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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1965

Cassazione n. 05785/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1965 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento: - alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 23/09/2020 (passata in giudicato il 16/06/2021), di condanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.667,00 di multa per il reato di usura, commesso in Botricello, tra il dicembre 2004 e il gennaio 2006, in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]; - alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22/12/2020 (passata in giudicato il 30/03/2022), di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di usura, commesso in Botricello, dal mese di aprile 2015 al mese di luglio 2018, in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]; - alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 02/11/2021 (passata in giudicato il 04/07/2022), di condanna alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di usura, commesso in [OSCURATO:PERSONA] tra il 24 e il 31 maggio 2011 in danno di [OSCURATO:PERSONA], gestore di un autosalone, in Cropani negli anni 2011 e 2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA], ristoratore e in [OSCURATO:PERSONA] dall'anno 2007 al mese di agosto 2012, in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta artigianale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione e/o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza/contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81 e 671 cod. proc. pen.

La difesa ha presentato memoria, mediante la quale ha ribadito le ragioni sulle quali si fonda l'atto di impugnazione.

3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da critiche meramente versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate.

Dette censure, si ripete, sono tutte versate in fatto e, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di censura che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni.

La motivazione adottata dalla Corte di appello di Catanzaro, infine, è logica e coerente, oltre che priva di forme di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1965 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento: - alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 23/09/2020 (passata in giudicato il 16/06/2021), di condanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.667,00 di multa per il reato di usura, commesso in Botricello, tra il dicembre 2004 e il gennaio 2006, in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]; - alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22/12/2020 (passata in giudicato il 30/03/2022), di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di usura, commesso in Botricello, dal mese di aprile 2015 al mese di luglio 2018, in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]; - alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 02/11/2021 (passata in giudicato il 04/07/2022), di condanna alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di usura, commesso in [OSCURATO:PERSONA] tra il 24 e il 31 maggio 2011 in danno di [OSCURATO:PERSONA], gestore di un autosalone, in Cropani negli anni 2011 e 2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA], ristoratore e in [OSCURATO:PERSONA] dall'anno 2007 al mese di agosto 2012, in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta artigianale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione e/o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza/contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81 e 671 cod. proc. pen. La difesa ha presentato memoria, mediante la quale ha ribadito le ragioni sulle quali si fonda l'atto di impugnazione. 3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da critiche meramente versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, si ripete, sono tutte versate in fatto e, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di censura che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni. La motivazione adottata dalla Corte di appello di Catanzaro, infine, è logica e coerente, oltre che priva di forme di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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