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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 25313/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23124-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale mandataria della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ROSSI, giusta procura notarile del 1° luglio 2021, elettivamente domiciliata in Roma , vi a [OSCURATO:PERSONA] 95 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CARSILIO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimate - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Controversia distributiva - Pretermissione del debitore esecutato - Nullità della sentenza per assenza di litisconsorte necessario - Sussistenza R.G.N. 23124 /20 21 Cron.

Rep.

Ud.5/04/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 486 /20 2 1 del Tribunale di Velletri , depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 486/21, del 12 marzo 2021 , del Tribunale di Velletri, che ha respinto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dalla stessa proposta, nella procedura esecutiva immobiliare ex art. 602 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di approvazione del progetto distributivo che ne ha degradato il credito da ipotecario di primo grado in ipotecario di secondo grado.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver promosso, nella già ricordata qualità, la suddetta procedura esecutiva immobiliare, all’esito dell’intimazione di atto di precetto nei confronti della debitrice diretta, società [OSCURATO:SOCIETA]. (tale divenuta in forza di accollo di contratto di mutuo fondiario del 12 marzo 1990), nonché –ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ. – nei confronti della terza proprietaria del compendio cauzionale, società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in tale procedura anche la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., il giudice dell’esecuzione approvava a dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione, con il quale degradava il credito fatto valere da [OSCURATO:SOCIETA] da ipotecario di primo grado in ipotecario di secondo grado, e ciò in ragione della mancata rinnovazione entro il ventennio –essendo stata la stessa effettuata solo il 30 marzo 2010 – dell’ipoteca fondiaria che assisteva il credito azionato.

Proposta opposizione ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., la stessa veniva rigettata, escludendosi la fondatezza della tesi sostenuta da [OSCURATO:SOCIETA], che negava la sussistenza dell’onere, a suo carico, di procedere alla rinnovazione dell’ipoteca entro il ventennio, essendo a ciò abilitata in forza del disposto di cui all’art. 4, comma 3, del d.P.R. 21 gennaio, 1976, n. 7.

Instaurato il giudizio di merito, all’esito dello stesso veniva respinta la domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA], volta ad annullare, modificare o revocare il provvedimento di rigetto dell’opposizione.

3. Avverso la sentenza del Tribunale veliterno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base, come detto, di tre motivi, non senza previamente argomentare in ordine all’ammissibilità della presente impugnazione, ai sensi dell’art.111, comma 7, Cost., attesa la configurazione – da parte della giurisprudenza di questa Corte – dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provveda sulle controversie in sede distributiva come impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ. (è citata Cass. Sez. 6-3, ord. 15 settembre 2020, n. 19122). 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 602 e ss., 512 e 617 cod. proc. civ.

La ricorrente evidenzia che, quantunque la procedura esecutiva – al termine della quale è intervenuta la controversia distributiva – fosse stata intrapresa, ex art. 602 cod. proc. civ., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per aver essa acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. (resasi a propria volta acquirente da [OSCURATO:SOCIETA]., accollandosene il debito nascente dal contratto di mutuo fondiario concluso con [OSCURATO:SOCIETA] e da quest’ultima azionato “in executivis”), al giudizio di merito, incardinato all’esito del rigetto dell’opposizione contro l’ordinanza di approvazione del progetto distributivo, era rimasta estranea propri o [OSCURATO:SOCIETA], sebbeneparte necessaria dello stesso.

Viene, pertanto, eccepita la radicale nullità della sentenza, per pretermissione di un litisconsorte necessario.

Se, infatti, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo proprietario, il debitore assume, insieme al creditore la veste di legittimo e necessario contradittore, siffatto principio deve, vieppiù, ribadirsi – secondo la ricorrente – per le controversie distributive.

Viene richiamato quanto affermato da questa Corte, secondo cui – in caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ. – nel giudizio di opposizione avente ad oggetto la determinazione dell'entità complessiva del credito, nonché dell’eventuale minor parte di esso, di cui debba rispondere lo stesso terzo, quand’anche proposto come opposizione agli atti esecutivi relativi a tale determinazione, “è litisconsorte necessario anche il debitore originario o diretto, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 29 dicembre 2011, n. 29748, Rv. 621065-01).

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 19 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. 21 gennaio, 1976, n. 7, dell’art. 2847 cod. civ. e dell’art. 161, comma 6, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Si censura la decisione del Tribunale di Velletri di confermare l’avvenuta degradazione dell’ipoteca fondiaria da primo a secondo grado, sul presupposto che la rinnovazione della stessa –iscritta il 16 marzo 1990 – fosse avvenuta oltre il ven tennio, essendo stata compiuta il 30 marzo 2010.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui – sul presupposto dell’intervenuta abrogazione del suddetto art. 4, comma 3, d.P.R. n. 7 del 1976 dopo la conclusione del contratto fondiario, ma prima dell’avvenuta rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria – ha escluso l’operatività della norma suddetta, che, invece, consente, con efficacia ultrattiva, di operare la rinnovazione “in ogni tempo”, e dunque anche dopo che sia trascorso il ventennio di cui all’art. 2847 cod. civ.

È contestata, in particolare,l’interpretazione che la sentenza impugnata ha dato dell’espressione “in ogni tempo”, da intendersi nel senso che la rinnovazione dell’ipoteca non può che avvenire, in qualsiasi momento, senza spese per il creditore, ma non nel senso di comportare “una deroga generalizzata al sistema codicistico” (e in particolare alla regola della rinnovazione dell’ipoteca entro il ventennio), “che trova la sua «ratio» nel generalissimo principio di tutela inerente alla circolazione dei beni e nell’affidamento dei terzi, in particolare creditori e aventi causa dal debitore originario.

Tuttavia, secondo la ricorrente, il richiamo alla finalità dell’iscrizione ipotecaria per motivare il rigetto dell’opposizione sarebbe assolutamente erroneo, atteso che il Tribunale non ha tenuto conto del principio di conservazione degli effetti endoprocessuali dell’ipoteca, quando il termine ventennale di efficacia della sua iscrizione venga a scadere dopo il pignoramento.

Come, infatti, sottolineato da una pronuncia di merito, non potrebbe dubitarsi del fatto che, avuto riguardo esclusivamente ai soggetti partecipanti alla procedura espropriativa, il titolo di garanzia ipotecaria fatto valere dal creditore è direttamente conosciuto, e ciò in virtù del pignoramento trascritto e della successiva attività di acquisizione documentale e peritale.

Nell’ambito della procedura, in altri termini, non si porrebbero quei problemi di conoscibilità e opponibilità cui risponde la funzione della disciplina della rinnovazione formale dell’iscrizione, ex art.2847 cod. civ.

Secondo la ricorrente, pertanto, determinandosi con il pignoramento la cristallizzazione dei privilegi, l’eventuale mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, il cui termine venga a scadere nelle more della procedura esecutiva, attiene, al più, al mero profilo della pubblicità nei confronti dei terzi estranei alla procedura e non integra, quindi, ragione idonea per degradare l’ipoteca, aspetto che interessa i soli creditori concorrenti.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, com ma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 2847 e 2916 cod. civ.

Nell’illustrare il presente motivo, la ricorrente – in continuità con le considerazioni svolte nel motivo che precede – evidenzia che, se il processo di espropriazione ha lo scopo di soddisfare i diritti dei creditori e se l’art. 2847 cod. civ. si pone come un presidio della libera circolazione dei beni immobili, finalizzato ad impedire l’apposizione di ostacoli alla stessa (gravando i terzi interessati all’acquisto dell’immobile di ricerche eccessivamente risalenti nel tempo), risulta del tutto evidente come una simile “ratio” sia soddisfatta non dalla iscrizione dell’ipoteca, quanto, piuttosto, dalla trascrizione dell’atto di pignoramento.

È, infatti, l’art. 2916 cod. civ. ad impedire che i rapporti fra i creditori concorrenti possono essere modificati da situazioni inesistenti alla data di trascrizione del pignoramento.

Essendo, pertanto, tale norma dettata al fine di salvaguardare il principio della “par condicio creditorum” e di cristallizzare, attraverso il pignoramento, la situazione del bene in vista del futuro trasferimento coattivo, se ne dovrebbe trarre come conseguenza che essa, in combinato disposto con l’art. 555 cod. proc. civ., fissa il principio cardine al fine di individuare quali siano i creditori privilegiati in ordine al giudizio di graduazione.

Tale interpretazione, d’altra parte, sarebbe la sola coerente con la nozione di legittimazione al concorso, che è stata delineata da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Quest’ultima, in particolare riconosce l’esistenza di un diritto dell’esecutato di interporre opposizione, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., nei riguardi dell’intervenuto asseritamente privo di legittimazione.

Ne consegue, pertanto, che la legittimazione potrebbe dirsi esistente al momento dell’intervento, ma venire a mancare per effetto della scadenza del termine di cui all’art. 2847 cod. civ.

