CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06393/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 02/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 25636 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25636del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 40C13 F205W) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E06 F205O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rap- presentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRN LRT65B21 I441B ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1968/2020, pubblicatain data 23 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il pagamento dell’indennizzo da questa dovuto sulla base di un contratto di assicurazione contro i danni. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Va- rese, che ha condannato la società convenuta al pagamento Ric. n. 25636/2020 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 dell’importo di € 2.531,84, tenuto conto della somma già dalla stessa corrisposta. La Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello proposto dall’attore. Ricorre il Portalupi, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 1370 c.c.poiché in presenza di clausole ambigue/polisenso predispo- ste unilateralmente da [OSCURATO:SOCIETA] nelle condizioni generali di assi- curazione e finalizzate a limitare/escludere il rischio assicurato, il Giudice ha fornito un’interpretazione delle stesse omettendo di applicare come primo criterio esegetico quello di cui all’art.1370 c.c. (interpretatio contra proferentem): in particolare, nel caso di specie, il ricorrente -- residente con la sua famiglia in unavilletta con annesso giardino – stipulava con la compagnia di ass.niconvenuta una polizza denominata “all risks ” (ovvero- sia “tutti i rischi”) per la casa familiare con il fine evidente e la convinzione (in quanto è lo stesso tenore letterale del contratto assicurativo ad indicarlo) di essere assicurato per qualsiasi tipo di danno potessero subire i predetti beni di proprietà. Verifica- tosi il sinistro nonché a seguito di indennizzo negato da parte della compagnia convenuta in favore del ricorrente, si Ric. n. 25636/2020 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 instaurava la controversia de qua ed entrambi i giudici di merito (di primo grado e di appello), posti di fronte al significato con- troverso e/o polisenso e/o contraddittorio delle clausole espresse agli artt. 1.3 e 1.4 delle condizioni generali di assicu- razione (pagg. 12, 13 e 14, che verranno poi riprodotte nel te- sto del presente ricorso ovverosia nella parte relativa allo svi- luppo del presente motivo), interpretavano le stesse in modo soggettivo e diverso basandosi esclusivamente sul loro tenore letteralee tralasciando l’applicazione prioritaria dei criteri di cui agli artt. 1362 e seg. c.c. ed in particolare di quello chiaro ed inequivocabile espresso all’art. 1370 c.c. secondo cui “Le clau- sole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”». Il ricorso è inammissibile, in conformità a quanto evidenziato nella proposta di definizione accelerata, che la Corte condivide integralmente, nella quale si rileva che «nella giurisprudenza di questa corte … … è pacifico che la violazione delle regole legali di ermeneutica non può dirsi sussistente sol perché il testo ne- goziale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, ri- spetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata. L’inter- pretazione del negozio prescelta dal giudice di merito può con- durre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpreta- zione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (ex multis, in tal senso: Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 –01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 –01). Nel caso di specie il ricorrente, con le molteplici censure raccolte nell’unico motivo di ricorso, Ric. n. 25636/2020 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 nella sostanza contrappone la propria interpretazione del con- tratto a quella adottata dalla Corte d’appello, che di per sé era comunque non implausibile: di qui l’inammissibilità del ri- corso». Né le argomentazioni svolte successivamente dal ricorrente of- frono elementi per riconsiderare la conclusione della piana ap- plicabilità alla fattispecie di tale consolidata conclusione. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor- rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 2.300,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 2.300,00(duemilatrecento/00), oltre€ 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; Ric. n. 25636/2020 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2 . 3 00,00 (duemilatrecento/00) in favore della società controricor- rente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2 . 5 00,00 (duemilacinquecento/00) in favore della cassa delle am- mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mentoal competente ufficio di merito, da parte del ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in