tal fine ha evidenziato che la L.R. Campania n. 15/2005, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania –legge finanziaria regionale 2005”, al comma 2 dell’art. 17 specifica che il contributo annuo, di cui al comma 1, è finalizzato al “finanziamento nella misura dell’importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento e avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano –Sa, nonché per tutte le attività di gestione societaria”. La L . R . Campania n. 1/2008, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania –legge finanziaria regionale 2008”, al comma 3 dell’art. 19 specifica che il contributo ambientale, di cui al comma 1, è “destinato per il 50 per cento ad alimentare il Fondo per la ecosostenibilità di cui all’art. 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese…concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e alfinanziamento delle attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave”. La società, dopo aver evidenziato la differente finalità dei contributi, ha sostenuto che entrambi i prelievi pretesi dall’ente territoriale non hanno RGN 4154/2023 natura indennitaria, né sarebbero disciplinati convenzionalmente , assolvendo all'esigenza di fornire alla regione le risorse necessarie per le finalitànormativamente previste, correlate a spese pubbliche in assenza di un rapporto sinallagmatico. Ciò conferma la natura tributaria dei prelievi e dunque la giurisdizione della Commissione tributaria. Si è costituita la Regione Campania, che,invocando precedenti specifici di questa Corte, ha insistito nella giurisdizione del giudice ordinario. Per l’Ufficio della Procura Generale, che ha presentato conclusioni scritte, sussiste la giurisdizione del giudiceordinario. All’esito dell’adunanza camerale del 12 settembre 2023 il ricorso è stato deciso. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, come sottolineato dalla stessa difesa della ricorrente, è stata già investita della regolazione della giurisdizione in materia, affermando che «Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, la controversia relativa al pagamento dei prelievi previsti dagli artt. 19 della l.r. Campania n. 1 del 2008 e 17 della l.r. Campania n. 15 del 2005 a carico dei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei concessionari alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva, atteso che tali contributi non sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave ma trovano la loro rationell'esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante; pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze -nocive ma legittime - correlate all'attività produttiva svolta» (Sez. U, 21 gennaio 2020, n. 1182, così massimata). Il principio è stato poi ribadito nella giurisprudenza successiva (cfr. 22 dicembre 2021, n. 41196; 25 febbraio 2022, n. 6364; 23 gennaio 2023, n. 1915). La difesa della società insiste nel prospettare una ricostruzione giuridica diversa, sollecitando in sostanza un ripensamento del giudice di legittimità RGN 4154/2023 rispetto alla natura del prelievo e della conseguente identificazione della giurisdizione speciale del giudice tributario. In sintesi,ritiene che, quanto all’art. 17 della L.R. Campania n. 15 del 2005, gli scopi pubblicistici dichiarati (realizzazione dell’aeroporto di Pontecagnano) evidenziano l’assenza di interessi pubblicistici ambientali sottesi al contributo. Per un verso, pertanto, si tratterebbe di un contributo distinto rispetto a quello ambientale, previsto dall’art. 19 della L.R. Campania n. 1 del 2008; per altro verso la struttura stessa del medesimo (imposizione ex lege, carattere non sinallagmatico, a carico dei titolari di autorizzazioni e concessioni all’estrazione e coltivazioni di giacimenti per attività di cava, finalizzata al finanziamento della realizzazione di un aeroporto e dei suoi servizi), ne imporrebbe la collocazione nell’alveo dei tributi. Sarebbe dunque esclusa la natura di ristoro indennitario. Conclusioni non diverse sono illustrate con riguardo al contributo previsto dall’art. 19 della L.R. n. 1 del 2008, cit., che viene inquadratotra le impostedi scopo, a tal fine invocando la nozione di tributo delineata dalla Corte costituzionale e dalla stessa Corte di legittimità. Le ragioni rappresentate dalla difesa della ricorrente non scalfiscono le conclusionicui questa Corte è già pervenuta e le argomentazioni a tal fine già sviluppate. Riprendendo la pronuncia n. 1182 del 2002, cit., in essa si è fatto richiamo ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale, secondo cui «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino treindefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddettadecurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubblichespese» (così Corte cost. n.167/2018, Corte cost. n. n. 269 e n. 236 del2017; Corte cost. n. 89/2018). Si è fatto inoltre richiamo alla elaborazione giurisprudenziale delle stesse sezioni unite, che nel tratteggiare gli elementi identificativi del tributo, hanno valorizzato «a) la matrice legislativa della prestazioneimposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante RGN 4154/2023 l'autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del2015); b) la doverosità della prestazione (Corte cost., n. 141 del2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comportaun'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un entepubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982): c) la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento delcontributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonché, in relazione al contributo al Servizio sanitario nazionale, Cass., sez. un., n. 123/07,che ne ha affermato la natura tributaria); d)il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo diapprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore(Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982,nonché, tra varie, Cass., sez. un., n. 21950/15 e n. 13431/14)-cfr. Cass. S.U. n. 27074/2016 - » (Sez. U, 1182 del 2020 cit.). Ha infine esaminato la giurisprudenza della Corte di legittimità, anche a sezione semplice, in merito al riconoscimento della natura di contributo indennitario, e non di tributo, ai prelievi pretesi in forza di varie leggi regionali (Regione Sicilia, Regione Toscana, Regione Veneto, Regione Marche) nei confronti di titolari di autorizzazione all’estrazione di materiale inerte da cave o di concessione alla coltivazione di materiale di cava. In queste fattispecie si è riconosciuta conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinarioed in tutte le pronunce si evince che il contributo è finalizzato alla copertura, almeno in parte, delle spese destinate a reintegrareil pregiudizio che la collettività finisce per patire in conseguenza dell'autorizzazione allo sfruttamento delle cave; pregiudizio che onera le amministrazioni interessate del ripristino delle condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione, incidendo quell’attività anche sul paesaggio e sulla viabilità “prossima ed a media distanza”. Questo collegio condivide tale percorso argomentativoe reputa che la difesa della ricorrente non ha addotto alcuna ragione per discostarsi dalle conclusioni, cui la giurisprudenza era già pervenuta. Né il denunciare la destinazione di parte rilevante dei contributi richiesti dalla Regione Campania alla realizzazione e gestione dell’aeroporto di Pontecagnano evidenzia un salto logico, una contraddizione tra il contributo RGN 4154/2023 di natura ambientale, ancorché tale sintagma non sia esplicitamente utilizzato nella L.R. n. 15 del 2005, e l’opera espressamente menzionata, perché al contrario, lungi dal costituire un’opera estranea al miglioramento delle condizioni ambientali, essa rappresenta invece una opportunità di miglioramento del territorio. La finalità ambientale, infatti,non va identificata nel ripristino dai danni causati dall’attività estrattiva, ossia dal tentativo di riportare l’area allo status quo. Su di essa anzi peserà proprio l’impossibilità di recupero del tessuto territoriale, che così resterà irrimediabilmente compromesso. La finalità ambientale va al contrario identificata nel miglioramento complessivo che il territorio medesimopotrebbe ottenere da opere, anche infrastrutturali, capaci di bilanciare le compromissioni subite dalterritorio. Tra queste opere deve certamente annoverarsi un aeroporto a servizio del bacino territoriale della provincia nella quale quell’attività estrattiva è svolta. In conclusione, le ragioni della ricorrente non trovano accoglimento. Deve pertanto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese saranno regolateall’esito del g
Sentenza Cassazione n. 34982/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris