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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11312/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] detto Guido, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] detto Angelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri due ricorsi; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 marzo 2021, la Corte d'appello di Bari ha respinto gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti, confermandone le condanne rese all'esito di giudizio abbreviato per reati in materia di sostanze stupefacenti.

A mezzo dei difensori fiduciari, gli imputati hanno proposto i ricorsi per cassazione di cui in fra.

2. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di anni due di reclusione e 4.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, t.u. stup. per avere, in concorso con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e con una terza persona, ceduto a terzi un quantitativo di marijuana dal primo custodito presso la propria villa e da questi ultimi poi prelevato e materialmente ceduto - si deducono violazione della legge sostanziale e processuale ed omessa motivazione sulle doglianze proposte con l'appello.

Si lamenta, in particolare, che le conversazioni intercettate poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità non davano certezza della cessione di stupefacente, contestata come avvenuta in data 12 marzo 2014, con le modalità e i tempi cristallizzati nel capo d'accusa.

2.1. Con il secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. e vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta l'ipotesi del fatto di lieve entità benché non fossero stati accertati né la quantità di stupefacente ceduto, né il principio attivo.

2.2. Con il terzo motivo si deducono violazione degli artt. 529 e 649 cod. proc. pen. ed omessa motivazione per violazione del principio del ne bis in idem, posto che la detenzione dello stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] - prius logico e cronologico della cessione - era da ritenersi assorbita nella illecita detenzione presso la villa dell'imputato di un maggior quantitativo della stessa sostanza, sequestratagli il 15 marzo 2014 e per la quale egli era già stato condannato con sentenza divenuta definitiva.

2.3. Con il quarto motivo si lamentano violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza di cui si è appena detto e quello sub iudice, avendo la Corte territoriale adottato un'interpretazione eccessivamente formalistica del requisito della medesimezza del disegno criminoso, che invece sussiste anche laddove vi sia una "programmazione di massima" dei diversi reati, avendo la sentenza di primo grado espressamente accertato che lo stupefacente custodito dal ricorrente presso la propria villa era destinato alla cessione a terzi.

2.4. Con il quinto motivo si lamenta l'omessa e/o l'apparente motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, essendosi la sentenza limitata a ripercorrere il curriculum criminale del [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stata confermata una pena superiore al minimo edittale con il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal primo giudice e ancorando illegittimamente la valutazione ai diversi fatti per i quali l'imputato era stato condannato con la sentenza irrevocabile di cui si è detto.

3. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione degli artt. 73, comma 4, t.u. stup. e 378 cod. pen., nonché della legge processuale, per essere stato ritenuto il concorso del ricorrente nel reato di illecita detenzione di marijuana in realtà addebitabile al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che il favoreggiamento personale nei confronti del medesimo.

Il ricorrente - si allega - si era infatti limitato, a titolo amicale, ad aiutare occasionalmente il coimputato a trasferire da un luogo ad un altro la sostanza stupefacente, senza che potesse ricavarsi una sua volontà di partecipare alla successiva attività di spaccio.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 3 Cost., 99, quarto comma, e 62 bis cod. pen. per non essere state ritenute prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, senza peraltro accertare che la condotta fosse sintomatica di una maggiore colpevolezza o pericolosità.

4. Con l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per travisamento dell'intercettazione telefonica posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di illecita detenzione di stupefacenti contestato al capo E).

La Corte territoriale - si allega - aveva travisato il significato del colloquio intercorso tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in data 2 aprile 2014, posto che in quella conversazione gli interlocutori facevano riferimento non già alla droga oggetto di quell'imputazione, sequestrata presso la villa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 2014, bensì a quella oggetto della cessione contestata come commessa il precedente 12 marzo - di cui sopra si è detto a proposito del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] - per la quale pure era intervenuta affermazione di penale responsabilità, non contestata, per [OSCURATO:PERSONA].

Si lamenta, inoltre, la carenza di motivazione rispetto ad un'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] che era decisiva per giungere a quella conclusione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e perché proposto per ragioni non consentite.

Ed invero, è consolidato il principio giusta il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), potendo l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni essere oggetto di scrutinio soltanto nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e aa., Rv. 268389), profili, questi, non ravvisabili nel caso di specie.