Ne deriverebbe una situazione paradossale, nella quale un soggetto che ha visto consolidare la propria legittimazione ad intervenire, in mancanza di opposizione agli atti esecutivi o del rilievo d’ufficio della sua carenza, verrebbe, sostanzialmente, a perdere la stessa, per non essere più titolare del diritto di garanzia che, al tempo dell’intervento, aveva legittimato la sua partecipazione al giudizio esecutivo.

Ancora una volta, pertanto, l’unica opzione ermeneutica che consentirebbedi prevenire un simile paradosso è quella che affida al combinato disposto dell’art. 555 del cod. proc. civ. e dell’art.2916 cod. civ. il criterio per la regolazione dei rapporti tra i creditori della procedura, con conseguente degradazione dell’art.2847 cod. civ. a norma disciplinante soltanto situazioni di carattere sostanziale, ma inidonea ad esplicare qualsivoglia operatività in sede esecutiva.

4. Sono rimaste solo intimate le società Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (altra società intervenuta nella procedura esecutiva).

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; all’esito dell’adunanza, il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 6.Il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo. 6.1.Il primo motivo è, infatti, fondato.

6.1.1. Questa Corte, infatti, già sotto la previgente disciplina del processo esecutivo (ovvero, quella anteriore alla novella intervenuta con l’art. 2, comma 3, lett. e, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ), aveva affermato – proprio con riferimento alle controversie distributive ex art. 512 cod. proc. civ. – che il debitore esecutatoriveste la posizione di litisconsorte necessario nelle procedure espropriative contro il terzo proprietario, lasciando, tuttavia, “impregiudicata la questione dell’estensibilità o meno di tale principio anche al regime successivo alla riforma”.

Tale principio è stato, tuttavia, ribadito anche in relazione alla disciplina successiva alla summenzionata riforma, confermandosi, pertanto, che il debitore esecutato è litisconsorte necessario, “quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti” (cosìCass.

Sez. 6- 3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4763, Rv. 653012-01, nonché, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5951, non massimata), tanto che la sua pretermissione,sin dal primo grado di giudizio, comporta la necessità per questa Corte di provvedere persinod’ufficio, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 6.1.

2. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto (con assorbito dei restanti due), sicché la sentenza va cassata in relazione, dovendosi rilevare il difetto di integrazione del contraddittorio, con rinvio della causa al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, per la decisione del merito, oltre per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.

M .

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, rilevando il difetto di integrazione del contraddittorio e rinviando la causa al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, per la decision

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23124-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale mandataria della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ROSSI, giusta procura notarile del 1° luglio 2021, elettivamente domiciliata in Roma , vi a [OSCURATO:PERSONA] 95 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CARSILIO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimate - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Controversia distributiva - Pretermissione del debitore esecutato - Nullità della sentenza per assenza di litisconsorte necessario - Sussistenza R.G.N. 23124 /20 21 Cron. Rep. Ud.5/04/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 486 /20 2 1 del Tribunale di Velletri , depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 486/21, del 12 marzo 2021 , del Tribunale di Velletri, che ha respinto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dalla stessa proposta, nella procedura esecutiva immobiliare ex art. 602 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di approvazione del progetto distributivo che ne ha degradato il credito da ipotecario di primo grado in ipotecario di secondo grado. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver promosso, nella già ricordata qualità, la suddetta procedura esecutiva immobiliare, all’esito dell’intimazione di atto di precetto nei confronti della debitrice diretta, società [OSCURATO:SOCIETA]. (tale divenuta in forza di accollo di contratto di mutuo fondiario del 12 marzo 1990), nonché –ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ. – nei confronti della terza proprietaria del compendio cauzionale, società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in tale procedura anche la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., il giudice dell’esecuzione approvava a dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione, con il quale degradava il credito fatto valere da [OSCURATO:SOCIETA] da ipotecario di primo grado in ipotecario di secondo grado, e ciò in ragione della mancata rinnovazione entro il ventennio –essendo stata la stessa effettuata solo il 30 marzo 2010 – dell’ipoteca fondiaria che assisteva il credito azionato. Proposta opposizione ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., la stessa veniva rigettata, escludendosi la fondatezza della tesi sostenuta da [OSCURATO:SOCIETA], che negava la sussistenza dell’onere, a suo carico, di procedere alla rinnovazione dell’ipoteca entro il ventennio, essendo a ciò abilitata in forza del disposto di cui all’art. 4, comma 3, del d.P.R. 21 gennaio, 1976, n. 7. Instaurato il giudizio di merito, all’esito dello stesso veniva respinta la domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA], volta ad annullare, modificare o revocare il provvedimento di rigetto dell’opposizione. 3. Avverso la sentenza del Tribunale veliterno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base, come detto, di tre motivi, non senza previamente argomentare in ordine all’ammissibilità della presente impugnazione, ai sensi dell’art.111, comma 7, Cost., attesa la configurazione – da parte della giurisprudenza di questa Corte – dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provveda sulle controversie in sede distributiva come impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ. (è citata Cass. Sez. 6-3, ord. 15 settembre 2020, n. 19122). 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 602 e ss., 512 e 617 cod. proc. civ. La ricorrente evidenzia che, quantunque la procedura esecutiva – al termine della quale è intervenuta la controversia distributiva – fosse stata intrapresa, ex art. 602 cod. proc. civ., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per aver essa acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. (resasi a propria volta acquirente da [OSCURATO:SOCIETA]., accollandosene il debito nascente dal contratto di mutuo fondiario concluso con [OSCURATO:SOCIETA] e da quest’ultima azionato “in executivis”), al giudizio di merito, incardinato all’esito del rigetto dell’opposizione contro l’ordinanza di approvazione del progetto distributivo, era rimasta estranea propri o [OSCURATO:SOCIETA], sebbeneparte necessaria dello stesso. Viene, pertanto, eccepita la radicale nullità della sentenza, per pretermissione di un litisconsorte necessario. Se, infatti, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo proprietario, il debitore assume, insieme al creditore la veste di legittimo e necessario contradittore, siffatto principio deve, vieppiù, ribadirsi – secondo la ricorrente – per le controversie distributive. Viene richiamato quanto affermato da questa Corte, secondo cui – in caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ. – nel giudizio di opposizione avente ad oggetto la determinazione dell'entità complessiva del credito, nonché dell’eventuale minor parte di esso, di cui debba rispondere lo stesso terzo, quand’anche proposto come opposizione agli atti esecutivi relativi a tale determinazione, “è litisconsorte necessario anche il debitore originario o diretto, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 29 dicembre 2011, n. 29748, Rv. 621065-01). 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 19 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. 21 gennaio, 1976, n. 7, dell’art. 2847 cod. civ. e dell’art. 161, comma 6, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si censura la decisione del Tribunale di Velletri di confermare l’avvenuta degradazione dell’ipoteca fondiaria da primo a secondo grado, sul presupposto che la rinnovazione della stessa –iscritta il 16 marzo 1990 – fosse avvenuta oltre il ven tennio, essendo stata compiuta il 30 marzo 2010. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui – sul presupposto dell’intervenuta abrogazione del suddetto art. 4, comma 3, d.P.R. n. 7 del 1976 dopo la conclusione del contratto fondiario, ma prima dell’avvenuta rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria – ha escluso l’operatività della norma suddetta, che, invece, consente, con efficacia ultrattiva, di operare la rinnovazione “in ogni tempo”, e dunque anche dopo che sia trascorso il ventennio di cui all’art. 2847 cod. civ. È contestata, in particolare,l’interpretazione che la sentenza impugnata ha dato dell’espressione “in ogni tempo”, da intendersi nel senso che la rinnovazione dell’ipoteca non può che avvenire, in qualsiasi momento, senza spese per il creditore, ma non nel senso di comportare “una deroga generalizzata al sistema codicistico” (e in particolare alla regola della rinnovazione dell’ipoteca entro il ventennio), “che trova la sua «ratio» nel generalissimo principio di tutela inerente alla circolazione dei beni