Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43163/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo A) e 586 cod. pen. (capo B).

2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello, pronunciando sugli identici motivi di gravame, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche e congrua la pena inflitta (la confessione dell'imputato non è stata genuina, il fatto è grave anche perché l'imputato ha una vera e propria "mania" per le armi).

Si tratta di motivazione immune da vizi logici che danno adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale che spetta al giudice di merito su detti punti e che è insindacabile in questa sede.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere- estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo A) e 586 cod. pen. (capo B). 2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello, pronunciando sugli identici motivi di gravame, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche e congrua la pena inflitta (la confessione dell'imputato non è stata genuina, il fatto è grave anche perché l'imputato ha una vera e propria "mania" per le armi). Si tratta di motivazione immune da vizi logici che danno adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale che spetta al giudice di merito su detti punti e che è insindacabile in questa sede. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere- estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 43163/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris