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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12308/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria scritta depositata in atti e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta per tutti i motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice del riesame che ha rigettato il gravame proposto e confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip finalizzato alla confisca, diretta, o per equivalente in caso di incapienza sui beni immobili o mobili al predetto intestati, fino a concorrenza della somma di euro 118.685,00, profitto del delitto di cui all'art. 4 del d.

Igs. 74 del 2000, commesso in luogo e data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022 (Cisliano, 10 agosto 2023) e contestato in riferimento all'evasione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

1. Con il primo motivo si censura violazione di legge, con riferimento all'erronea valutazione del fumus dell'ipotizzato reato.

In via preliminare, viene ripercorsa la censura svolta in sede di riesame, (ovvero che l'accertamento dell'imposta evasa sia stato svolto attraverso accertamento analitico-induttivo svolto dalla guardia di Finanza senza tenere conto del coefficiente di redditività previsto per la tipologia di attività svolta "Agenzia ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport - 709094") e senza deduzione, quindi, dei costi di produzione, per poi censurare la motivazione addotta con riferimento a due profili: - l'apparenza della motivazione con riferimento al fatto che l'indagato non avrebbe prodotto documentazione idonea a comprovare i costi sostenuti nell'anno 2022; - l'apparenza della motivazione nella parte in cui il Tribunale ritiene che il principio invocato dalla difesa al fine di ottenere la decurtazione dal reddito imponibile dei costi di produzione del reddito, non possa essere applicato al caso di specie, trattandosi di processo penale.

2. Il secondo motivo, censura come apparente la motivazione addotta dal Tribunale del riesame quanto al periculum, senza confrontarsi con le istanze e argomentazioni difensive relative all'attuale condotta dell'[OSCURATO:PERSONA], caratterizzata dalla volontà di sanare e riparare i propri precedenti di carattere fiscale, ulteriormente ipotizzandosi che in caso di considerazione dei costi di produzione sostenuti nel 2022, non sarebbe stata raggiunta la soglia di punibilità di cui all'art. 4 d.

Igs. 74/00.

3. Il terzo motivo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge nella parte in cui ha erroneamente valutato la misura del profitto confiscabile, a fronte della censura difensiva che richiedeva limitarne l'importo tenendo conto d 2limite di impignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ. del quale si invoca l'applicazione analogica.

All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alla requisitoria scritta depositata in atti e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve anzitutto premettersi che in tema di ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali, la legge ammette unicamente motivi relativi alla violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.).

Quanto alla violazione dedotta con il primo motivo, relativa alla mancata deduzione dei costi all'esito di accertamento di tipo analitico-induttivo, si osserva che in tema di reati tributari è legittimo, nel procedimento cautelare reale, nel quale è sufficiente l'oggettiva sussistenza del "funnus" del reato e si può prescindere da qualsiasi profilo che riguardi la colpevolezza del suo autore, il ricorso alle presunzioni tributarie, allorché il soggetto verificato non abbia prodotto alcuna documentazione contabile di segno contrario (Sez. 3, n. 36302 del 15/03/2019, Damiano, Rv. 277553 - 01).

In particolare, l'orientamento consolidato di queta Corte ritiene che in tema di reati tributari, i costi non contabilizzati possano concorre alla determinazione dell'ammontare dell'imposta diretta evasa, a condizione che siano suffragati quantomeno da allegazioni fattuali da cui inferire la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Sez. 3, n. 39930 del 16/09/2025, Tebaldini, Rv. 289039 - 02; Sez. 3, n. 14821 del 11/12/2024, dep. 2025, Tarricone, Rv. 287860 - 01).

Sotto tale profilo, il motivo è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione addotta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza impugnata, che ha espressamente fatto riferimento alla circostanza, di natura fattuale, che il ricorrente non abbia prodotto alcuna documentazione a comprova dei costi sostenuti, né in sede di verifica fiscale né successivamente.

Quanto agli ulteriori profili di censura dedotta, gli stessi non sono consentiti dalla legge risolvendosi in censure sulla motivazione, non consentite dall'art. 325 cod. proc. pen..

2. Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale, che ha sul punto richiamato la circostanza dell'esistenza di ulteriori pendenze, comunque sintomatiche della scarsa propensione dell'indagato alla spontanea osservanza degli obblighi dichiarativi e di 3versamento degli oneri tributari.

Sul punto si osserva che, con specifico riferimento a comportamenti attuosi relativi proprio alle condotte oggetto di contestazione ed alla sorte del sequestro finalizzato alla confisca in caso di pagamento parziale o rateizzazione del debito, la Corte ha chiaramente affermato, con riferimento alla disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», che la stessa deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito. (Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'angela, Rv. 280014 - 01).

Analoga conclusione può trarsi dalla lettura dell'art. 12-bis, comma 2, d.

Igs. n. 74 del 2000 nel testo modificato dalla

I. n. 84 del 2024, che, parimenti, prevede non possa procedersi a sequestro dei beni finalizzati alla confisca, di cui al precedente comma 1, nei soli casi in cui il debito per cui il provvedimento ablatorio risulta emesso sia in corso di estinzione, e sempreché il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Se, dunque, limitato è, ai fini della valutazione del periculum, il rilievo dell'eventuale rateizzazione del debito tributario sottostante, senz'altro non può addursi che il pagamento di debenze pregresse possa elidere il periculum ritenuto sussistente proprio alla luce delle inadempienze accertate.

3. Il terzo motivo di ricorso, dedotto con riferimento alla violazione di legge e, in particolare, dell'art. 321 cod. proc. pen (così indicata la violazione nel titolo del motivo) deduce l'erronea valutazione operata dal Tribunale del riesame in relazione al profitto confiscabile, invocando nell'articolazione del motivo l'applicazione analogica del principio per il quale i limiti di impignorabilità di somme riconducibili al rapporto di lavoro o di impiego di cui all'art. 545 cod. proc. civ. si applicano anche all'ipotesi di sequestro e confisca penale per equivalente.

Sul punto si osserva che il motivo è generico, posto che, anch'esso, non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale nell'ordinanza impugnata che ha specificatamente individuato i limiti alla operatività del pur condiviso principio, ovvero da un lato la natura delle somme pignorate dall'altro la circostanza che risulti certo che le causali dei versamenti siano riconducibili ad emolumenti corrisposti nell'ambito di rapporto di lavoro o di impiego.

Questa Corte, infatti, nella sua massima composizione, ha chiaramente affermato che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indche tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato. (Sez.

U, n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 - 01).

Tuttavia, tale applicazione è limitata alle somme dovute in relazione ai rapporti di lavoro o impiego, non anche alle somme conseguite a titolo di lavoro autonomo.

Come espressamente argomentato in motivazione, la Corte ha sul punto altresì escluso che la norma processualcivile interpretata come limitata a rapporti sussumibili nell'alveo del rapporto di lavoro o impiego possa generare dubbi di legittimità costituzionale, «...giacché proprio la diversa natura dei crediti da rapporto di lavoro rispetto ai crediti discendenti da rapporto organico tra persona fisica ed ente appare giustificare il diverso trattamento operato, in maniera non irragionevole, dal legislatore, invocandosi, a conferma, la giurisprudenza costituzionale già richiamata sopra; segnatamente, si è precisato che, con la sentenza n. 248 del 2015, la Corte costituzionale, chiamata a giudicare, con riferimento ad un diverso profilo, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cit., sollevata in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione, ha ribadito, in generale, che la scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l'entità di detta limitazione rientrano, per costante orientamento della stessa, nel potere costituzionalmente insindacabile del legislatore.

In definitiva, la ratio della limitazione posta all'espropriabilità dei crediti da lavoro dipendente prevista nell'art. 545 cod. proc. civ. - che, come tale, costituisce un limite legislativo alla generale responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente prevista dall'art. 2740 cod. civ. e che giustifica un peculiare regime, non esportabile nel campo, invece, degli emolumenti, trova il suo fondamento nel fatto che nella generalità dei casi il lavoratore dipendente trae i mezzi ordinari di sostentamento per le necessità della vita da un'unica fonte, come tale facilmente aggredibile.» Il Tribunale, quindi, fa buon governo dei principi stabiliti dalla Corte di cassazione mentre il ricorrente, dal canto suo, neppure ha dedotto in ricorso argomenti valevoli ad allegare le proprie esigenze minime di vita, al fine di consentire una verifica di proporzionalità della misura adottata, fermo restando che nel ricorso si dà atto della espressa richiesta, rivolta dal Tribunale del riesame al ricorrente, di rappresentare l'entità delle proprie spese mensili.

Sotto altro profilo, si osserva che il sequestro preventivo è stato emesso sia in via diretta che per equivalente e che, quanto alla ipotesi di sequestro diretto del profitto (risparmio di spesa) correlato all'illecito tributario, lo stesso concettualmente risulta incompatibile con la nozione di provento di attività lavorativa lecita, mentre quanto alla equivalenza del disposto provvedimento ablatorio, si osserva che il profitto del reato tributario è parametrato al solo tri t 5evaso, senza invece colpire la residua quota relativa all'imponibile pari agli emolumenti percepiti a titolo di compensi professionali che, nel caso di specie risulta, nell'ipotesi accusatoria, realmente percepito e sottratto a tassazione, quota che non viene invece colpita dal sequestro, né in via diretta né per equivalente, e che è, per l'effetto, rimasta nella disponibilità dell'imputato.

Sotto tale profilo, pertanto, l'invocata applicazione analogica dell'art. 545 cod. proc. civ. risulta ulteriormente quale ipotesi non percorribile, ferma restando la sola esperibilità di una valutazione di proporzionalità del sequestro avuto riguardo alle esigenze minime di vita: la Corte ha sul punto chiaramente affermato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, i limiti alla pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ. non sono applicabili ai redditi da lavoro autonomo, fermo comunque restando l'onere del giudice di verificare, sulla base delle allegazioni sottoposte al suo vaglio, la proporzionalità del vincolo delle somme nella disponibilità dell'indagato in funzione del quantum necessario a soddisfare le esigenze minime di vita (Sez. 3, n. 795 del 21/10/2021, dep. 2022, Sabatini, Rv. 282634 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.Me estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] 1 APR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss -lisabetta Ayihito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria scritta depositata in atti e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta per tutti i motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice del riesame che ha rigettato il gravame proposto e confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip finalizzato alla confisca, diretta, o per equivalente in caso di incapienza sui beni immobili o mobili al predetto intestati, fino a concorrenza della somma di euro 118.685,00, profitto del delitto di cui all'art. 4 del d. Igs. 74 del 2000, commesso in luogo e data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022 (Cisliano, 10 agosto 2023) e contestato in riferimento all'evasione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1. Con il primo motivo si censura violazione di legge, con riferimento all'erronea valutazione del fumus dell'ipotizzato reato. In via preliminare, viene ripercorsa la censura svolta in sede di riesame, (ovvero che l'accertamento dell'imposta evasa sia stato svolto attraverso accertamento analitico-induttivo svolto dalla guardia di Finanza senza tenere conto del coefficiente di redditività previsto per la tipologia di attività svolta "Agenzia ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport - 709094") e senza deduzione, quindi, dei costi di produzione, per poi censurare la motivazione addotta con riferimento a due profili: - l'apparenza della motivazione con riferimento al fatto che l'indagato non avrebbe prodotto documentazione idonea a comprovare i costi sostenuti nell'anno 2022; - l'apparenza della motivazione nella parte in cui il Tribunale ritiene che il principio invocato dalla difesa al fine di ottenere la decurtazione dal reddito imponibile dei costi di produzione del reddito, non possa essere applicato al caso di specie, trattandosi di processo penale. 2. Il secondo motivo, censura come apparente la motivazione addotta dal Tribunale del riesame quanto al periculum, senza confrontarsi con le istanze e argomentazioni difensive relative all'attuale condotta dell'[OSCURATO:PERSONA], caratterizzata dalla volontà di sanare e riparare i propri precedenti di carattere fiscale, ulteriormente ipotizzandosi che in caso di considerazione dei costi di produzione sostenuti nel 2022, non sarebbe stata raggiunta la soglia di punibilità di cui all'art. 4 d. Igs. 74/00. 3. Il terzo motivo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge nella parte in cui ha erroneamente valutato la misura del profitto confiscabile, a fronte della censura difensiva che richiedeva limitarne l'importo tenendo conto d 2limite di impignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ. del quale si invoca l'applicazione analogica. All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alla requisitoria scritta depositata in atti e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve anzitutto premettersi che in tema di ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali, la legge ammette unicamente motivi relativi alla violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.). Quanto alla violazione dedotta con il primo motivo, relativa alla mancata deduzione dei costi all'esito di accertamento di tipo analitico-induttivo, si osserva che in tema di reati tributari è legittimo, nel procedimento cautelare reale, nel quale è sufficiente l'oggettiva sussistenza del "funnus" del reato e si può prescindere da qualsiasi profilo che riguardi la colpevolezza del suo autore, il ricorso alle presunzioni tributarie, allorché il soggetto verificato non abbia prodotto alcuna documentazione contabile di segno contrario (Sez. 3, n. 36302 del 15/03/2019, Damiano, Rv. 277553 - 01). In particolare, l'orientamento consolidato di queta Corte ritiene che in tema di reati tributari, i costi non contabilizzati possano concorre alla determinazione dell'ammontare dell'imposta diretta evasa, a condizione che siano suffragati quantomeno da allegazioni fattuali da cui inferire la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Sez. 3, n. 39930 del 16/09/2025, Tebaldini, Rv. 289039 - 02; Sez. 3, n. 14821 del 11/12/2024, dep. 2025, Tarricone, Rv. 287860 - 01). Sotto tale profilo, il motivo è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione addotta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza impugnata, che ha espressamente fatto riferimento alla circostanza, di natura fattuale, che il ricorrente non abbia prodotto alcuna documentazione a comprova dei costi sostenuti, né in sede di verifica fiscale né successivamente. Quanto agli ulteriori profili di censura dedotta, gli stessi non sono consentiti dalla legge risolvendosi in censure sulla motivazione, non consentite dall'art. 325 cod. proc. pen.. 2. Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale, che ha sul punto richiamato la circostanza dell'esistenza di ulteriori pendenze, comunque sintomatiche della scarsa propensione dell'indagato alla spontanea osservanza degli obblighi dichiarativi e di 3versamento degli oneri tributari. Sul punto si osserva che, con specifico riferimento a comportamenti attuosi relativi proprio alle condotte oggetto di contestazione ed alla sorte del sequestro finalizzato alla confisca in caso di pagamento parziale o rateizzazione del debito, la Corte ha chiaramente affermato, con riferimento alla disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», che la stessa deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito. (Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'angela, Rv. 280014 - 01). Analoga conclusione può trarsi dalla lettura dell'art. 12-bis, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000 nel testo modificato dalla I. n. 84 del 2024, che, parimenti, prevede non possa procedersi a sequestro dei beni finalizzati alla confisca, di cui al precedente comma 1, nei soli casi in cui il debito per cui il provvedimento ablatorio risulta emesso sia in corso di estinzione, e sempreché il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. Se, dunque, limitato è, ai fini della valutazione del periculum, il rilievo dell'eventuale rateizzazione del debito tributario sottostante, senz'altro non può addursi che il pagamento di debenze pregresse possa elidere il periculum ritenuto sussistente proprio alla luce delle inadempienze accertate. 3. Il terzo motivo di ricorso, dedotto con riferimento alla violazione di legge e, in particolare, dell'art. 321 cod. proc. pen (così indicata la violazione nel titolo del motivo) deduce l'erronea valutazione operata dal Tribunale del riesame in relazione al profitto confiscabile, invocando nell'articolazione del motivo l'applicazione analogica del principio per il quale i limiti di impignorabilità di somme riconducibili al rapporto di lavoro o di impiego di cui all'art. 545 cod. proc. civ. si applicano anche all'ipotesi di sequestro e confisca penale per equivalente. Sul punto si osserva che il motivo è generico, posto che, anch'esso, non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale nell'ordinanza impugnata che ha specificatamente individuato i limiti alla operatività del pur condiviso principio, ovvero da un lato la natura delle somme pignorate dall'altro la circostanza che risulti certo che le causali dei versamenti siano riconducibili ad emolumenti corrisposti nell'ambito di rapporto di lavoro o di impiego. Questa Corte, infatti, nella sua massima composizione, ha chiaramente affermato che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indche tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato. (Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 - 01). Tuttavia, tale applicazione è limitata alle somme dovute in relazione ai rapporti di lavoro o impiego, non anche alle somme conseguite a titolo di lavoro autonomo. Come espressamente argomentato in motivazione, la Corte ha sul punto altresì escluso che la norma processualcivile interpretata come limitata a rapporti sussumibili nell'alveo del rapporto di lavoro o impiego possa generare dubbi di legittimità costituzionale, «...giacché proprio la diversa natura dei crediti da rapporto di lavoro rispetto ai crediti discendenti da rapporto organico tra persona fisica ed ente appare giustificare il diverso trattamento operato, in maniera non irragionevole, dal legislatore, invocandosi, a conferma, la giurisprudenza costituzionale già richiamata sopra; segnatamente, si è precisato che, con la sentenza n. 248 del 2015, la Corte costituzionale, chiamata a giudicare, con riferimento ad un diverso profilo, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cit., sollevata in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione, ha ribadito, in generale, che la scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l'entità di detta limitazione rientrano, per costante orientamento della stessa, nel potere costituzionalmente insindacabile del legislatore. In definitiva, la ratio della limitazione posta all'espropriabilità dei crediti da lavoro dipendente prevista nell'art. 545 cod. proc. civ. - che, come tale, costituisce un limite legislativo alla generale responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente prevista dall'art. 2740 cod. civ. e che giustifica un peculiare regime, non esportabile nel campo, invece, degli emolumenti, trova il suo fondamento nel fatto che nella generalità dei casi il lavoratore dipendente trae i mezzi ordinari di sostentamento per le necessità della vita da un'unica fonte, come tale facilmente aggredibile.» Il Tribunale, quindi, fa buon governo dei principi stabiliti dalla Corte di cassazione mentre il ricorrente, dal canto suo, neppure ha dedotto in ricorso argomenti valevoli ad allegare le proprie esigenze minime di vita, al fine di consentire una verifica di proporzionalità della misura adottata, fermo restando che nel ricorso si dà atto della espressa richiesta, rivolta dal Tribunale del riesame al ricorrente, di rappresentare l'entità delle proprie spese mensili. Sotto altro profilo, si osserva che il sequestro preventivo è stato emesso sia in via diretta che per equivalente e che, quanto alla ipotesi di sequestro diretto del profitto (risparmio di spesa) correlato all'illecito tributario, lo stesso concettualmente risulta incompatibile con la nozione di provento di attività lavorativa lecita, mentre quanto alla equivalenza del disposto provvedimento ablatorio, si osserva che il profitto del reato tributario è parametrato al solo tri t 5evaso, senza invece colpire la residua quota relativa all'imponibile pari agli emolumenti percepiti a titolo di compensi professionali che, nel caso di specie risulta, nell'ipotesi accusatoria, realmente percepito e sottratto a tassazione, quota che non viene invece colpita dal sequestro, né in via diretta né per equivalente, e che è, per l'effetto, rimasta nella disponibilità dell'imputato. Sotto tale profilo, pertanto, l'invocata applicazione analogica dell'art. 545 cod. proc. civ. risulta ulteriormente quale ipotesi non percorribile, ferma restando la sola esperibilità di una valutazione di proporzionalità del sequestro avuto riguardo alle esigenze minime di vita: la Corte ha sul punto chiaramente affermato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, i limiti alla pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ. non sono applicabili ai redditi da lavoro autonomo, fermo comunque restando l'onere del giudice di verificare, sulla base delle allegazioni sottoposte al suo vaglio, la proporzionalità del vincolo delle somme nella disponibilità dell'indagato in funzione del quantum necessario a soddisfare le esigenze minime di vita (Sez. 3, n. 795 del 21/10/2021, dep. 2022, Sabatini, Rv. 282634 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Me estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] 1 APR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss -lisabetta Ayihito
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