e nell’affidamento dei terzi, in particolare creditori e aventi causa dal debitore originario. Tuttavia, secondo la ricorrente, il richiamo alla finalità dell’iscrizione ipotecaria per motivare il rigetto dell’opposizione sarebbe assolutamente erroneo, atteso che il Tribunale non ha tenuto conto del principio di conservazione degli effetti endoprocessuali dell’ipoteca, quando il termine ventennale di efficacia della sua iscrizione venga a scadere dopo il pignoramento. Come, infatti, sottolineato da una pronuncia di merito, non potrebbe dubitarsi del fatto che, avuto riguardo esclusivamente ai soggetti partecipanti alla procedura espropriativa, il titolo di garanzia ipotecaria fatto valere dal creditore è direttamente conosciuto, e ciò in virtù del pignoramento trascritto e della successiva attività di acquisizione documentale e peritale. Nell’ambito della procedura, in altri termini, non si porrebbero quei problemi di conoscibilità e opponibilità cui risponde la funzione della disciplina della rinnovazione formale dell’iscrizione, ex art.2847 cod. civ. Secondo la ricorrente, pertanto, determinandosi con il pignoramento la cristallizzazione dei privilegi, l’eventuale mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, il cui termine venga a scadere nelle more della procedura esecutiva, attiene, al più, al mero profilo della pubblicità nei confronti dei terzi estranei alla procedura e non integra, quindi, ragione idonea per degradare l’ipoteca, aspetto che interessa i soli creditori concorrenti. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, com ma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 2847 e 2916 cod. civ. Nell’illustrare il presente motivo, la ricorrente – in continuità con le considerazioni svolte nel motivo che precede – evidenzia che, se il processo di espropriazione ha lo scopo di soddisfare i diritti dei creditori e se l’art. 2847 cod. civ. si pone come un presidio della libera circolazione dei beni immobili, finalizzato ad impedire l’apposizione di ostacoli alla stessa (gravando i terzi interessati all’acquisto dell’immobile di ricerche eccessivamente risalenti nel tempo), risulta del tutto evidente come una simile “ratio” sia soddisfatta non dalla iscrizione dell’ipoteca, quanto, piuttosto, dalla trascrizione dell’atto di pignoramento. È, infatti, l’art. 2916 cod. civ. ad impedire che i rapporti fra i creditori concorrenti possono essere modificati da situazioni inesistenti alla data di trascrizione del pignoramento. Essendo, pertanto, tale norma dettata al fine di salvaguardare il principio della “par condicio creditorum” e di cristallizzare, attraverso il pignoramento, la situazione del bene in vista del futuro trasferimento coattivo, se ne dovrebbe trarre come conseguenza che essa, in combinato disposto con l’art. 555 cod. proc. civ., fissa il principio cardine al fine di individuare quali siano i creditori privilegiati in ordine al giudizio di graduazione. Tale interpretazione, d’altra parte, sarebbe la sola coerente con la nozione di legittimazione al concorso, che è stata delineata da parte della dottrina e della giurisprudenza. Quest’ultima, in particolare riconosce l’esistenza di un diritto dell’esecutato di interporre opposizione, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., nei riguardi dell’intervenuto asseritamente privo di legittimazione. Ne consegue, pertanto, che la legittimazione potrebbe dirsi esistente al momento dell’intervento, ma venire a mancare per effetto della scadenza del termine di cui all’art. 2847 cod. civ. Ne deriverebbe una situazione paradossale, nella quale un soggetto che ha visto consolidare la propria legittimazione ad intervenire, in mancanza di opposizione agli atti esecutivi o del rilievo d’ufficio della sua carenza, verrebbe, sostanzialmente, a perdere la stessa, per non essere più titolare del diritto di garanzia che, al tempo dell’intervento, aveva legittimato la sua partecipazione al giudizio esecutivo. Ancora una volta, pertanto, l’unica opzione ermeneutica che consentirebbedi prevenire un simile paradosso è quella che affida al combinato disposto dell’art. 555 del cod. proc. civ. e dell’art.2916 cod. civ. il criterio per la regolazione dei rapporti tra i creditori della procedura, con conseguente degradazione dell’art.2847 cod. civ. a norma disciplinante soltanto situazioni di carattere sostanziale, ma inidonea ad esplicare qualsivoglia operatività in sede esecutiva. 4. Sono rimaste solo intimate le società Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (altra società intervenuta nella procedura esecutiva). 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; all’esito dell’adunanza, il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 6.Il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo. 6.1.Il primo motivo è, infatti, fondato. 6.1.1. Questa Corte, infatti, già sotto la previgente disciplina del processo esecutivo (ovvero, quella anteriore alla novella intervenuta con l’art. 2, comma 3, lett. e, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ), aveva affermato – proprio con riferimento alle controversie distributive ex art. 512 cod. proc. civ. – che il debitore esecutatoriveste la posizione di litisconsorte necessario nelle procedure espropriative contro il terzo proprietario, lasciando, tuttavia, “impregiudicata la questione dell’estensibilità o meno di tale principio anche al regime successivo alla riforma”. Tale principio è stato, tuttavia, ribadito anche in relazione alla disciplina successiva alla summenzionata riforma, confermandosi, pertanto, che il debitore esecutato è litisconsorte necessario, “quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti” (cosìCass. Sez. 6- 3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4763, Rv. 653012-01, nonché, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5951, non massimata), tanto che la sua pretermissione,sin dal primo grado di giudizio, comporta la necessità per questa Corte di provvedere persinod’ufficio, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 6.1. 2. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto (con assorbito dei restanti due), sicché la sentenza va cassata in relazione, dovendosi rilevare il difetto di integrazione del contraddittorio, con rinvio della causa al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, per la decisione del merito, oltre per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità. P.Q. M . La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, rilevando il difetto di integrazione del contraddittorio e rinviando la causa al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, per la decision
Sentenza Cassazione n. 25313/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris