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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08746/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34616/21 Fiorani [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 47- ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio, non essendo stati correttamente applicati i criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. ; che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello che ha rappresentato come all'imputato siano state concesse le attenuanti generiche e irrogato il minimo edittale della pena; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34616/21 Fiorani [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 47- ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio, non essendo stati correttamente applicati i criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. ; che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello che ha rappresentato come all'imputato siano state concesse le attenuanti generiche e irrogato il minimo edittale della pena; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 08746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris