CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 33056/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 3180-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - 2021 contro 2644 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1533/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 1490/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 17 settembre 2021 - Pres. Bronzini, rel. Buffa - n. 22 INPS c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 4.8.15, la corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza 27.11.12 del tribunale della stessa sede, ha accertato il diritto del signor Ressa alla reiscrizione degli elenchi lavoratori agricoli per giorni 141 per l'anno 2008. In particolare, a fronte della decadenza dichiarata dal giudice di primo grado ex articolo 22 decreto legge 7 del 70, convertito in legge 83 del 70, la Corte territoriale ha rilevato l'applicazione della norma ex articolo 24 decreto legge 112 del 2008, convertito in legge 133 del 2008, e la reintroduzione della decadenza solo ad opera dell'articolo 38 comma 5 del decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, laddove il disconoscimento del rapporto di lavoro era avvenuto quando non era più in vigore la norma dell'art. 22. Nel merito, ritenuto provato il rapporto di lavoro agricolo e non smentito dalle risultanze dell'accertamento ispettivo, la corte ha accolto la domanda della lavoratrice. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste la lavoratrice con controricorso. Con unico motivo l'INPS deduce violazione degli articoli 22 e 24 su citati, dell'art. 14 comma 17 della legge 246 del 2005 e dell'art. 38 comma 4 del decreto 98 del 2011, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'abrogazione del decreto-legge 7 non riguardava le disp•Ssizioni in materia previdenziale ed assistenziale quali quelle che pongono la decadenza sostanziale. Il motivo è infondato. Occorre preliminarmente riepilogare il quadro normativo e la sua evoluzione del tempo, per effetto di interventi legislativi che hanno più volte modificato la materia. L'art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, rubricato "taglia leggi", ha disposto che "sono ... abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246." L'allegato A) richiamato contiene alla voce n. 2529 l'indicazione espressa della legge n. 83 /70, di conversione del decreto 7/70. Il comma 14 richiamato prevede poi che "entro ventiquattro mesi il Governo e' delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 10 gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, e che (14-ter), fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine .... tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate". Il co. 17 esclude da tale abrogazione le norme "in materia previdenziale". Ciò posto, l'abrogazione (e la delega) in questione non riguarda il decreto 7/70, in quanto non precedente al 1 gennaio 1970, né l'eccezione relativa prevista dal co. 17 può quindi esser presa in considerazione Del resto, le "disposizioni in materia previdenziale" sono state fatte salve solo rispetto alla abrogazione "implicita" di quel comma 14 ter dell'articolo 14 legge 246 del 2005 (cui è estraneo per quanto detto il d.I.7/70), ma non rispetto alla abrogazione esplicita di cui al successivo articolo 24 del decreto legge 112 del 2008: infatti la norma "taglia leggi", nell'abrogare tutte le disposizioni contenute nell'allegato fa salva l'applicazione non del comma 17 (che riguardava la materia previdenziale esclusa dall'abrogazione implicita), ma solo dei commi 14 e 15 articolo 14 legge 246 del 2005. La ratio di questo richiamo è dunque chiara: il legislatore del "taglia-leggi", nel disporre l'abrogazione espressa di una pluralità di disposizioni, ha voluto far salvi i commi 14 e 15 della legge 246, assegnando con tali commi al governo il compito di individuare eventuali disposizioni la cui permanenza in vigore poteva ritenersi indispensabile. Ora, la legge 83 del 70 non è stata individuata da alcun decreto legislativo tra queste norme di cui si riteneva indispensabile la -permanenza in vigore, e dunque la relativa disciplina (inclusa quella del decreto 7 che convertiva) deve ritenersi esplicitamente abrogato dalla norma "taglia-leggi". Va rilevato infine che il termine decadenziale in discorso è stato reintrodotto con l'art. 38 comma 5 del decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, ciò che conferma l'abrogazione della norma nel periodo precedente, ad opera delle disposizioni su richiamate. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente, antistatario. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente, a ntistata rio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il O ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera