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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12223/2024

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) HARIT Khalid, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/04/2023 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dell'HARIT, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha - per quanto qui rileva - parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Milano, in data 14/07/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luca e HARIT Khalid, in relazione ad una pluralità di reati in tema di stupefacenti (ascritti, quanto all'[OSCURATO:PERSONA], ai capi A, G, H, DD, EE, FF, MM; quanto all'HARIT, ai capi N, O, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC).

In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato sub A), estinto per prescrizione, e ha mitigato il trattamento sanzionatorio irrogato ad entrambi, confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello.

In particolare, si censura la sentenza quanto al capo G), dove la Corte territoriale si era espressa in termini di certezza sia quanto all'incontro tra cedente e cessionario, sia quanto al significato da dare alla conversazione sul danaro.

Quanto al capo H), si censura l'attribuzione al ricorrente della responsabilità per la droga in possesso dell'INTROZZI.

Quanto al capo DD), si censura la contraddittorietà del ragionamento perché una ulteriore cessione avrebbe aumentato il debito del cessionario.

Quanto ai capi EE) e FF), si lamenta il mancato apprezzamento delle doglianze sollevate in appello, mentre quanto al capo MM) si critica il tono elusivo della motivazione rispetto alla prospettata violazione del bis in idem.

3. Ricorre per cassazione l'HARIT, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

Si deduce che per tutte le imputazioni era stata riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, ad eccezione del capo O che era stato comunque riqualificato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo: il termine massimo prescrizionale doveva quindi essere calcolato, tenuto conto delle interruzioni, in sette anni e sei mesi, abbondantemente decorsi.

A tale specifico riguardo, si osserva che il periodo di sospensione COVID non aveva avuto alcuna incidenza sul processo, perché in data 30/01/2020 era stata conferita la perizia per la trascrizione delle intercettazioni, e i successivi rinvii erano stati determinati dal mancato completamento delle operazioni peritali.

4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per la manifesta infondatezza di quello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e la genericità di quello presentato dall'HARIT.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa HARIT replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Prendendo le mosse dalla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che le censure difensive di omessa motivazione non tengono conto del fatto che le osservazioni svolte dalla Corte territoriale con riferimento ai vari capi di accusa - indubbiamente improntate a sintesi estrema - devono essere lette congiuntamente a quanto esposto nella prima parte del provvedimento, dedicata al richiamo di quanto esposto nella decisione di primo grado sia quanto all'origine e ai passaggi salienti dell'indagine (pag. 7 segg. della sentenza impugnata: dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di PEARSE Andrew, servizi di o.c.p. e intercettazioni da cui era emersa la figura dell'[OSCURATO:PERSONA] anche quale importatore, il ruolo di BOLZANI Sara, ecc.), sia quanto alle specifiche imputazioni contestate a ciascun imputato (pag. 10 segg.).

Tale lettura congiunta dei passaggi motivazionali consente di ritenere - unitamente al tenore della sentenza di primo grado - che si sia dinanzi ad una "doppia conforme" non illogicamente motivata, e che i rilievi difensivi abbiano in realtà inteso censurare, inammissibilmente in questa sede, il merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di merito.

In particolare, quanto al capo G), deve osservarsi le sintetiche indicazioni censurate dalla difesa, relative al carattere criptico dei riferimenti al "cantiere" contenuti nella conversazione valorizzata già dal giudice di primo grado (non risultando che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato nel settore ed essendo i contatti giustificati solo dal narcotraffico) devono essere lette unitamente a quanto più diffusamente esposto - in ordine al medesimo capo - a pag. 11 della sentenza.

In quella sede, si è dato conto delle conversazioni tra il ricorrente e INGARDIA Valentina (compagna. del TUSHA) relative all'appuntamento tra i due uomini presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], interpretate nel senso di un incontro finalizzato alla consegna di stupefacente così come quelle del giorno successivo, in cui l'[OSCURATO:PERSONA] chiede alla donna se il TUSHA avesse lasciato "i documenti" (intesi come corrispettivo in danaro).

Nel medesimo contesto, si valorizza poi la richiesta rivolta dalla INGARDIA - venuta a conoscenza dell'arresto del TUSHA e del [OSCURATO:PERSONA] per possesso di stupefacenti - all'[OSCURATO:PERSONA] di interessarsi al fine di procurare un legale per il proprio compagno (cfr. sul punto anche pag. 18 della sentenza di primo grado).

Allo stesso modo, la censura relativa al capo H (per l'attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA] della responsabilità della droga trovata all'INTROZZI) non tiene adeguato conto di quanto più diffusamente esposto a pag. 11 della sentenza in ordine ai plurimi contatti intercorsi tra i due nel giorno dell'arresto dell'INTROZZI, per concordare l'appuntamento e per favorire un contatto diretto tra quest'ultimo e l'emissario dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il fatto che l'INTROZZI sia stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina poco dopo l'incontro con l'[OSCURATO:PERSONA], e perciò sia stato tratto in arresto, rende tutt'altro che illogica la -decisione di conferma della condanna in primo grado (cfr. anche pag. 19 della sentenza di primo grado).

Considerazioni analoghe devono essere svolte quanto al capo DD).

In particolare, la contraddittorietà che connoterebbe la motivazione della Corte territoriale è in realtà insussistente, avuto riguardo alla più diffusa illustrazione delle risultanze contenuta nella prima parte della decisione (pag. 15), dalla quale emerge che l'[OSCURATO:PERSONA], creditore di VALENTINI Francesco della somma di Euro 7.000 (conseguente al mancato pagamento da parte dei suoi acquirenti), si era fatto convincere da un soggetto non identificato a cedere al VALENTINI ulteriore sostanza al fine di consentire a quest'ultimo, smerciandola, di estinguere il proprio debito (vedi i conseguenti contatti con i "ragazzi" dell'[OSCURATO:PERSONA], ecc.).

Quanto poi ai capi EE) e FF), deve osservarsi che, se è vero che la Corte d'Appello si è limitata, rispettivamente, ad affermare l'insussistenza di ipotesi ricostruttive diverse da quella accusatoria, e ad un sintetico richiamo adesivo alle argomentazioni del primo giudice, è anche vero che le doglianze prospettate in appello non sono state in alcun modo illustrate nell'odierno ricorso, che deve pertanto ritenersi sul punto generico.

Infine, quanto al capo MM), l'insussistenza di un bis in idem è adeguatamente motivata dalla esposizione contenuta a pag. 18 della sentenza impugnata e a pag. 41 seg. della sentenza di primo grado, in cui si evidenzia che erano stati il PASCUZZI e il MOSCATIELLO ad aver già definito la propria posizione per la vicenda di importazione descritta in quel capo, mentre oggetto del presente giudizio erano le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di ROSSINI (incontri in aeroporto, conversazioni con la "magazziniera" BOLZANI, ecc.).

3. Il ricorso dell'HARIT, esclusivamente volto a sollecitare una declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati ascritti, è manifestamente infondato.

Nella prospettazione difensiva (pag. 7 del ricorso), emerge che il termine massimo dei reati ascritti al ricorrente andava individuato nel periodo compreso tra il 02/02/2023 (capo N) e il 30/04/2023 (capo CC).

Per i reati più remoti (capi N, O, S, T, U, V), il predetto termine risulterebbe anzi scaduto in data anteriore alla emissione della sentenza di secondo grado, avvenuta in data 04/04/2023.

Deve peraltro osservarsi che la tesi difensiva, secondo cui il processo non avrebbe avuto periodi di sospensione della prescrizione conseguente alla normativa emergenziale relativa al Covid-19, non fa corretta applicazione dei principi ormai del tutto consolidati in materia.

Viene in particolare in rilievo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del di. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02).

La necessità di fare applicazione di tale principio, nella fattispecie in esame, appare pacifica.

Dall'esame del fascicolo processuale (effettuato da questa Suprema Corte in considerazione della tipologia di censura prospettata), emerge infatti che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano aveva conferito un incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni intercettate, e che il perito aveva chiesto un termine di giorni sessanta a decorrere dall'inizio delle operazioni peritali, fissato per il 07/02/2020 (cfr. il verbale di udienza).

È dunque evidente che, nel periodo indicato dal legislatore e preso in considerazione dal [OSCURATO:PERSONA], vi è stata la decorrenza di un termine processuale: si segnala poi, ad abuntantiam, che il Presidente del Collegio aveva disposto il rinvio "fuori udienza" di tutti i processi - compreso quello che qui rileva - fissati fino a tutto il 11/05/2020 (cfr. il decreto 20/04/2020, allegato agli atti).

Da tutto ciò consegue che, tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione correlato all'emergenza pandemica, il termine massimo prescrizionale relativo a tutti i reati contestati all'HARIT è spirato in data successiva all'emissione della sentenza d'appello: la doglianza prospettata in ricorso è pertanto manifestamente infondata.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) HARIT Khalid, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/04/2023 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dell'HARIT, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha - per quanto qui rileva - parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Milano, in data 14/07/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luca e HARIT Khalid, in relazione ad una pluralità di reati in tema di stupefacenti (ascritti, quanto all'[OSCURATO:PERSONA], ai capi A, G, H, DD, EE, FF, MM; quanto all'HARIT, ai capi N, O, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC). In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato sub A), estinto per prescrizione, e ha mitigato il trattamento sanzionatorio irrogato ad entrambi, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello. In particolare, si censura la sentenza quanto al capo G), dove la Corte territoriale si era espressa in termini di certezza sia quanto all'incontro tra cedente e cessionario, sia quanto al significato da dare alla conversazione sul danaro. Quanto al capo H), si censura l'attribuzione al ricorrente della responsabilità per la droga in possesso dell'INTROZZI. Quanto al capo DD), si censura la contraddittorietà del ragionamento perché una ulteriore cessione avrebbe aumentato il debito del cessionario. Quanto ai capi EE) e FF), si lamenta il mancato apprezzamento delle doglianze sollevate in appello, mentre quanto al capo MM) si critica il tono elusivo della motivazione rispetto alla prospettata violazione del bis in idem. 3. Ricorre per cassazione l'HARIT, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Si deduce che per tutte le imputazioni era stata riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, ad eccezione del capo O che era stato comunque riqualificato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo: il termine massimo prescrizionale doveva quindi essere calcolato, tenuto conto delle interruzioni, in sette anni e sei mesi, abbondantemente decorsi. A tale specifico riguardo, si osserva che il periodo di sospensione COVID non aveva avuto alcuna incidenza sul processo, perché in data 30/01/2020 era stata conferita la perizia per la trascrizione delle intercettazioni, e i successivi rinvii erano stati determinati dal mancato completamento delle operazioni peritali. 4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per la manifesta infondatezza di quello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e la genericità di quello presentato dall'HARIT. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa HARIT replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dalla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che le censure difensive di omessa motivazione non tengono conto del fatto che le osservazioni svolte dalla Corte territoriale con riferimento ai vari capi di accusa - indubbiamente improntate a sintesi estrema - devono essere lette congiuntamente a quanto esposto nella prima parte del provvedimento, dedicata al richiamo di quanto esposto nella decisione di primo grado sia quanto all'origine e ai passaggi salienti dell'indagine (pag. 7 segg. della sentenza impugnata: dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di PEARSE Andrew, servizi di o.c.p. e intercettazioni da cui era emersa la figura dell'[OSCURATO:PERSONA] anche quale importatore, il ruolo di BOLZANI Sara, ecc.), sia quanto alle specifiche imputazioni contestate a ciascun imputato (pag. 10 segg.). Tale lettura congiunta dei passaggi motivazionali consente di ritenere - unitamente al tenore della sentenza di primo grado - che si sia dinanzi ad una "doppia conforme" non illogicamente motivata, e che i rilievi difensivi abbiano in realtà inteso censurare, inammissibilmente in questa sede, il merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di merito. In particolare, quanto al capo G), deve osservarsi le sintetiche indicazioni censurate dalla difesa, relative al carattere criptico dei riferimenti al "cantiere" contenuti nella conversazione valorizzata già dal giudice di primo grado (non risultando che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato nel settore ed essendo i contatti giustificati solo dal narcotraffico) devono essere lette unitamente a quanto più diffusamente esposto - in ordine al medesimo capo - a pag. 11 della sentenza. In quella sede, si è dato conto delle conversazioni tra il ricorrente e INGARDIA Valentina (compagna. del TUSHA) relative all'appuntamento tra i due uomini presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], interpretate nel senso di un incontro finalizzato alla consegna di stupefacente così come quelle del giorno successivo, in cui l'[OSCURATO:PERSONA] chiede alla donna se il TUSHA avesse lasciato "i documenti" (intesi come corrispettivo in danaro). Nel medesimo contesto, si valorizza poi la richiesta rivolta dalla INGARDIA - venuta a conoscenza dell'arresto del TUSHA e del [OSCURATO:PERSONA] per possesso di stupefacenti - all'[OSCURATO:PERSONA] di interessarsi al fine di procurare un legale per il proprio compagno (cfr. sul punto anche pag. 18 della sentenza di primo grado). Allo stesso modo, la censura relativa al capo H (per l'attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA] della responsabilità della droga trovata all'INTROZZI) non tiene adeguato conto di quanto più diffusamente esposto a pag. 11 della sentenza in ordine ai plurimi contatti intercorsi tra i due nel giorno dell'arresto dell'INTROZZI, per concordare l'appuntamento e per favorire un contatto diretto tra quest'ultimo e l'emissario dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che l'INTROZZI sia stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina poco dopo l'incontro con l'[OSCURATO:PERSONA], e perciò sia stato tratto in arresto, rende tutt'altro che illogica la -decisione di conferma della condanna in primo grado (cfr. anche pag. 19 della sentenza di primo grado). Considerazioni analoghe devono essere svolte quanto al capo DD). In particolare, la contraddittorietà che connoterebbe la motivazione della Corte territoriale è in realtà insussistente, avuto riguardo alla più diffusa illustrazione delle risultanze contenuta nella prima parte della decisione (pag. 15), dalla quale emerge che l'[OSCURATO:PERSONA], creditore di VALENTINI Francesco della somma di Euro 7.000 (conseguente al mancato pagamento da parte dei suoi acquirenti), si era fatto convincere da un soggetto non identificato a cedere al VALENTINI ulteriore sostanza al fine di consentire a quest'ultimo, smerciandola, di estinguere il proprio debito (vedi i conseguenti contatti con i "ragazzi" dell'[OSCURATO:PERSONA], ecc.). Quanto poi ai capi EE) e FF), deve osservarsi che, se è vero che la Corte d'Appello si è limitata, rispettivamente, ad affermare l'insussistenza di ipotesi ricostruttive diverse da quella accusatoria, e ad un sintetico richiamo adesivo alle argomentazioni del primo giudice, è anche vero che le doglianze prospettate in appello non sono state in alcun modo illustrate nell'odierno ricorso, che deve pertanto ritenersi sul punto generico. Infine, quanto al capo MM), l'insussistenza di un bis in idem è adeguatamente motivata dalla esposizione contenuta a pag. 18 della sentenza impugnata e a pag. 41 seg. della sentenza di primo grado, in cui si evidenzia che erano stati il PASCUZZI e il MOSCATIELLO ad aver già definito la propria posizione per la vicenda di importazione descritta in quel capo, mentre oggetto del presente giudizio erano le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di ROSSINI (incontri in aeroporto, conversazioni con la "magazziniera" BOLZANI, ecc.). 3. Il ricorso dell'HARIT, esclusivamente volto a sollecitare una declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati ascritti, è manifestamente infondato. Nella prospettazione difensiva (pag. 7 del ricorso), emerge che il termine massimo dei reati ascritti al ricorrente andava individuato nel periodo compreso tra il 02/02/2023 (capo N) e il 30/04/2023 (capo CC). Per i reati più remoti (capi N, O, S, T, U, V), il predetto termine risulterebbe anzi scaduto in data anteriore alla emissione della sentenza di secondo grado, avvenuta in data 04/04/2023. Deve peraltro osservarsi che la tesi difensiva, secondo cui il processo non avrebbe avuto periodi di sospensione della prescrizione conseguente alla normativa emergenziale relativa al Covid-19, non fa corretta applicazione dei principi ormai del tutto consolidati in materia. Viene in particolare in rilievo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del di. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02). La necessità di fare applicazione di tale principio, nella fattispecie in esame, appare pacifica. Dall'esame del fascicolo processuale (effettuato da questa Suprema Corte in considerazione della tipologia di censura prospettata), emerge infatti che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano aveva conferito un incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni intercettate, e che il perito aveva chiesto un termine di giorni sessanta a decorrere dall'inizio delle operazioni peritali, fissato per il 07/02/2020 (cfr. il verbale di udienza). È dunque evidente che, nel periodo indicato dal legislatore e preso in considerazione dal [OSCURATO:PERSONA], vi è stata la decorrenza di un termine processuale: si segnala poi, ad abuntantiam, che il Presidente del Collegio aveva disposto il rinvio "fuori udienza" di tutti i processi - compreso quello che qui rileva - fissati fino a tutto il 11/05/2020 (cfr. il decreto 20/04/2020, allegato agli atti). Da tutto ciò consegue che, tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione correlato all'emergenza pandemica, il termine massimo prescrizionale relativo a tutti i reati contestati all'HARIT è spirato in data successiva all'emissione della sentenza d'appello: la doglianza prospettata in ricorso è pertanto manifestamente infondata. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som
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