Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 91/2024
ECLI:EU:C:2024:855
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0412
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
4 ottobre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 – Abrogazione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 91/2009 – Data in cui tale abrogazione ha effetto – Importazioni anteriori a tale data – Recupero
a posteriori
di dazi antidumping»
Nella causa C‑412/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 18 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 21 giugno 2022, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per NT, da A. Côrte-[OSCURATO:PERSONA], C. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], advogados;
–
per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, A. Rodrigues e N. Vitorino, in qualità di agenti;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da G. Braga da Cruz e G. Luengo, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della [OSCURATO:PERSONA], del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (
GU 2016, L 52, pag. 24
; in prosieguo: il «regolamento di abrogazione»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (autorità tributaria e doganale, Portogallo) (in prosieguo: l’«amministrazione doganale») e NT, in merito al recupero
a posteriori
di dazi antidumping, di dazi convenzionali e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), maggiorati di interessi compensativi, per l’importazione di taluni elementi di fissaggio in acciaio nell’Unione europea.
Contesto normativo
3
Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (
GU 1994, L 336, pag. 1
), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nonché gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo, tra i quali figurano l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (
GU 1994, L 336, pag. 11
) e l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (
GU 1994, L 336, pag. 103
; in prosieguo: l’«accordo antidumping dell’OMC»).
4
Il 26 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 91/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU 2009, L 29, pag. 1
).
5
Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 91/2009 alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (
GU 2011, L 194, pag. 6
), il quale sarà successivamente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012 del Consiglio, del 25 luglio 2012 (
GU 2012, L 203, pag. 23
).
6
Il 28 luglio 2011 l’organo di conciliazione dell’OMC (in prosieguo: il «DSB», [OSCURATO:PERSONA]) ha adottato la relazione dell’organo di appello nonché la relazione del gruppo speciale modificata dalla relazione dell’organo di appello nel caso «Comunità europee – misure antidumping definitive riguardanti alcuni elementi di fissaggio in ferro o in acciaio provenienti dalla Cina» (WT/DS 397) (in prosieguo: la «decisione del DSB del 28 luglio 2011»). Nelle suddette relazioni si è constatato, in particolare, che l’Unione aveva agito in modo incompatibile con alcune disposizioni dell’accordo antidumping dell’OMC.
7
In seguito alla decisione del DSB del 28 luglio 2011, il Consiglio ha adottato, il 4 ottobre 2012, il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, che modifica il regolamento n. 91/2009 (
GU 2012, L 275, pag. 1
), operando, in particolare, una riduzione del dazio antidumping che era previsto in quest’ultimo regolamento.
8
A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure effettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (
GU 2009, L 343, pag. 51
), la [OSCURATO:PERSONA] europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/519, del 26 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009 (
GU 2015, L 82, pag. 78
), con cui essa ha mantenuto, per un periodo supplementare di cinque anni, il dazio antidumping sulle importazioni dei prodotti di cui trattasi come istituito e modificato, rispettivamente, dal regolamento n. 91/2009 e dal regolamento di esecuzione n. 924/2012.
9
Con una decisione del 12 febbraio 2016, il DSB ha adottato nuove relazioni che concludevano per la non conformità delle misure prese dall’Unione mediante il regolamento di esecuzione n. 924/2012 a talune disposizioni dell’accordo antidumping dell’OMC (in prosieguo: la «decisione del DSB del 12 febbraio 2016»).
10
A seguito della decisione del DSB del 12 febbraio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 26 febbraio 2016, il regolamento di abrogazione.
11
Secondo l’articolo 1 del regolamento di abrogazione, i dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 91/2009, modificati dal regolamento di esecuzione n. 924/2012 e mantenuti dal regolamento di esecuzione 2015/519 sono abrogati.
12
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di abrogazione, l’abrogazione dei dazi antidumping di cui all’articolo 1 di quest’ultimo ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. Conformemente all’articolo 3 di detto regolamento, quest’ultimo è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, ossia il 28 febbraio 2016.
13
Il regolamento di abrogazione è stato adottato sulla base del regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l’Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (
GU 2015, L 83, pag. 6
).
14
L’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento stabilisce che, ogniqualvolta il DSB adotta una relazione riguardante una misura adottata dall’Unione in forza della sua normativa antidumping, la [OSCURATO:PERSONA] può, a seconda dei casi, abrogare o modificare la misura contestata, oppure adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata.
15
L’articolo 3 del medesimo regolamento dispone che, «[s]alvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16
A seguito di un’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) e dalle autorità malesi su richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa al trasbordo attraverso la Malaysia di merci provenienti dalla Cina, al fine di evitare il pagamento dei dazi antidumping ([[OSCURATO:PERSONA]/2010/0697, AAA 2010/016-(2012)S01]), comunicata agli Stati membri nell’ambito del meccanismo di assistenza reciproca, si è constatato che talune merci, ossia elementi di fissaggio in acciaio, esportate nell’Unione il 3 e 24 aprile 2010, erano di origine non preferenziale cinese.
17
La società di diritto portoghese [OSCURATO:PERSONA]. è stata identificata come il destinatario (importatore) di dette merci. Le dichiarazioni di importazione di cui trattasi, datate 12 maggio e 9 giugno 2010, erano state presentate secondo la modalità della rappresentanza indiretta da parte di NT, la convenuta nel procedimento principale, per conto della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare del regime.
18
In tali dichiarazioni, rese all’ufficio doganale di Leixões (Portogallo), era indicato che le merci importate erano di origine malese, cosicché in tale fase non è stato riscosso alcun dazio doganale.
19
Avendo constatato, nell’ambito di un procedimento di controllo, false dichiarazioni di origine, relative alla Malaysia anziché alla Cina, l’amministrazione doganale ha ritenuto, da un lato, che le importazioni interessate non beneficiassero delle misure tariffarie preferenziali previste all’articolo 20, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (
GU 1992, L 302, pag. 1
), e, dall’altro, che occorresse applicare, in particolare, il regolamento n. 91/2009, che, alla data di accettazione delle dichiarazioni di importazione in questione, prevedeva l’applicazione di un dazio antidumping definitivo su tali merci originarie della Cina.
20
Di conseguenza, con avviso di accertamento del 20 marzo 2018, emesso nell’ambito di un procedimento di recupero a posteriori, il pagamento di dazi antidumping, di dazi convenzionali, dell’IVA e degli interessi compensativi, per un importo totale di EUR 106997,60, è stato imposto alla [OSCURATO:PERSONA] e a NT in quanto debitori in solido.
21
NT ha proposto un ricorso amministrativo avverso tale avviso di accertamento, sostenendo che, dopo l’abrogazione del regolamento n. 91/2009, come effettuata dagli articoli 1 e 2 del regolamento di abrogazione, non potevano più essere imposti dazi antidumping sulla base di questo primo regolamento.
22
Poiché tale ricorso è stato oggetto di una decisione di rigetto, NT ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Porto (Tribunale amministrativo e tributario di Porto, Portogallo), che ha accolto quest’ultimo ricorso con sentenza del 17 dicembre 2021.
23
L’amministrazione doganale ha impugnato tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo), che è il giudice del rinvio, facendo valere un errore di diritto nella parte in cui detta sentenza conclude, in particolare, per una violazione del regolamento di abrogazione e dei suoi effetti abrogatori.
24
In particolare, essa sostiene dinanzi al giudice del rinvio che, contrariamente a quanto enunciato nella sentenza di primo grado, l’abrogazione del regolamento n. 91/2009 operata dal regolamento di abrogazione non equivale a un annullamento per illegittimità che comporta l’invalidità, con effetti
ex tunc
, del regolamento n. 91/2009, ma prende effetto alla data di entrata in vigore del regolamento di abrogazione, cosicché sarebbe stato necessario garantire il mantenimento dei dazi antidumping sorti prima di tale data al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
25
NT sostiene dinanzi al giudice del rinvio che, al contrario, dopo l’entrata in vigore del regolamento di abrogazione, le autorità portoghesi non potevano più continuare a procedere alla liquidazione di dazi antidumping sulla base del regolamento n. 91/2009, a prescindere dalla data delle importazioni interessate, dal momento che non vi era più alcun fondamento giuridico per tali dazi.
26
Infatti, dai considerando del regolamento di abrogazione risulterebbe che l’abrogazione del regolamento n. 91/2009 era motivata dalla sua non conformità, constatata dal DSB, a talune disposizioni dell’accordo antidumping dell’OMC, cosicché tale abrogazione avrebbe carattere di annullamento, fondato su una dichiarazione di invalidità, con effetti
ex tunc
.
27
Il giudice del rinvio ritiene che occorra stabilire la portata e l’estensione degli effetti abrogatori derivanti dal regolamento di abrogazione, vale a dire stabilire se, sebbene l’abrogazione operata da tale regolamento abbia preso effetto il 28 febbraio 2016, il regime giuridico del regolamento n. 91/2009, che è stato abrogato, vale a dire i dazi antidumping da esso previsti, si applichi a importazioni che hanno avuto luogo nei mesi di maggio e giugno 2010, epoca in cui quest’ultimo regolamento era ancora in vigore, ma che sono state oggetto di liquidazione, tra l’altro per quanto riguarda i dazi antidumping, solo nel mese di marzo 2018, quando detto regolamento era stato abrogato.
28
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 2 del [regolamento di abrogazione] possa essere interpretato nel senso che l’abrogazione dei dazi antidumping, oltre ad operare per il futuro, a partire dal 28 febbraio 2016, riguarda anche le importazioni di elementi di fissaggio soggetti a tali dazi, avvenute fino al 27 febbraio 2016, ma riguardo a cui la liquidazione (di dazi antidumping e di altri oneri) avvenga in una data successiva al 28 febbraio 2016 (recupero a posteriori).
2)
Se il significato della risposta fornita all’interrogativo formulato nella questione 1 possa essere diverso, qualora si ritenga che il recupero a posteriori tragga origine da una copia autenticata, di cui è stata disposta l’estrazione (...) da un procedimento d’indagine penale, avviato sulla base degli elementi probatori forniti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]), nell’ambito del fascicolo d’indagine [OSCURATO:PERSONA]/2010/0697, AAA 2010/016-(2012)S01, in cui è stato concluso che le merci esportate nella comunità europea collocate nei container (...) e (...) in data 3 aprile 2010 e i container (...) e (...) il 24 aprile 2010, erano di origine cinese non preferenziale».
Sulle questioni pregiudiziali
29
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 del regolamento di abrogazione debba essere interpretato nel senso che l’abrogazione dei dazi antidumping da esso operata osta a che si proceda, nell’ambito di un recupero a posteriori effettuato dopo la data di entrata in vigore di tale regolamento, alla riscossione di tali dazi antidumping e, se del caso, di altri dazi ad essi relativi, nei confronti di importazioni di prodotti assoggettati a detti dazi antidumping realizzate prima di tale data. Il giudice del rinvio chiede inoltre se la risposta a tale questione differisca se tale recupero a posteriori trae origine da un documento estratto da un procedimento di indagine penale fondato su elementi di prova forniti dall’[OSCURATO:PERSONA].
30
Al fine di rispondere a tali questioni, occorre ricordare, in via preliminare, che dall’articolo 201, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2913/92 risulta che l’obbligazione doganale all’importazione sorge, in particolare, per l’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione, obbligazione che sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana di cui trattasi.
31
Nel caso di specie, occorre rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio, le importazioni di elementi di fissaggio di cui trattasi nel procedimento principale sono state effettuate e, successivamente, dichiarate in dogana nei mesi di maggio e giugno del 2010, e quindi in un periodo in cui il regolamento n. 91/2009, che istituisce i dazi antidumping di cui trattasi, era applicabile a tali importazioni.
32
È pertanto pacifico che, a causa di tali importazioni, i dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 91/2009, e altri dazi ad essi relativi, erano dovuti, anche se, inizialmente, tali dazi non sono stati imposti e riscossi in ragione dei dati riportati nelle dichiarazioni doganali, che, successivamente, si sono rivelati inesatti per quanto riguarda l’origine dei prodotti importati.
33
Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’abrogazione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 91/2009, operata all’articolo 2 del regolamento di abrogazione, comporti che tali dazi antidumping non possano più essere riscossi nell’ambito di un recupero a posteriori.
34
Al riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di abrogazione, l’abrogazione dei dazi antidumping di cui all’articolo 1 di quest’ultimo, tra cui quelli istituiti dal regolamento n. 91/2009, prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.
35
Orbene, da tale formulazione non risulta affatto che l’abrogazione dei dazi antidumping prevista all’articolo 1 di tale regolamento si applichi retroattivamente. Al contrario, come la Corte ha già potuto constatare, l’articolo 2 del regolamento di abrogazione prevede la scadenza di tali dazi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ed esclude qualsiasi effetto retroattivo (sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑145/17 P
,
EU:C:2018:839
, punto
57
).
36
In particolare, contrariamente a quanto sostiene NT, la precisazione contenuta in tale articolo 2, secondo la quale l’abrogazione dei dazi antidumping di cui trattasi non consente il rimborso dei dazi riscossi prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, non può essere intesa nel senso che essa pone un’eccezione unica ad un effetto retroattivo di tale abrogazione. Infatti, tale precisazione conferma l’assenza di retroattività.
37
Peraltro, occorre respingere l’affermazione di NT secondo cui l’abrogazione dei dazi antidumping di cui trattasi rivestirebbe, in realtà, il carattere di un annullamento per illegittimità, con conseguenti effetti
ex tunc
, in considerazione della non conformità del regolamento n. 91/2009 agli accordi dell’OMC, quale constatata dalle decisioni del DSB del 28 luglio 2011 e del 12 febbraio 2016. Infatti, occorre rilevare, da un lato, che la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che la validità del regolamento n. 91/2009 non può essere valutata alla luce degli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 dell’accordo che istituisce l’OMC e, più in particolare, alla luce di tali decisioni del DSB (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑207/17
,
EU:C:2018:840
, punto
56
, e dell’11 gennaio 2024, Eurobolt e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑517/22 P
,
EU:C:2024:9
, punto
88
nonché giurisprudenza ivi citata).
38
Dall’altro lato, la Corte ha già dichiarato che l’abrogazione di un atto dell’Unione da parte del suo autore, come effettuata dal regolamento di abrogazione per quanto riguarda il regolamento n. 91/2009, non può essere assimilata a un accertamento dell’illegittimità di tale atto avente effetti
ex tunc
, poiché una siffatta abrogazione produce effetti solo per il futuro (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, Eurobolt e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑517/22 P
,
EU:C:2024:9
, punti
88
e
89
).
39
Ne consegue che l’abrogazione, quale prevista agli articoli 1 e 2 del regolamento di abrogazione, dei dazi antidumping istituiti, in particolare, dal regolamento n. 91/2009 non può essere interpretata come un annullamento per illegittimità che inficia la validità di quest’ultimo regolamento e che potrebbe, a tale titolo, produrre effetti sull’applicazione di quest’ultimo ad importazioni, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, anteriori all’entrata in vigore di tale abrogazione.
40
Di conseguenza, poiché l’abrogazione del regolamento n. 91/2009 produce effetti solo nei confronti delle importazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di abrogazione, essa non può incidere sul sorgere di un’obbligazione doganale relativa ai dazi antidumping e ad altri dazi ad essa relativi a titolo di importazioni effettuate prima di tale data nella vigenza del regolamento n. 91/2009, né sul recupero a posteriori di tali dazi, nonostante il fatto che quest’ultimo regolamento non sia più in vigore al momento di tale recupero.
41
Dalle considerazioni che precedono risulta che il fatto che il recupero a posteriori avvenga sulla base di un documento estratto da un procedimento di indagine penale, da un lato, e l’origine degli elementi di prova utilizzati nell’ambito di tale procedimento, dall’altro, sono, in quanto tali, irrilevanti quanto agli effetti nel tempo dell’abrogazione dei dazi antidumping di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare per quanto riguarda la loro liquidazione nell’ambito di un recupero effettuato dopo tale abrogazione.
42
Dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2 del regolamento di abrogazione deve essere interpretato nel senso che l’abrogazione dei dazi antidumping da esso operata non osta a che si proceda, nell’ambito di un recupero
a posteriori
effettuato dopo la data di entrata in vigore di tale regolamento, alla riscossione di tali dazi antidumping e, se del caso, di altri dazi ad essi relativi, nei confronti di importazioni di prodotti assoggettati a detti dazi antidumping realizzate prima di tale data. Il fatto che tale recupero
a posteriori
tragga origine da un documento estratto da un procedimento di indagine penale fondato su elementi di prova forniti dall’[OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna incidenza al riguardo.
Sulle spese
43
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della [OSCURATO:PERSONA], del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia,
deve essere interpretato nel senso che:
l’abrogazione dei dazi antidumping da esso operata non osta a che si proceda, nell’ambito di un recupero
a posteriori
effettuato dopo la data di entrata in vigore di tale regolamento, alla riscossione di tali dazi antidumping e, se del caso, di altri dazi ad essi relativi, nei confronti di importazioni di prodotti assoggettati a detti dazi antidumping realizzate prima di tale data. Il fatto che tale recupero
a posteriori
tragga origine da un documento estratto da un procedimento di indagine penale fondato su elementi di prova forniti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode non ha alcuna incidenza al riguardo.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il portoghese.