Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19756/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3274/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (vedi pagg. 1-2 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il secondo motivo, che censura il vizio di motivazione circa la negata applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata o del lavoro di pubblica utilità, non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha tenuto in considerazione il precedente a carico dell'imputato, oltre che la condotta tenuta (pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3274/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (vedi pagg. 1-2 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il secondo motivo, che censura il vizio di motivazione circa la negata applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata o del lavoro di pubblica utilità, non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha tenuto in considerazione il precedente a carico dell'imputato, oltre che la condotta tenuta (pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 19756/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris