CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 149. R.G. 31302 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di responsabilità, è formulato in termini non consentiti in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati su questi punti già con l'atto di appello e di cui ha dato puntualmente e congruamente conto con motivazione puntualmente collegata alle emergenze istruttorie ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (cfr., pag. 4 della sentenza); la difesa finisce invece per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); rilevato che il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali, anche di rilevante allarme sociale (cfr., ivi, pag. 4): è appena il caso di ribadire il giudice di merito, inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); 149. R.G. 31302 - 2023 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,