La censura proposta in ricorso, difatti, è del tutto generica, posto che la sentenza impugnata, dopo aver riprodotto le chiare conversazioni utilizzate per la decisione e l'interpretazione datane dal g.u.p. (pagg. da 35 a 42) - le quali, come lo stesso ricorrente riconosce, attestano che la cessione è in realtà avvenuta il 14 marzo 2014 e non già il giorno 12 di quel mese, come erroneamente indicato in imputazione - ne confermano l'interpretazione, che del tutto logicamente attesta l'avvenuta cessione ed il concorso anche del [OSCURATO:PERSONA], i cui dialoghi sono stati proprio in quell'occasione captati (v. progr. 1141, riportata a pag. 36).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità, non confrontandosi il ricorrente con le non illogiche, e corrette, argomentazioni spese in sentenza per rigettare l'identico motivo di gravame.

Ed invero, operando quella valutazione complessiva del fatto che è richiesta ai fini di cui si discute (cfr. Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), la Corte territoriale ha indicato, da un lato, le ragioni per cui deve ritenersi che la quantità di sostanza oggetto della contestazione fosse rilevante (ciò che è ben possibile fare anche nel caso di c.d.

"droga parlata", potendosi addirittura ritenere provata la circostanza aggravante dell'ingente quantità: cfr. Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512) e ha d'altro lato osservato come [OSCURATO:PERSONA] fosse ben consapevole che il suo ruolo di custode si inseriva in una condotta illecita di narcotraffico di un certo livello, circostanze, queste, del tutto congruamente ritenute incompatibili con il fatto di lieve entità.

1.3. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso.

Anche in questo caso di tratta di mera reiterazione di doglianza già adeguatamente e correttamente disattesa dalla corte di merito, posto lo stupefacente che ha costituito oggetto materiale della condotta di illecita cessione contestata al capo D) era ovviamente diverso da quello oggetto della condotta di detenzione contestata al capo E), successivamente rinvenuto e sequestrato.

Ed invero, posto che l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, deve escludersi il concorso formale di reati soltanto quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti e aa., Rv. 262421; Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404; Sez. 4, n. 36523 del 26/06/2008, Baire, Rv. 242014).

Al di là del rapporto temporale tra le distinte condotte, dunque, ciò che imprescindibilmente qualifica l'unicità del reato è proprio l'identità dell'oggetto materiale, sicché, laddove le contestazioni riguardino distinte quantità, pur relative ad una medesima partita di droga in precedenza illecitamente acquistata e/o detenuta, i fatti delittuosi sono plurimi e concorrono.

Il ricorrente è stato condannato in via definitiva per l'illecita detenzione dello stupefacente (circa 1.100 Kg.) rinvenuto e sequestrato presso la sua villa in data 15 marzo 2014, mentre il fatto qui sub iudice si riferisce ad un diverso quantitativo di stupefacente ceduto, secondo quanto più sopra si è precisato, il giorno precedente, sicché correttamente è stato escluso l'invocato bis in idem.

1.4. Stando allo stesso tenore dell'imputazione, il quantitativo di stupefacente oggetto del capo D) era già detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quello che gli sarebbe stato sequestrato il giorno successivo e dalla sentenza impugnata - che richiama, condividendola, la ricostruzione operata dal primo giudice (pagg. 41-43) - si apprende che il ruolo concorsuale del medesimo, rispetto alla cessione organizzata e materialmente commessa dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si esaurì nel consentire che questi ultimi prelevassero la droga dal luogo di custodia nella propria disponibilità al fine di effettuare la consegna agli acquirenti.

Come già si è ricordato supra, i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che il ruolo di custode del [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale a consentire ai complici nel cui interesse egli materialmente deteneva la droga - e, per quanto qui rileva, al [OSCURATO:PERSONA] - di approvvigionarsi alla bisogna per effettuare cessioni a terzi, tanto che la sentenza impugnata (pag. 91) espressamente attesta che egli «era certamente consapevole di avere a che fare non certo con dei consumatori finali, bensì con dei rilevanti narcotrafficanti, a cominciare dal [OSCURATO:PERSONA]».

Appare, dunque, contraddittoria l'affermazione (pag. 90) con cui la sentenza impugnata nega la sussistenza del vincolo della continuazione trai reati di cui al capo D) e quello giudicato con la sentenza divenuta definitiva osservando che il quantitativo di stupefacente oggetto del primo reato - come detto, consumato solo il giorno prima rispetto all'accertamento del secondo - «era stato custodito dal [OSCURATO:PERSONA] per conto del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] prima di essere spostato e ceduto, laddove la detenzione dell'enorme quantità della stessa sostanza sequestrata il 15.3.2014 non risulta assolutamente che rivestisse tale finalità, che, comunque, non è stata accertata nel differente procedimento definito con la cosa giudicata».

Che, poi, la cessione qui sub iudice non fosse «certamente stata prevista dal [OSCURATO:PERSONA] in prima persona, e fu piuttosto dettata, e posta in essere, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal suo sodale [OSCURATO:PERSONA]» è conclusione non illogica, ma essa non vale ad escludere l'identità del disegno criminoso richiesta dall'art. 81 cod. pen. rispetto all'illecita detenzione dello stupefacente poi sequestrato a fini di commercio - accertata il 15 marzo, ma già precedentemente iniziata e dunque consumata -, che non esige certo la preventiva programmazione nel dettaglio delle singole cessioni di partite di droga.

A parere del Collegio non si è dunque fatto buon governo del consolidato principio giusta il quale il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Nella motivazione della citata sentenza, si precisa che la determinazione estemporanea è quella scaturita da "contingenze occasionali" o quella frutto di "complicità imprevedibili", ciò che nella specie, secondo la ricostruzione effettuata in sentenza, non ricorre, posto che, come detto, la detenzione della droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] è stata dai giudici di merito con chiarezza spiegata per la successiva messa a disposizione, a fini di commercio, dei narcotrafficanti nel cui interesse avveniva e che il ruolo causale riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla cessione qui sub iudice non avvenne in concorso con complici imprevedibili, trattandosi, invece, dei due soggetti nel cui interesse il ricorrente custodiva la droga.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in parte qua con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che si atterrà ai principi sopra esposti.

1.5. Il quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata (pag. 91) dettagliatamente e non illogicamente argomentato le ragioni per cui il delitto qui in contestazione era ritenersi espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale derivante dalla pesante recidiva - reiterata e aggravata - per essere stato il fatto commesso dopo l'espiazione della pena inflitta per le precedenti, numerose, condanne.1.6.

In forza del parziale annullamento con rinvio per la rivalutazione della sussistenza del reato continuato, l'ultimo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito, posto che il reato già giudicato per il quale si richiede la continuazione è stato valutato più grave sia in astratto (per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 82, comma 2, t.u. stup.), sia in concreto, per la maggior pena base determinata.

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata del tutto correttamente e logicamente affermato la responsabilità concorsuale del ricorrente nel reato addebitatogli con il coimputato Su la.

Sulla base delle conversazioni intercettate e precedentemente esposte, condividendo la ricostruzione operata dal primo giudice, la sentenza impugnata (pag. 93) ha del tutto logicamente attestato come [OSCURATO:PERSONA], perfettamente a conoscenza dell'attività di narcotraffico svolta dall'amico [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che costui, avendo occultato in un terreno una rilevante partita di droga (poi sequestrata e risultata essere pari a circa 6 Kg. di marijuana corrispondenti ad oltre 30.000 dosi singole), dovesse spostarla per evitare che le piogge in corso la deteriorassero, lo ha concretamente aiutato ad effettuare detto spostamento.

In particolare, dandogli consigli, recandosi con lui ad acquistare presso un supermercato delle nuove buste ove riporre la sostanza e poi conducendo l'auto, su indicazione del [OSCURATO:PERSONA], dapprima presso il luogo ove la droga era stata nascosta e poi nel trullo dove fu successivamente occultata, attendendolo nel veicolo mentre il complice effettuava materialmente lo spostamento, lo aiutò ad eseguire dette operazioni, funzionali ad assicurare una miglior detenzione in vista delle future cessioni, prefigurando peraltro «l'operazione come cosa comune con l'amico».

Al di là della mancata prova di un suo tornaconto personale - ciò che la stessa sentenza riconosce - non v'è dunque dubbio che [OSCURATO:PERSONA] tenne una condotta rilevante sul piano concorsuale perché idonea ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso e l'agevolazione dell'opera del concorrente, aumentandone la possibilità di successo nella prosecuzione della permanente condotta di illecita detenzione della droga (cfr. Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990), non potendosi neppure escludere il concorso sul rilievo che, anche senza la condotta di agevolazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque potuto ugualmente portare a termine l'operazione, sia pur con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (cfr. Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Amato e aa, Rv. 253347).

Sussistendo il concorso nel reato, non è dunque ipotizzabile l'invocato delitto di favoreggiamento personale, giusta la clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art 378 cod. pen.

Del resto, proprio con riguardo al rapporto tra i tra i reati qui in esame, questa Corte ha ripetutamente affermato che il favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 268973).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

Quanto alla violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. per non aver la sentenza impugnata reso specifica motivazione circa il rapporto tra le precedenti condanne ed una maggiore colpevolezza o pericolosità dell'agente per ritenere la recidiva facoltativa, vale la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello, come espressamente osservato a pag. 94 della sentenza impugnata, senza che il ricorrente abbia al proposito mosso alcuna contestazione e dovendosi quindi ritenere che il motivo sia stato proposto per la prima volta in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

Sussistendo, dunque, la recidiva reiterata, le circostanze attenuanti generiche non possono essere ritenute in regime di prevalenza, ostandovi il disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., come esattamente osservato dalla Corte territoriale.

Il ricorrente non si confronta con la richiamata disposizione e, pur evocando del tutto genericamente l'art. 3 Cost., non prospetta neppure specificamente una questione di legittimità costituzionale della previsione.

Del resto, questa Corte ha già osservato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522).

3. L'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e difetto d'interesse e, comunque, per manifesta infondatezza.

3.1. Sotto un primo profilo, deve osservarsi che il ricorrente non si confronta integralmente con le conformi motivazioni addotte dai giudici di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

Ed invero, la sentenza impugnata (pag. 32) attesta che il primo giudice aveva dato atto di una conversazione intercettata tra il ricorrente ed il complice [OSCURATO:PERSONA] nella quale i due, dopo l'intervenuto sequestro dello stupefacente presso la villa di [OSCURATO:PERSONA], lamentarono una perdita economica riconducibile ad oltre 100 Kg. di droga che erano di loro proprietà.

Secondo il non contestato riepilogo dei motivi d'impugnazione effettuato dalla sentenza impugnata, l'appellante non aveva lamentato alcunché con riguardo a tale accertamento.

Vale, dunque, il principio secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non nnassimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).

3.2. Nell'esaminare l'unica - per quanto appena detto, non determinante - doglianza proposta con l'appello, la sentenza impugnata ha inoltre confermato la penale responsabilità anche in relazione alla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], gli disse chiaramente che a lui appartenevano circa 200 Kg. della sostanza stupefacente sequestrata presso la villa di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale del tutto logicamente escluso (pagg. 84 e 85) che, contrariamente a quanto sosteneva l'appellante, quell'affermazione potesse essere riferita alla droga oggetto della contestazione di cessione di cui al capo D).

In questo contesto, dunque, deve ritenersi implicitamente disattesa l'ulteriore doglianza con cui l'appellante sosteneva che quell'interpretazione non potesse conciliarsi con l'affermazione fatta in quell'occasione dal [OSCURATO:PERSONA] ("Embé e mò qual è il problema?"), che avrebbe sottolineato l'irrilevanza per il [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto sequestro.

Le possibili ragioni per cui l'interlocutore abbia pronunciato quella frase non rilevano rispetto all'accertamento effettuato in sentenza sulla base delle chiare, e non altrimenti spiegabili (il ricorrente, sul punto, tace), affermazioni fatte dal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla droga sequestrata ("...è roba mia...là erano duecento chili miei e il resto agli altri..."), le quali prevalgono sul successivo commento effettuato dall'interlocutore (più o meno coerente che sia).

Mentre, dunque, valgono i principi già più sopra richiamati sull'insindacabilità del significato delle conversazioni intercettate laddove non siano ravvisabili - come nella specie - manifeste illogicità, deve ribadirsi che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e a., Rv. 267723), mentre l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227), ciò che, per quanto detto, nella specie non è.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che le parti abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'applicabilità della continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] detto Guido, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] detto Angelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri due ricorsi; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 marzo 2021, la Corte d'appello di Bari ha respinto gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti, confermandone le condanne rese all'esito di giudizio abbreviato per reati in materia di sostanze stupefacenti. A mezzo dei difensori fiduciari, gli imputati hanno proposto i ricorsi per cassazione di cui in fra. 2. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di anni due di reclusione e 4.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, t.u. stup. per avere, in concorso con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e con una terza persona, ceduto a terzi un quantitativo di marijuana dal primo custodito presso la propria villa e da questi ultimi poi prelevato e materialmente ceduto - si deducono violazione della legge sostanziale e processuale ed omessa motivazione sulle doglianze proposte con l'appello. Si lamenta, in particolare, che le conversazioni intercettate poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità non davano certezza della cessione di stupefacente, contestata come avvenuta in data 12 marzo 2014, con le modalità e i tempi cristallizzati nel capo d'accusa. 2.1. Con il secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. e vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta l'ipotesi del fatto di lieve entità benché non fossero stati accertati né la quantità di stupefacente ceduto, né il principio attivo. 2.2. Con il terzo motivo si deducono violazione degli artt. 529 e 649 cod. proc. pen. ed omessa motivazione per violazione del principio del ne bis in idem, posto che la detenzione dello stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] - prius logico e cronologico della cessione - era da ritenersi assorbita nella illecita detenzione presso la villa dell'imputato di un maggior quantitativo della stessa sostanza, sequestratagli il 15 marzo 2014 e per la quale egli era già stato condannato con sentenza divenuta definitiva. 2.3. Con il quarto motivo si lamentano violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza di cui si è appena detto e quello sub iudice, avendo la Corte territoriale adottato un'interpretazione eccessivamente formalistica del requisito della medesimezza del disegno criminoso, che invece sussiste anche laddove vi sia una "programmazione di massima" dei diversi reati, avendo la sentenza di primo grado espressamente accertato che lo stupefacente custodito dal ricorrente presso la propria villa era destinato alla cessione a terzi. 2.4. Con il quinto motivo si lamenta l'omessa e/o l'apparente motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, essendosi la sentenza limitata a ripercorrere il curriculum criminale del [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stata confermata una pena superiore al minimo edittale con il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal primo giudice e ancorando illegittimamente la valutazione ai diversi fatti per i quali l'imputato era stato condannato con la sentenza irrevocabile di cui si è detto. 3. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione degli artt. 73, comma 4, t.u. stup. e 378 cod. pen., nonché della legge processuale, per essere stato ritenuto il concorso del ricorrente nel reato di illecita detenzione di marijuana in realtà addebitabile al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che il favoreggiamento personale nei confronti del medesimo. Il ricorrente - si allega - si era infatti limitato, a titolo amicale, ad aiutare occasionalmente il coimputato a trasferire da un luogo ad un altro la sostanza stupefacente, senza che potesse ricavarsi una sua volontà di partecipare alla successiva attività di spaccio. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 3 Cost., 99, quarto comma, e 62 bis cod. pen. per non essere state ritenute prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, senza peraltro accertare che la condotta fosse sintomatica di una maggiore colpevolezza o pericolosità. 4. Con l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per travisamento dell'intercettazione telefonica posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di illecita detenzione di stupefacenti contestato al capo E). La Corte territoriale - si allega - aveva travisato il significato del colloquio intercorso tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in data 2 aprile 2014, posto che in quella conversazione gli interlocutori facevano riferimento non già alla droga oggetto di quell'imputazione, sequestrata presso la villa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 2014, bensì a quella oggetto della cessione contestata come commessa il precedente 12 marzo - di cui sopra si è detto a proposito del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] - per la quale pure era intervenuta affermazione di penale responsabilità, non contestata, per [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta, inoltre, la carenza di motivazione rispetto ad un'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] che era decisiva per giungere a quella conclusione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e perché proposto per ragioni non consentite. Ed invero, è consolidato il principio giusta il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), potendo l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni essere oggetto di scrutinio soltanto nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e aa., Rv. 268389), profili, questi, non ravvisabili nel caso di specie. La censura proposta in ricorso, difatti, è del tutto generica, posto che la sentenza impugnata, dopo aver riprodotto le chiare conversazioni utilizzate per la decisione e l'interpretazione datane dal g.u.p. (pagg. da 35 a 42) - le quali, come lo stesso ricorrente riconosce, attestano che la cessione è in realtà avvenuta il 14 marzo 2014 e non già il giorno 12 di quel mese, come erroneamente indicato in imputazione - ne confermano l'interpretazione, che del tutto logicamente attesta l'avvenuta cessione ed il concorso anche del [OSCURATO:PERSONA], i cui dialoghi sono stati proprio in quell'occasione captati (v. progr. 1141, riportata a pag. 36). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità, non confrontandosi il ricorrente con le non illogiche, e corrette, argomentazioni spese in sentenza per rigettare l'identico motivo di gravame. Ed invero, operando quella valutazione complessiva del fatto che è richiesta ai fini di cui si discute (cfr. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), la Corte territoriale ha indicato, da un lato, le ragioni per cui deve ritenersi che la quantità di sostanza oggetto della contestazione fosse rilevante (ciò che è ben possibile fare anche nel caso di c.d. "droga parlata", potendosi addirittura ritenere provata la circostanza aggravante dell'ingente quantità: cfr. Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512) e ha d'altro lato osservato come [OSCURATO:PERSONA] fosse ben consapevole che il suo ruolo di custode si inseriva in una condotta illecita di narcotraffico di un certo livello, circostanze, queste, del tutto congruamente ritenute incompatibili con il fatto di lieve entità. 1.3. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. Anche in questo caso di tratta di mera reiterazione di doglianza già adeguatamente e correttamente disattesa dalla corte di merito, posto lo stupefacente che ha costituito oggetto materiale della condotta di illecita cessione contestata al capo D) era ovviamente diverso da quello oggetto della condotta di detenzione contestata al capo E), successivamente rinvenuto e sequestrato. Ed invero, posto che l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, deve escludersi il concorso formale di reati soltanto quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti e aa., Rv. 262421; Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404; Sez. 4, n. 36523 del 26/06/2008, Baire, Rv. 242014). Al di là del rapporto temporale tra le distinte condotte, dunque, ciò che imprescindibilmente qualifica l'unicità del reato è proprio l'identità dell'oggetto materiale, sicché, laddove le contestazioni riguardino distinte quantità, pur relative ad una medesima partita di droga in precedenza illecitamente acquistata e/o detenuta, i fatti delittuosi sono plurimi e concorrono. Il ricorrente è stato condannato in via definitiva per l'illecita detenzione dello stupefacente (circa 1.100 Kg.) rinvenuto e sequestrato presso la sua villa in data 15 marzo 2014, mentre il fatto qui sub iudice si riferisce ad un diverso quantitativo di stupefacente ceduto, secondo quanto più sopra si è precisato, il giorno precedente, sicché correttamente è stato escluso l'invocato bis in idem. 1.4. Stando allo stesso tenore dell'imputazione, il quantitativo di stupefacente oggetto del capo D) era già detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quello che gli sarebbe stato sequestrato il giorno successivo e dalla sentenza impugnata - che richiama, condividendola, la ricostruzione operata dal primo giudice (pagg. 41-43) - si apprende che il ruolo concorsuale del medesimo, rispetto alla cessione organizzata e materialmente commessa dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si esaurì nel consentire che questi ultimi prelevassero la droga dal luogo di custodia nella propria disponibilità al fine di effettuare la consegna agli acquirenti. Come già si è ricordato supra, i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che il ruolo di custode del [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale a consentire ai complici nel cui interesse egli materialmente deteneva la droga - e, per quanto qui rileva, al [OSCURATO:PERSONA] - di approvvigionarsi alla bisogna per effettuare cessioni a terzi, tanto che la sentenza impugnata (pag. 91) espressamente attesta che egli «era certamente consapevole di avere a che