CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26867/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe,ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale della medesimacittà, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 76d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, perché non ottemperava – entro il termine ditrenta giorni fissato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. misure di prevenzione –all’ordine di deposito della cauzione ammontante a euro duemila e per l’effetto,previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo avevacondannato alla pena di mesi quattro di arresto.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc. pen., per violazione di legge e difetto motivazionale sotto il profilo dellacarenza e illogicità, con riferimento alla valutazione della prova ex art. 192 cod.proc. pen., quanto alla personalità dell’imputato, nonché per inosservanza ederronea applicazione della legge penale.3. L’impugnazione è inammissibile, in quanto semplicemente volta adenunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità della strutturaargomentativa dell’avversata decisione, oltre che perché interamente versata infatto e tendente a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questaCorte, ossia finalizzata al compimento di una operazione non consentita in sededi legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che lamotivazione risulti esaustiva e priva di profili di incoerenza e che la sentenzaimpugnata sia destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma insede di legittimità, non venendo scalfita dalle aspecifiche e confutative critichedifensive. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]