CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31630/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 11 gennaio 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, commesso in data 18 maggio 2015; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è generico, constando di una mera doglianza di omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, senza alcuna indicazione specifica di quale ne fosse il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962), e scontando l'omessa considerazione del principio di diritto a tenore del quale il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione; infatti, I 'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181), come nel caso di specie (cfr. pag. 2 — 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata esclusione della contestata recidiva, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello depositato in data 30/12/2019 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Monopoli, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato che il ricorso de,ve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore