CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Brescia in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Passafiume, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto, concesso a [OSCURATO:PERSONA], per la durata di anni tre di reclusione ed euro 1.600 di multa, con la sentenza della medesima Corte di appello, pronunciata in data 13 luglio 2017, per aver riportato condanna per fatto commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, a pena detentiva per delitto superiore a due anni (essendo stata irrogata la pena di anni due mesi due di reclusione oltre la multa, per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. commesso il 17 febbraio 2011). 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, avv. M. E. Cortellazzi, denunciando nullità dell'ordinanza impugnata per omesso avviso dell'udienza camerale fissata al difensore di fiducia del condannato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Si deduce che l'ordine di esecuzione a carico del condannato, veniva emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia in data 22 febbraio 2021 e comunicato al condannato che, in data 23 febbraio 2021, nominava difensore di fiducia l'avv. M. E. Cortellazzi, presso il quale eleggeva anche domicilio. Si assume che non risulta notificato il decreto di fissazione dell'udienza all'esito della quale è stato revocato il beneficio dell'indulto e che anche l'ordinanza di revoca, del 19 ottobre 2021, non risulta notificata al difensore ma soltanto al detenuto, in data 12 novembre 2021. Si eccepisce, dunque, la nullità dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza camerale nella quale il condannato è stato assistito da difensore di ufficio, con violazione del principio convenzionale che individua, in tali casi, la lesione del diritto dell'imputato ad essere assistito da difensore a sua scell:a. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 1 legge n. 241 del 2006. Il motivo ostativo alla concessione del beneficio dell'indulto era conoscibile dal giudice che lo ha applicato, alla data del 13 luglio 2017, tanto senza effettuare alcuna doverosa verifica del fascicolo processuale, quanto all'esistenza di precedente ostativo. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Passafiume, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1.11 primo motivo di ricorso è fondato. L'esame degli atti, doveroso in relazione alla qualità dell'eccezione formulata (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092), risulta intervenuta in data 23 febbraio 2021, la nomina (11 v del difensore di fiducia, avv. M. E. Cortellazzi, presso il quale Fred ha anche eletto domicilio (cfr. verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 23 febbraio 2021, presso la stazione dei Carabinieri di Castellone, nel proc. esecuzione n. 444/2020 Siep e n. 36/2021 registro cumuli emesso il 22 febbraio 2021). L'avviso di fissazione dell'udienza camerale, ex artt. 127 e 666 cod. proc. pen., risulta notificato al condannato in data 28 agosto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, quale difensore di ufficio, nominato in data 18 agosto 2021. La scheda trasmessa dalla Corte di appello di Brescia rende, peraltro, conto di tale iter anche se indica come pervenuta al suo ufficio la nomina con relativo verbale di elezione di domicilio, in data 4 gennaio 2022 (cfr. scheda trasmessa dal Giudice dell'esecuzione, del 31 gennaio 2022). 1.2.Ciò premesso si osserva che è principio costante, cui la Corte intende dare continuità (tra le altre Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997; Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, Pepitoni, Rv. 210773) quello secondo il quale è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione. Si tratta di nullità di ordine generale, assoluta e insanabile anche dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio e degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Infatti, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in quanto a fronte di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, ove il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 1.3. Inoltre, si osserva che il Collegio aderisce all'indirizzo secondo il quale deve essere reputata valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia (tra le altre, Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815; Sez. 6, n. 54041 del 7/11/2017, G., Rv. 271715; Sez. 5, 3/2/2017, Verucchi, Rv. 271270).2. Tali principi trovano applicazione, quindi, anche nel caso al vaglio posto che risulta in atti nomina fiduciaria, valida e tempestiva, per il procedimento esecutivo, accompagnata dall'elezione di domicilio presso il medesimo difensore di fiducia nominato, resa dinanzi ai Carabinieri che hanno proceduto alla notifica del titolo in epoca precedente alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale. Si tratta di atto di univoco tenore, certamente idoneo a rendere valida ed efficace la nomina del difensore di fiducia da parte dell'interessato, il quale ha sottoscritto il verbale in questione, evidentemente dopo avere dichiarato agli operanti la propria volontà di conferire mandato al professionista, cui era stata data, di seguito, effettiva comunicazione dell'adempimento. Una sequenza, quella appena descritta, certamente idonea a configurare una chiara manifestazione di volontà dell'interessato in ordine alla nomina fiduciaria. Né risultano in atti le ragioni per le quali detto atto di nomina, da reputarsi validamente effettuata, sia stata trasmessa all'Autorità giudiziaria soltanto in data successiva alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, come indicato nella scheda redatta dal Giudice dell'esecuzione. 3.Ne deriva, in accoglimento del primo motivo di ricorsa, pronuncia in cui resta assorbito l'esame del secondo motivo, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per nullità derivata, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il corso ulteriore. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia pe