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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15512/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta, con parziale riforma del solo trattamento sanzionatorio ad un anno di reclusione (e ad un anno di durata delle pene accessorie fallimentari).

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Come noto, tale beneficio ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato (cfr., per tutte, da ultimo, Sez. 3, n. 51580 del 18/9/2018, M., Rv. 274106); e tuttavia, il giudice di merito può legittimamente concedere, disgiuntamente, il diverso beneficio della sospensione condizionale della pena e negare la non menzione, come accaduto nel caso del ricorrente (cfr. la sentenza citata ed i precedenti conformi), nei riguardi del quale è stata fornita adeguata giustificazione per la scelta di rigetto della richiesta ex art. 175 cod. pen. - che deve sempre essere parametrata agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. - richiamando la natura del reato ed i comportamenti del ricorrente, che incidono sulla "bontà delle relazioni economiche".

Deve ribadirsi, pertanto, che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art.175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/3/2019, Iannacone, Rv. 275813).

Il ricorrente propone un motivo di ricorso, peraltro, anche generico, oltre che manifestamente infondato, là dove non si confronta con la richiamata necessità di indicare parametri favorevoli specifici, tratti dall'art. 133 cod. pen., utili a fondare la pretesa del beneficio, ma si limita a sostenere che la sentenza impugnata abbia comunque ridimensionato il disvalore del fatto a fini sanzionatori, così confondendo le due valutazioni invece distinte.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta, con parziale riforma del solo trattamento sanzionatorio ad un anno di reclusione (e ad un anno di durata delle pene accessorie fallimentari). 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Come noto, tale beneficio ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato (cfr., per tutte, da ultimo, Sez. 3, n. 51580 del 18/9/2018, M., Rv. 274106); e tuttavia, il giudice di merito può legittimamente concedere, disgiuntamente, il diverso beneficio della sospensione condizionale della pena e negare la non menzione, come accaduto nel caso del ricorrente (cfr. la sentenza citata ed i precedenti conformi), nei riguardi del quale è stata fornita adeguata giustificazione per la scelta di rigetto della richiesta ex art. 175 cod. pen. - che deve sempre essere parametrata agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. - richiamando la natura del reato ed i comportamenti del ricorrente, che incidono sulla "bontà delle relazioni economiche". Deve ribadirsi, pertanto, che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art.175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/3/2019, Iannacone, Rv. 275813). Il ricorrente propone un motivo di ricorso, peraltro, anche generico, oltre che manifestamente infondato, là dove non si confronta con la richiamata necessità di indicare parametri favorevoli specifici, tratti dall'art. 133 cod. pen., utili a fondare la pretesa del beneficio, ma si limita a sostenere che la sentenza impugnata abbia comunque ridimensionato il disvalore del fatto a fini sanzionatori, così confondendo le due valutazioni invece distinte. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8
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