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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23458/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo ha -per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto, dichiarando inammissibile l'appello.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento al declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi.

3. Il ricorso non è manifestamente infondato giacchè, come risulta dall'atto di appello, i motivi di impugnazione sono stati formulati nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 581 cod. proc. pen. 4.

Il termine di prescrizione prorogato è decorso, sicché deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione.

5. Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato.

6. Rilevato che non v'è parte civile per cui la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] )J

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo ha -per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto, dichiarando inammissibile l'appello. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento al declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi. 3. Il ricorso non è manifestamente infondato giacchè, come risulta dall'atto di appello, i motivi di impugnazione sono stati formulati nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 581 cod. proc. pen. 4. Il termine di prescrizione prorogato è decorso, sicché deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. 5. Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. 6. Rilevato che non v'è parte civile per cui la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] )J
Sentenza Cassazione n. 23458/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris