CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 1997
Cassazione n. 17411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente di varia tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/04/2025, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Bologna; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che la doglianza sia meramente reiterativa di quanto dedotto con il corrispondente motivo di appello, e del tutto priva di effettivo confronto con la diffusissima motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi di lieve entità; ritenuto in particolare che la Corte d'Appello - ben lungi dal limitarsi a valorizzare il dato ponderale (pur estremamente rilevante: oltre undicimila dosi medie singole, sommando quelle detenute a quelle ricavabili dalle piante coltivate) - abbia compiutamente valutato la fattispecie, valorizzando il carattere "professionale" della serra, la presenza di macchinari appositi anche per il confezionamento, l'utilizzo di canali dedicati per la vendita, ecc.; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.M026 ) CiLldsziario i FU'rfl De ' ritìs Mt