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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 settembre 2024

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:775
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0412_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 settembre 2024 – Commissione / Slovacchia (Ritardi di pagamento – Strutture sanitarie pubbliche) (causa C‑412/23) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 4, paragrafo 4, lettera b) – Transazioni commerciali fra imprese e pubbliche amministrazioni – Facoltà riconosciuta agli Stati membri di prorogare fino ad un massimo di 60 giorni di calendario il termine di pagamento impartito agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria – Obbligo per gli Stati membri di assicurare che tali enti pubblici non superino di fatto tale termine»

1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati (Art. 258 TFUE) (v. punto 31)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7 – Transazioni commerciali fra imprese e pubbliche amministrazioni – Obbligo degli Stati membri di garantire che le loro pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento di trenta o al massimo sessanta giorni di calendario – Obbligo di risultato – Inadempimento [Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7, art. 4, §§ 3 e 4, b)] (v. punti 34-37, 39-43, dispositivo 1)

3. Ricorso per inadempimento – Natura obiettiva – Origine dell’inadempimento – Irrilevanza (Art. 258 TFUE) (v. punto 38) Dispositivo 1) Non assicurando che i suoi enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria rispettino effettivamente il termine di pagamento di 60 giorni previsto all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che le derivano da tale disposizione. 2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 314 del 4.9.2023 .

62023CJ0412_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 settembre 2024 – Commissione / Slovacchia (Ritardi di pagamento – Strutture sanitarie pubbliche) (causa C‑412/23) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 4, paragrafo 4, lettera b) – Transazioni commerciali fra imprese e pubbliche amministrazioni – Facoltà riconosciuta agli Stati membri di prorogare fino ad un massimo di 60 giorni di calendario il termine di pagamento impartito agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria – Obbligo per gli Stati membri di assicurare che tali enti pubblici non superino di fatto tale termine» 1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati (Art. 258 TFUE) (v. punto 31) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7 – Transazioni commerciali fra imprese e pubbliche amministrazioni – Obbligo degli Stati membri di garantire che le loro pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento di trenta o al massimo sessanta giorni di calendario – Obbligo di risultato – Inadempimento [Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7, art. 4, §§ 3 e 4, b)] (v. punti 34-37, 39-43, dispositivo 1) 3. Ricorso per inadempimento – Natura obiettiva – Origine dell’inadempimento – Irrilevanza (Art. 258 TFUE) (v. punto 38) Dispositivo 1) Non assicurando che i suoi enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria rispettino effettivamente il termine di pagamento di 60 giorni previsto all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che le derivano da tale disposizione. 2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 314 del 4.9.2023 .