Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32878/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ssibile il ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 8 gennaio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello in tema di misura di sicurezza personale cheera stato introdotto da XXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza emessa indata 18 settembre 2025 dal Tribunale di Cosenza.La misura oggetto del giudizio di impugnazione è stata disposta all’esito delgiudizio di primo grado e consiste nella libertà vigilata per la durata di un anno.XXXXXXXXXXXXXXXXX è stato assolto dalle imputazioni di lesioni, resistenza edaltro, perché ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere al momentodei fatti.Secondo il Tribunale la misura di sicurezza è ampiamente giustificata inragione del fatto che le condizioni patologiche risultano contenute dall’attualecollocazione presso una casa di cura con trattamento farmacologico in atto.

Lavalutazione della attualità della pericolosità sarà peraltro elaborata in sede diesecuzione della misura.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXX Con il ricorso si deduce erronea applicazionedi legge in punto di criteri di accertamento della pericolosità sociale eproporzionalità della misura di sicurezza.Secondo la difesa le risultanze peritali sarebbero state illogicamenteapprezzate, posto che le conclusioni del perito erano in senso della assenza dipericolosità.

E’ mancata una valutazione autonoma delle condizioni di fatto cheriguardano il presente procedimento, essendosi richiamato il giudizio espresso indiverso procedimento che vede applicata la detenzione domiciliare in strutturaterapeutica.In ogni caso non vi sarebbe un apprezzamento di adeguatezza della misuraoggetto di applicazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza deimotivi addotti.Ed invero nessuna illogicità o deviazione dal modello legale di accertamentopuò essere rinvenuta nella decisione impugnata, posto che il Tribunale hacorrettamente interpretato le risultanze peritali, per come le stesse sono stateriportate nel testo della decisione.In particolare la espressione utilizzata dal perito va intesa nel senso che ovepermanga il controllo farmacologico e comportamentale in atto (disposto da altraautorità giudiziaria) ilXXXXXXXX è posto in una condizione di contenimento dellapericolosità sociale derivante dalla patologìa psichica.Ciò non equivale a dire – come ipotizza la difesa – che la pericolosità (intesacome concreta possibilità di riproposizione di condotte devianti) sia assente inquanto tale, ma più semplicemente che la misura in atto in diverso procedimentone consente un efficace contenimento.2.

Da qui la corretta considerazione del Tribunale in punto di necessità dimantenere in atto la previsione – nel presente procedimento – della libertàvigilata terapeutica, posto che il giudizio di appello resta correlato alladimensione cognitiva del giudice di primo grado e sarà compito del magistrato disorveglianza in sede esecutiva quello di ri-valutare la attualità della pericolosità.Peraltro la scelta della misura della libertà vigilata appar correlata al livello nonelevato di pericolosità sociale oggetto di constatazione.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssibile il ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 8 gennaio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello in tema di misura di sicurezza personale cheera stato introdotto da XXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza emessa indata 18 settembre 2025 dal Tribunale di Cosenza.La misura oggetto del giudizio di impugnazione è stata disposta all’esito delgiudizio di primo grado e consiste nella libertà vigilata per la durata di un anno.XXXXXXXXXXXXXXXXX è stato assolto dalle imputazioni di lesioni, resistenza edaltro, perché ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere al momentodei fatti.Secondo il Tribunale la misura di sicurezza è ampiamente giustificata inragione del fatto che le condizioni patologiche risultano contenute dall’attualecollocazione presso una casa di cura con trattamento farmacologico in atto. Lavalutazione della attualità della pericolosità sarà peraltro elaborata in sede diesecuzione della misura.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXX Con il ricorso si deduce erronea applicazionedi legge in punto di criteri di accertamento della pericolosità sociale eproporzionalità della misura di sicurezza.Secondo la difesa le risultanze peritali sarebbero state illogicamenteapprezzate, posto che le conclusioni del perito erano in senso della assenza dipericolosità. E’ mancata una valutazione autonoma delle condizioni di fatto cheriguardano il presente procedimento, essendosi richiamato il giudizio espresso indiverso procedimento che vede applicata la detenzione domiciliare in strutturaterapeutica.In ogni caso non vi sarebbe un apprezzamento di adeguatezza della misuraoggetto di applicazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza deimotivi addotti.Ed invero nessuna illogicità o deviazione dal modello legale di accertamentopuò essere rinvenuta nella decisione impugnata, posto che il Tribunale hacorrettamente interpretato le risultanze peritali, per come le stesse sono stateriportate nel testo della decisione.In particolare la espressione utilizzata dal perito va intesa nel senso che ovepermanga il controllo farmacologico e comportamentale in atto (disposto da altraautorità giudiziaria) ilXXXXXXXX è posto in una condizione di contenimento dellapericolosità sociale derivante dalla patologìa psichica.Ciò non equivale a dire – come ipotizza la difesa – che la pericolosità (intesacome concreta possibilità di riproposizione di condotte devianti) sia assente inquanto tale, ma più semplicemente che la misura in atto in diverso procedimentone consente un efficace contenimento.2. Da qui la corretta considerazione del Tribunale in punto di necessità dimantenere in atto la previsione – nel presente procedimento – della libertàvigilata terapeutica, posto che il giudizio di appello resta correlato alladimensione cognitiva del giudice di primo grado e sarà compito del magistrato disorveglianza in sede esecutiva quello di ri-valutare la attualità della pericolosità.Peraltro la scelta della misura della libertà vigilata appar correlata al livello nonelevato di pericolosità sociale oggetto di constatazione.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.