CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 38293/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE di APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 17/10/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ancona in data 16/9/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. in relazione alla declaratoria di estinzione del reato nonostante la rinuncia dell'imputata alla prescrizione. Precisa che, a fronte del termine di prescrizione spirato in data 30/6/2021, come ritenuto dalla stessa Corte territoriale, la Capannini in data 6/10/2022 depositava conclusioni scritte, unitamente alla rinuncia alla prescrizione. Evidenzia, dunque, che l'atto formale di rinuncia, per essere intervenuto a prescrizione già maturata, è irrevocabile, con la conseguenza che la Corte di appello non avrebbe potuto dichiarare estinto il reato. 2. In data 9/6/2023 sono pervenute conclusioni scritte delle costituite parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Osserva, invero, il Collegio che, in tema di rinuncia alla prescrizione, la giurisprudenza di legittimità distingue l'ipotesi in cui tale atto sia intervenuto prima del maturare del termine di prescrizione ovvero successivamente, a termine già spirato, ritenendo che nel primo caso la rinuncia è sempre revocabile, in quanto diventa efficace solo quando matura la prescrizione, mentre nella seconda ipotesi è irrevocabile, in quanto con essa l'imputato ha di fatto "autorizzato" la prosecuzione dell'azione penale nei suoi confronti e non può sottrarsi alle conseguenze e agli inevitabili rischi, anche di una condanna, derivanti dalla opzione processuale scelta (Sezione 4, n. 28234 del 28/6/2022, Giannboni, n. m.; Sezione 3, n. 3758 del 20/10/2021, Mulieri, Rv. 282828 - 01; Sezione 6, n. 17598 del 18/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280969 - 01). In altri termini, «intervenuta la rinuncia alla prescrizione quale atto dismissivo attraverso cui l'interessato estromette un diritto già acquisito nella propria sfera giuridica, la rinuncia non è più revocabile e la non operatività della causa estintiva deve considerarsi definitiva perché superata da una contraria manifestazione di volontà il cui contenuto, solo in apparenza negativo, esprime in realtà l'esercizio del diritto dell'imputato a ottenere un bene maggiore, ossia un giudizio nel merito, con l'eventuale riconoscimento della sua piena innocenza attraverso il proscioglimento dall'addebito, anche se resta ovviamente salva la possibilità che il processo si chiuda con un epilogo sfavorevole al rinunciante, cioè con la sua condanna» (Sezione 3, n. 3758/2021 cit.). Nel caso di specie, dunque, la rinuncia alla prescrizione avanzata formalmente in data 6/10/2022, quando il relativo termine era già spirato, era irrevocabile, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare una sentenza che affrontasse il merito degli addebiti rivolti all'imputata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il gi