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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44310/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che, invece, la Corte di appello ha compiutamente valorizzato uno dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., sottolineando come i numeroA precedenti penali fossero dimostrativi di una personalità incline al delitto, pur non ritenendo per ciò solo di riconoscere la recidiva contestata; ritenuto che la motivazione nel merito è immune da censure sindacabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellfi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che, invece, la Corte di appello ha compiutamente valorizzato uno dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., sottolineando come i numeroA precedenti penali fossero dimostrativi di una personalità incline al delitto, pur non ritenendo per ciò solo di riconoscere la recidiva contestata; ritenuto che la motivazione nel merito è immune da censure sindacabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellfi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44310/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris