CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17252/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, previa assoluzione dal reato di cui al capo a), ha rideterminato la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (commessa in data 19.1.2012) in due anni di reclusione, rideterminando in pari misura la durata delle pene accessorie ex art. 216 I. fall.; Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della violazione di legge e del vizio di motivazione in punto di responsabilità, è generico e meramente reiterativo delle doglianze proposte in sede di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), la quale ha evidenziato l'assenza di giustificazione del mancato ritrovamento degli animali acquistati o del corrispettivo di una loro eventuale vendita, oltre alla irrilevanza della mancata ammissione al passivo della società venditrice degli stessi; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. C