CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24432/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., denunciando anche il vizio di travisamento della prova, oltre che non consentito in quanto è stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non fossero sussistenti i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando i requisiti richiesti dalla norma, in quanto il fatto non poteva considerarsi di lieve entità, essendo stato commesso dall'imputato a breve distanza temporale dalla commissione di un altro reato contro il patrimonio per il cui titolo, all'epoca dei fatti, si trovava ancora sottoposto a misura cautelare (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MMichele [OSCURATO:PERSONA] L G 2026 [OSCURATO:PERSONA]