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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18674/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 ottobre/parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Civitavecchia, pronunciata in data 8 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo b).

Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica ed il giudizio di penale responsabilità per entrambi i reati in imputazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione rispondente ai motivi di appello, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969; Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292) ed esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 1 e 2 sulla palese contraffazione del marchio notorio, sull'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e sulla responsabilità per la ricettazione in forma consumata in ragione del possesso dei beni ricettati nonché la sussistenza degli elementi costitutivi del reato);, sostanziandosi le argomentazioni proposte dalla difesa in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 ottobre/parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Civitavecchia, pronunciata in data 8 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo b). Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica ed il giudizio di penale responsabilità per entrambi i reati in imputazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione rispondente ai motivi di appello, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969; Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292) ed esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 1 e 2 sulla palese contraffazione del marchio notorio, sull'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e sulla responsabilità per la ricettazione in forma consumata in ragione del possesso dei beni ricettati nonché la sussistenza degli elementi costitutivi del reato);, sostanziandosi le argomentazioni proposte dalla difesa in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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