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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09766/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice a quo ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell'affidamento in prova (anche terapeutico), il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01); Ritenuto, invero, che il provvedimento impugnato, ha disposto la revoca della misura concessa in data 27 aprile 2023 con effetto della stessa sin dall'inizio dell'affidamento, avendo il ricorrente fatto ripetutamente consumo di sostanze stupefacenti all'interno della comunità per poi abbandonarla del tutto, in tal modo manifestando l'assenza di una reale volontà di adesione al programma terapeutico sin dall'inizio della prova medesima; Rilevato, pertanto, che il condannato, rispetto a tale ragionamento non manifestamente illogico svolto dal Tribunale di sorveglianza di Torino, pur lamentando vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice a quo ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell'affidamento in prova (anche terapeutico), il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01); Ritenuto, invero, che il provvedimento impugnato, ha disposto la revoca della misura concessa in data 27 aprile 2023 con effetto della stessa sin dall'inizio dell'affidamento, avendo il ricorrente fatto ripetutamente consumo di sostanze stupefacenti all'interno della comunità per poi abbandonarla del tutto, in tal modo manifestando l'assenza di una reale volontà di adesione al programma terapeutico sin dall'inizio della prova medesima; Rilevato, pertanto, che il condannato, rispetto a tale ragionamento non manifestamente illogico svolto dal Tribunale di sorveglianza di Torino, pur lamentando vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio
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