fare non certo con dei consumatori finali, bensì con dei rilevanti narcotrafficanti, a cominciare dal [OSCURATO:PERSONA]». Appare, dunque, contraddittoria l'affermazione (pag. 90) con cui la sentenza impugnata nega la sussistenza del vincolo della continuazione trai reati di cui al capo D) e quello giudicato con la sentenza divenuta definitiva osservando che il quantitativo di stupefacente oggetto del primo reato - come detto, consumato solo il giorno prima rispetto all'accertamento del secondo - «era stato custodito dal [OSCURATO:PERSONA] per conto del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] prima di essere spostato e ceduto, laddove la detenzione dell'enorme quantità della stessa sostanza sequestrata il 15.3.2014 non risulta assolutamente che rivestisse tale finalità, che, comunque, non è stata accertata nel differente procedimento definito con la cosa giudicata». Che, poi, la cessione qui sub iudice non fosse «certamente stata prevista dal [OSCURATO:PERSONA] in prima persona, e fu piuttosto dettata, e posta in essere, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal suo sodale [OSCURATO:PERSONA]» è conclusione non illogica, ma essa non vale ad escludere l'identità del disegno criminoso richiesta dall'art. 81 cod. pen. rispetto all'illecita detenzione dello stupefacente poi sequestrato a fini di commercio - accertata il 15 marzo, ma già precedentemente iniziata e dunque consumata -, che non esige certo la preventiva programmazione nel dettaglio delle singole cessioni di partite di droga. A parere del Collegio non si è dunque fatto buon governo del consolidato principio giusta il quale il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Nella motivazione della citata sentenza, si precisa che la determinazione estemporanea è quella scaturita da "contingenze occasionali" o quella frutto di "complicità imprevedibili", ciò che nella specie, secondo la ricostruzione effettuata in sentenza, non ricorre, posto che, come detto, la detenzione della droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] è stata dai giudici di merito con chiarezza spiegata per la successiva messa a disposizione, a fini di commercio, dei narcotrafficanti nel cui interesse avveniva e che il ruolo causale riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla cessione qui sub iudice non avvenne in concorso con complici imprevedibili, trattandosi, invece, dei due soggetti nel cui interesse il ricorrente custodiva la droga. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in parte qua con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che si atterrà ai principi sopra esposti. 1.5. Il quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata (pag. 91) dettagliatamente e non illogicamente argomentato le ragioni per cui il delitto qui in contestazione era ritenersi espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale derivante dalla pesante recidiva - reiterata e aggravata - per essere stato il fatto commesso dopo l'espiazione della pena inflitta per le precedenti, numerose, condanne.1.6. In forza del parziale annullamento con rinvio per la rivalutazione della sussistenza del reato continuato, l'ultimo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito, posto che il reato già giudicato per il quale si richiede la continuazione è stato valutato più grave sia in astratto (per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 82, comma 2, t.u. stup.), sia in concreto, per la maggior pena base determinata. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata del tutto correttamente e logicamente affermato la responsabilità concorsuale del ricorrente nel reato addebitatogli con il coimputato Su la. Sulla base delle conversazioni intercettate e precedentemente esposte, condividendo la ricostruzione operata dal primo giudice, la sentenza impugnata (pag. 93) ha del tutto logicamente attestato come [OSCURATO:PERSONA], perfettamente a conoscenza dell'attività di narcotraffico svolta dall'amico [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che costui, avendo occultato in un terreno una rilevante partita di droga (poi sequestrata e risultata essere pari a circa 6 Kg. di marijuana corrispondenti ad oltre 30.000 dosi singole), dovesse spostarla per evitare che le piogge in corso la deteriorassero, lo ha concretamente aiutato ad effettuare detto spostamento. In particolare, dandogli consigli, recandosi con lui ad acquistare presso un supermercato delle nuove buste ove riporre la sostanza e poi conducendo l'auto, su indicazione del [OSCURATO:PERSONA], dapprima presso il luogo ove la droga era stata nascosta e poi nel trullo dove fu successivamente occultata, attendendolo nel veicolo mentre il complice effettuava materialmente lo spostamento, lo aiutò ad eseguire dette operazioni, funzionali ad assicurare una miglior detenzione in vista delle future cessioni, prefigurando peraltro «l'operazione come cosa comune con l'amico». Al di là della mancata prova di un suo tornaconto personale - ciò che la stessa sentenza riconosce - non v'è dunque dubbio che [OSCURATO:PERSONA] tenne una condotta rilevante sul piano concorsuale perché idonea ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso e l'agevolazione dell'opera del concorrente, aumentandone la possibilità di successo nella prosecuzione della permanente condotta di illecita detenzione della droga (cfr. Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990), non potendosi neppure escludere il concorso sul rilievo che, anche senza la condotta di agevolazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque potuto ugualmente portare a termine l'operazione, sia pur con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (cfr. Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Amato e aa, Rv. 253347). Sussistendo il concorso nel reato, non è dunque ipotizzabile l'invocato delitto di favoreggiamento personale, giusta la clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art 378 cod. pen. Del resto, proprio con riguardo al rapporto tra i tra i reati qui in esame, questa Corte ha ripetutamente affermato che il favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 268973). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Quanto alla violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. per non aver la sentenza impugnata reso specifica motivazione circa il rapporto tra le precedenti condanne ed una maggiore colpevolezza o pericolosità dell'agente per ritenere la recidiva facoltativa, vale la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello, come espressamente osservato a pag. 94 della sentenza impugnata, senza che il ricorrente abbia al proposito mosso alcuna contestazione e dovendosi quindi ritenere che il motivo sia stato proposto per la prima volta in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Sussistendo, dunque, la recidiva reiterata, le circostanze attenuanti generiche non possono essere ritenute in regime di prevalenza, ostandovi il disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., come esattamente osservato dalla Corte territoriale. Il ricorrente non si confronta con la richiamata disposizione e, pur evocando del tutto genericamente l'art. 3 Cost., non prospetta neppure specificamente una questione di legittimità costituzionale della previsione. Del resto, questa Corte ha già osservato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522). 3. L'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e difetto d'interesse e, comunque, per manifesta infondatezza. 3.1. Sotto un primo profilo, deve osservarsi che il ricorrente non si confronta integralmente con le conformi motivazioni addotte dai giudici di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Ed invero, la sentenza impugnata (pag. 32) attesta che il primo giudice aveva dato atto di una conversazione intercettata tra il ricorrente ed il complice [OSCURATO:PERSONA] nella quale i due, dopo l'intervenuto sequestro dello stupefacente presso la villa di [OSCURATO:PERSONA], lamentarono una perdita economica riconducibile ad oltre 100 Kg. di droga che erano di loro proprietà. Secondo il non contestato riepilogo dei motivi d'impugnazione effettuato dalla sentenza impugnata, l'appellante non aveva lamentato alcunché con riguardo a tale accertamento. Vale, dunque, il principio secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non nnassimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 3.2. Nell'esaminare l'unica - per quanto appena detto, non determinante - doglianza proposta con l'appello, la sentenza impugnata ha inoltre confermato la penale responsabilità anche in relazione alla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], gli disse chiaramente che a lui appartenevano circa 200 Kg. della sostanza stupefacente sequestrata presso la villa di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale del tutto logicamente escluso (pagg. 84 e 85) che, contrariamente a quanto sosteneva l'appellante, quell'affermazione potesse essere riferita alla droga oggetto della contestazione di cessione di cui al capo D). In questo contesto, dunque, deve ritenersi implicitamente disattesa l'ulteriore doglianza con cui l'appellante sosteneva che quell'interpretazione non potesse conciliarsi con l'affermazione fatta in quell'occasione dal [OSCURATO:PERSONA] ("Embé e mò qual è il problema?"), che avrebbe sottolineato l'irrilevanza per il [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto sequestro. Le possibili ragioni per cui l'interlocutore abbia pronunciato quella frase non rilevano rispetto all'accertamento effettuato in sentenza sulla base delle chiare, e non altrimenti spiegabili (il ricorrente, sul punto, tace), affermazioni fatte dal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla droga sequestrata ("...è roba mia...là erano duecento chili miei e il resto agli altri..."), le quali prevalgono sul successivo commento effettuato dall'interlocutore (più o meno coerente che sia). Mentre, dunque, valgono i principi già più sopra richiamati sull'insindacabilità del significato delle conversazioni intercettate laddove non siano ravvisabili - come nella specie - manifeste illogicità, deve ribadirsi che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e a., Rv. 267723), mentre l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227), ciò che, per quanto detto, nella specie non è. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che le parti abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'applicabilità della continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiar
Sentenza Cassazione n. 11312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris