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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 16409/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA RrT dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale il 2 luglio 2025, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che la declaratoria di inammissibilità censurata veniva adottata in relazione all'istanza di rimessione del processo, proposta ex art. 45 cod. proc. pen., con cui si denunziava l'esistenza di una «situazione locale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo». [OSCURATO:PERSONA] che il provvedimento censurato non rientra tra quelli impugnabili, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., come affermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum"» (Sez.

U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269270 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l'impugnazione straordinaria è lo status di condannato del ricorrente, che deve essere inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda. [OSCURATO:PERSONA] che non è possibile ipotizzare un'interpretazione estensiva della decisione delle Sezioni unite, atteso il suo contenuto univoco, desumibile dal passaggio motivazionale della pronuncia richiamata in cui si affermava che «per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato» (Sez.

U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, cit.).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n ro [OSCURATO:PERSONA] x [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] 26 *Pont .1d1ziario Souk' 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA RrT dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale il 2 luglio 2025, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che la declaratoria di inammissibilità censurata veniva adottata in relazione all'istanza di rimessione del processo, proposta ex art. 45 cod. proc. pen., con cui si denunziava l'esistenza di una «situazione locale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo». [OSCURATO:PERSONA] che il provvedimento censurato non rientra tra quelli impugnabili, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., come affermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum"» (Sez. U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269270 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l'impugnazione straordinaria è lo status di condannato del ricorrente, che deve essere inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda. [OSCURATO:PERSONA] che non è possibile ipotizzare un'interpretazione estensiva della decisione delle Sezioni unite, atteso il suo contenuto univoco, desumibile dal passaggio motivazionale della pronuncia richiamata in cui si affermava che «per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato» (Sez. U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, cit.). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n ro [OSCURATO:PERSONA] x [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] 26 *Pont .1d1ziario Souk' 3
Sentenza Cassazione n. 16409/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris