CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22160/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha sottolineato che non vi prova alcuna che il ricorrente abbia partecipato al furto delle parti meccaniche di proprietà della persona offesa, circostanza peraltro ritenuta incompatibile con le condotte poste in essere da quest'ultimo con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità manifeste (vedi pag. 2 del provvedimento oggetto di ricorso). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]