CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.1:155X175 2 di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] con due distinte ordinanza di uguale contenuto emesse il 12-15 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. su ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], entrambi indagati per violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in particolare per avere, in concorso tra loro, ceduto 4,95 grammi di cocaina ad [OSCURATO:PERSONA], dietro compenso in denaro, fatto commesso il 20 novembre 2020, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Palmi il 18 dicembre 2020 ha convalidato il sequestro preventivo disposto dal P.M. con oggetto la somma di euro 795,00 in contanti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di euro 165,00 euro in contanti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Appare opportuno premettere, per una migliore comprensione della vicenda, quanto segue. Come si desume della lettura delle ordinanze impugnate e di quella emessa dal Tribunale per il riesame, adito ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 23 novembre 2020 del G.i.p. di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti dei due indagati, la polizia giudiziaria il 20 novembre 2020 ha notato un movimento sospetto tra una vettura ed un soggetto a bordo di un monopattino, il quale inseriva entrambe le mani all'interno dell'abitacolo della vettura e, subito dopo, alla vista degli agenti, fuggiva ma dopo poco cadeva dal monopattino e veniva raggiunto e controllato. Risultava così trattarsi di [OSCURATO:PERSONA]; vicino al punto in cui l'uomo era caduto veniva trovata una bustina termosigillata contenente 4,95 grammi di cocaina. Controllata anche la vettura, dentro la stessa venivano identificati [OSCURATO:PERSONA], che aveva con sé 795,00 euro, e [OSCURATO:PERSONA], che aveva 165,00 euro; a bordo dell'auto vi erano tracce di sostanza vegetale. Le dichiarazioni rese dagli indagati (di essere in quel luogo per comprare degli orologi e che Larosa si era fermato per salutare appoggiando la mano sullo sportello dell'auto per restare in equilibrio) sono state ritenute inverosimili dal Tribunale per il riesame. 3.Ciò posto, ricorrono per la cassazione delle ordinanze gli indagati, tramite separati ricorsi di identico contenuto curati dallo stesso Difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.In particolare, rammentato che un primo sequestro, di tipo probatorio, delle somme di denaro era stato annullato dal Tribunale per il riesame, si ripercorrono le vicende del disposto - e confermato - sequestro preventivo, sottolineando che, alla stregua di plurimi precedenti di legittimità, che si richiamano, il ruolo di garanzia del Tribunale per il riesame impone la verifica non solo della astratta configurabilità del reato, ma anche della sussistenza in concreto dello stesso. Difetterebbe nel caso di specie il fumus commissi delicti avuto riguardo al principio di pertinenzialità e la motivazione sarebbe solo apparente ovvero macroscopicamente illogica: infatti i giudici di merito, una volta ricostruiti i fatti, ne desumono la avvenuta cessione di droga da parte dei due ricorrenti al Larosa, cessione pur non direttamente vista dagli agenti, trascurando una pluralità di ipotesi alternative, che non potrebbero essere escluse a priori, quali: che uno dei due indagati detenesse la droga all'insaputa dell'altro e che da solo abbia ceduto la droga all'acquirente; o che fossero Restuccia e Demari in procinto di acquistare stupefacente dallo spacciatore Larosa, acquisto non riuscito per l'intervento della Polizia o per non avere trovato un accordo sul prezzo; o che Larosa, avendo in precedenza comprato droga per sé, si sia solo avvicinato all'auto per salutare i suoi amici Peraltro, emergerebbe una seria carenza investigativa, determinata dal mancato esame dei tabulati e dei cellulari dei soggetti interessati. In conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, «commette violazione di legge il Tribunale del riesame per illogicità della motivazione allorché ritiene che vi sia la sussistenza del fumus commissi delicti con riferimento ad una sola delle possibili ricostruzioni ignorando le altre dotate, tutte ed allo stesso modo, di eguale capacità dimostrativa. Ed è la stessa essenza del fumus che viene meno anche in considerazione del fatto che per legittimare un sequestro preventivo non è sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla mera enunciazione e descrizione, ma è invece indispensabile valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus"» (così alla p. 8 dei ricorsi), richiamando giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. Sarebbe affetta da violazione di legge anche la parte del provvedimento relativa al periculum in mora, poiché le stesse ragioni già esposte farebbero venire meno - si assume - ogni profilo di pericolo nel ritardo e determinerebbero l'irrilevanza dell'assunto secondo cui il denaro dovrà in futuro essere confiscato. Infine, mancherebbe la motivazione quanto alla finalità impeditiva ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. del disposto sequestro preventivo, non avendo i decidenti spiegato la relazione tra il vincolo sulla cosa ed il futuro reato che potrebbe essere commesso o agevolato o protratto nelle sue conseguenze.Entrambi i ricorrenti chiedono, in definitiva, l'annullamento delle ordinanze impugnate. 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria del 2 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2.Le ipotesi alternative su cui si diffonde il ricorso in tema di fumus commissi delicti sono, appunto, mere ipotesi astratte, peraltro vagamente introdotte ed affidate anche alla auspicata esplorazione del contenuto della memoria dei telefoni cellulari in sequestro, il cui approfondimento esula vistosamente dall'ambito di sindacato attribuito dal legislatore alla Corte di legittimità. Peraltro, il ricorso, strutturato in maniera assertiva ed in parte in fatto, non individua puntuali violazioni di legge, sostanzialmente lamentando difetto di motivazione ma trascurando che, come affermato da Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto)». E non si apprezzano nel caso di specie vizi di motivazione talmente gravi e radicali da rendere l'apparato argomentativo sostanzialmente assente o del tutto irragionevole. 3. Quanto alle censure inerenti il periculum in mora, si rinviene al riguardo alla p. 2 della parte giustificativa sufficiente e non illogica motivazione, che è rafforzata dal - non impertinente - richiamo da parte dei Giudici di merito alla confiscabilità del denaro in sequestro ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen., trattandosi di provento del reato. 4. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle amm