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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17140/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71C21 H501O, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 17 giusta procura speciale rilasciata in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M.

Giustizia n. 48/2013. ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2016, c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, Piazza dei Navigatori n. 23, come da procura in atti. - controricorrente - avverso il decreto n. 1090/2021 del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso il decreto n. 1090/2021 del Tribunale di Roma, depositato il 10.3.2021, con cui è stata respinta F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9865/2021 Numero sezionale 3627/2022 Numero di raccolta generale 17140/2022 l’opposizione allo stato passivo proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso il decreto del g.d. del Tribunale di Roma che aveva ammesso l’odierno ricorrente per il credito maturato per l’attività di redazione e cura degli adempimenti preordinati, connessi e conseguenziali alla presentazione delle domande di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182 L. fall. per euro 30.000, riconoscendo il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ma negando la richiesta prededuzione; - che il ricorrente era stato infatti incaricato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di procedere alla redazione e alla cura degli adempimenti necessari alla presentazione delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter L.Fall. e che per la relativa attività era stato concordato un compenso di euro 30.000,00; - che con provvedimento del 20.01.2016 il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità della proposta concordataria e la società debitrice veniva dichiarata fallita con sentenza del 20.01.2016; - che, presentata dall’odierno ricorrente domanda di ammissione al passivo per il predetto credito professionale, il g.d., recependo la proposta del curatore, che nel parere aveva escluso la prededuzione sul rilievo della mancanza di funzionalità ed utilità concreta delle prestazioni svolte dal professionista alle esigenze della procedura, stante l’inammissibilità del concordato, ammetteva il credito con il privilegio sopra indicato; - che, proposto dal Ravazzin giudizio di opposizione allo stato passivo in ordine alla negata prededuzione del credito, il Tribunale ha rilevato, richiamando anche un recente orientamento espresso dalla Corte di legittimità, che il regime di prededucibilità dei crediti ex art. 111, 2 comma, l. fall., non si potesse estendere sino a compredere i crediti nascenti dalle prestazioni professionali dei professionisti maturate per la presentazione di una domanda di concordato preventivo dichiarato inammissibile, non potendosi riscontrare, neanche in via meramente astratta, un nesso di causalità tra la prestazione professionale e la procedura concordataria mai aperta e dunque neanche il requisito della funzionalità e strumentalità della prestazione professionale con la procedura e la tutela degli interessi della massa; ha dunque osservato che non era rintracciabile neanche il requisito dell’utilità della prestazione proprio in ragione della declaratoria di inammissibilità del piano e della proposta concordataria; - che il fallimento ha depositato controricorso con il quale ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha depositato memoria;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9865/2021 Numero sezionale 3627/2022 Numero di raccolta generale 17140/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, 2 comma, l. fall., sul rilievo che sarebbe erronea ed anche contrastata nella stessa giurisprudenza di legittimità la tesi – invece accolta dal tribunale capitolino - secondo la quale dovrebbe escludersi che l’ambito applicativo della previsione portata dall’art. 111, secondo comma L.Fall. in tema di prededuzione possa estendersi sino a ricomprendervi anche i crediti derivanti da attività professionale finalizzata alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile; - che, infatti, secondo un primo orientamento, il compenso del professionista che abbia coadiuvato l’imprenditore-debitore a predisporre una domanda di concordato preventivo potrebbe essere collocato in prededuzione nell’eventuale successivo fallimento solo a condizione che il concordato preventivo sia stato ritenuto prima facie ammissibile dal Tribunale e, pertanto, sia stato aperto (Cass. n. 5254/2018; Cass. 16224/2019); che tale orientamento era stato recentemente affermato dalla Suprema Corte nelle decisioni nn. 639, 640 e 641 del 15 gennaio 2021 anche con riferimento all’ipotesi della rinuncia alla domanda di concordato preventivo prima dell’ammissione; - che tuttavia, in altre pronunce, anche coeve, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che la collocazione in prededuzione del compenso per l’attività professionale spetterebbe anche se il concordato preventivo sia affetto da inammissibilità ‘originaria’ che ne abbia precluso l’avvio, quando idonea in virtù di valutazione ex ante al risanamento dell’impresa (Cass. 7974/2018; Cass.12017/2018; Cass. 25471/2019; Cass. 220/2020; Cass. 2429/2020); che, secondo tale condivisibile orientamento perorato dal ricorrente, ai fini della prededucibilità in questione, pur non rilevando l’utilità ex post, occorrerebbe comunque l’idoneità ex ante della prestazione (Cass.13956/2020; Cass. 9027/2020), laddove l’eccezione di inadempimento riguarderebbe invece la potenziale inidoneità prima facie della prestazione all’avvio della procedura (Cass. 22467/2018; Cass.22785/2018); - che, in realtà, i crediti maturati in funzione della presentazione, oltre che di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, di una domanda per l’accesso al concordato preventivo, sono crediti sorti dunque prima, e non dopo, l’omologazione dell’accordo o l’apertura della procedura concorsuale; che l’orientamento giurisprudenziale espresso da ultimo da Cass. con le citate decisioni nn. 639, 640 e 641 del 15 gennaio 2021 (da ultimo richiamato nella sentenza n. 4710 del 22.2.20219), non F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9865/2021 Numero sezionale 3627/2022 Numero di raccolta generale 17140/2022 meriterebbe condivisione perchè i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore Data pubblicazione 26/05/2022 dell’imprenditore per la redazione della relazione attestativa (e più in generale per l’assistenza nella attività di predisposizione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza) rientrano proprio fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111, secondo comma L.Fall., norma che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la preducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali e escludendo qualsiasi verifica in ordine al conseguimento di un’utilità in concreto per la massa dei creditori; che, peraltro, nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento del giudice delegato di rigetto della qualità del credito come prededucibile, non emergerebbe nessuna contestazione all’operato del professionista, non essendo emerso alcun esplicito rilievo rivolto al tema della transazione fiscale, unico profilo sul quale il ricorrente aveva svolto la sua prestazione; - che infatti il professionista, con lettera inviata via pec in data 12 novembre 2015, aveva confermato di aver completato il proprio incarico con il deposito delle proposte di transazione fiscale e previdenziale e comunicato altresì la propria indisponibilità “allo svolgimento di attività complementari e/o integrative di quelle già svolte” stante l’inadempimento della società debitrice; - che pertanto sarebbe ineluttabile affermare che il mero esito di inammissibilità risulti irrilevante in ordine al giudizio sulla natura funzionale della prestazione; - che il ricorso è tuttavia inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ. alla luce del recente intervento nomofilattico espresso a Sezioni Unite da questa Corte di legittimità cui anche questo Collegio è tenuto ad adeguarsi per obbligo di legge (Cass. Sez.

Un.

S.U., sentenza n. 42093 del 31.12.2021); - che è stato infatti espressamente affermato nell’arresto da ultimo citato che “Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9865/2021 Numero sezionale 3627/2022 Numero di raccolta generale 17140/2022 ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della Data pubblicazione 26/05/2022 obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria”; - che dunque, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l’ammissione del debitore alla procedura di concordato è da considerarsi conditio sine qua non per ottenere la richiesta prededuzione del credito del professionista che abbia assistito il debitore stesso nell’attività propedeutica alla presentazione del piano e della proposta concordataria; - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.200 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71C21 H501O, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 17 giusta procura speciale rilasciata in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2016, c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, Piazza dei Navigatori n. 23, come da procura in atti. - controricorrente - avverso il decreto n. 1090/2021 del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso il decreto n. 1090/2021 del Tribunale di Roma, depositato il 10.3.2021, con cui è stata respinta F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9865/2021 Numero sezionale 3627/2022 Numero di raccolta generale 17140/2022 l’opposizione allo stato passivo proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso il decreto del g.d. del Tribunale di Roma che aveva ammesso l’odierno ricorrente per il credito maturato per l’attività di redazione e cura degli adempimenti preordinati, connessi e conseguenziali alla presentazione delle domande di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182 L. fall. per euro 30.000, riconoscendo il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ma negando la richiesta prededuzione; - che il ricorrente era stato infatti incaricato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di procedere alla redazione e alla cura degli adempimenti necessari alla presentazione delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter L.Fall. e che per la relativa attività era stato concordato un compenso di euro 30.000,00; - che con provvedimento del 20.01.2016 il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità della proposta concordataria e la società debitrice veniva dichiarata fallita con sentenza del 20.01.2016; - che, presentata dall’odierno ricorrente domanda di ammissione al passivo per il predetto credito professionale, il g.d., recependo la proposta del curatore, che nel parere aveva escluso la prededuzione sul rilievo della mancanza di funzionalità ed utilità concreta delle prestazioni svolte dal professionista alle esigenze della procedura, stante l’inammissibilità del concordato, ammetteva il credito con il privilegio sopra indicato; - che, proposto dal Ravazzin giudizio di opposizione allo stato passivo in ordine alla negata prededuzione del credito, il Tribunale ha rilevato, richiamando anche un recente orientamento espresso dalla Corte di legittimità, che il regime di prededucibilità dei crediti ex art. 111, 2 comma, l. fall., non si potesse estendere sino a compredere i crediti nascenti dalle prestazioni professionali dei professionisti maturate per la presentazione di una domanda di concordato preventivo dichiarato inammissibile, non potendosi riscontrare, neanche in via meramente astratta, un nesso di causalità tra la prestazione professionale e la procedura concordataria mai aperta e dunque neanche il requisito della funzionalità e strumentalità della prestazione professionale con la procedura e la tutela degli interessi della massa; ha dunque osservato che non era rintracciabile neanche il requisito dell’utilità della prestazione proprio in ragione della declaratoria di inammissibilità del piano e della proposta concordataria; - che il fallimento ha depositato controricorso con il quale ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha depositato memoria;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9865/2021 Numero sezionale 3627/2022 Numero di raccolta generale 17140/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, 2 comma, l. fall., sul rilievo che sarebbe erronea ed anche contrastata nella stessa giurisprudenza di legittimità la tesi – invece accolta dal tribunale capitolino - secondo la quale dovrebbe escludersi che l’ambito applicativo della previsione portata dall’art. 111, secondo comma L.Fall. in tema di prededuzione possa estendersi sino a ricomprendervi anche i crediti derivanti da attività professionale finalizzata alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile; - che, infatti, secondo un primo orientamento, il compenso del professionista che abbia coadiuvato l’imprenditore-debitore a predisporre una domanda di concordato preventivo potrebbe essere collocato in prededuzione nell’eventuale successivo fallimento solo a condizione che il concordato preventivo sia stato ritenuto prima facie ammissibile dal Tribunale e, pertanto, sia stato aperto (Cass. n. 5254/2018; Cass. 16224/2019); che tale orientamento era stato recentemente affermato dalla Suprema Corte nelle decisioni nn. 639, 640 e 641 del 15 gennaio 2021 anche con riferimento all’ipotesi della rinuncia alla domanda di concordato preventivo prima dell’ammissione; - che tuttavia, in altre pronunce, anche coeve, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che la collocazione in prededuzione del compenso per l’attività professionale spetterebbe anche se il concordato preventivo sia affetto da inammissibilità ‘originaria’ che ne abbia precluso l’avvio, quando idonea in virtù di valutazione ex ante al risanamento dell’impresa (Cass. 7974/2018; Cass.12017/2018; Cass. 25471/2019; Cass. 220/2020; Cass. 2429/2020); che, secondo tale condivisibile orientamento perorato dal ricorrente, ai fini della prededucibilità in questione, pur non rilevando l’utilità ex post, occorrerebbe comunque l’idoneità ex ante della prestazione (Cass.13956/2020; Cass. 9027/2020), laddove l’eccezione di inadempimento riguarderebbe invece la potenziale inidoneità prima facie della prestazione all’avvio della procedura (Cass. 22467/2018; Cass.22785/2018); - che, in realtà, i crediti maturati in funzione della presentazione, oltre che di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, di una domanda per l’accesso al concordato preventivo, sono crediti sorti dunque prima, e non dopo, l’omologazione dell’accordo o l’apertura della procedura concorsuale; che l’orientamento giurisprudenziale espresso da ultimo da Cass. con le citate decisioni nn. 639, 640 e 641 del 15 gennaio 2021 (da ultimo richiamato nella sentenza n. 4710 del 22.2.20219), non F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9865/2021 Numero sezionale 3627/2022 Numero di raccolta generale 17140/2022 meriterebbe condivisione perchè i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore Data pubblicazione 26/05/2022 dell’imprenditore per la redazione della relazione attestativa (e più in generale per l’assistenza nella attività di predisposizione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza) rientrano proprio fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111, secondo comma L.Fall., norma che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la preducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali e escludendo qualsiasi verifica in ordine al conseguimento di un’utilità in concreto per la massa dei creditori; che, peraltro, nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento del giudice delegato di rigetto della qualità del credito come prededucibile, non emergerebbe nessuna contestazione all’operato del professionista, non essendo emerso alcun esplicito rilievo rivolto al tema della transazione fiscale, unico profilo sul quale il ricorrente aveva svolto la sua prestazione; - che infatti il professionista, con lettera inviata via pec in data 12 novembre 2015, aveva confermato di aver completato il proprio incarico con il deposito delle proposte di transazione fiscale e previdenziale e comunicato altresì la propria indisponibilità “allo svolgimento di attività complementari e/o integrative di quelle già svolte” stante l’inadempimento della società debitrice; - che pertanto sarebbe ineluttabile affermare che il mero esito di inammissibilità risulti irrilevante in ordine al giudizio sulla natura funzionale della prestazione; - che il ricorso è tuttavia inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ. alla luce del recente intervento nomofilattico espresso a Sezioni Unite da questa Corte di legittimità cui anche questo Collegio è tenuto ad adeguarsi per obbligo di legge (Cass. Sez. Un. S.U., sentenza n. 42093 del 31.12.2021); - che è stato infatti espressamente affermato nell’arresto da ultimo citato che “Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9865/2021 Numero sezionale 3627/2022 Numero di raccolta generale 17140/2022 ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della Data pubblicazione 26/05/2022 obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria”; - che dunque, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l’ammissione del debitore alla procedura di concordato è da considerarsi conditio sine qua non per ottenere la richiesta prededuzione del credito del professionista che abbia assistito il debitore stesso nell’attività propedeutica alla presentazione del piano e della proposta concordataria; - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.200 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S
Decreto Cassazione n. 17140/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris