Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:183
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 14 aprile 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑70/09) «FESR – Documento unico di programmazione per la regione Groningen-Drenthe – Decisione che riduce il contributo finanziario e dispone il rimborso parziale delle somme versate – Obbligo di motivazione – Artt. 23, n. 1, e 24, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88»

1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 230 CE e 253 CE) (v. punto 31)

2. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento comunitario – Violazione delle condizioni prescritte – Obbligo per gli Stati membri di recuperare i fondi andati perduti a seguito di abuso o negligenza – Applicazione del diritto nazionale – Limiti – Efficacia del diritto comunitario (Art. 211 CE; regolamenti del Consiglio n. 2052/88, art. 4, n. 1, e n. 4253/88, artt. 23 e 24; regolamento della Commissione n. 1681/94, art. 5, n. 2) (v. punti 47-49)

3. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento comunitario – Obbligo per gli Stati membri di controllo regolare delle azioni finanziate – Competenza della Commissione a constatare carenze del sistema di gestione e controllo a livello nazionale (Art. 274 CE; regolamento del Consiglio n. 4253/88, artt. 23, n. 1, e 24) (v. punti 55-56, 58) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2008, C(2008) 8355, che riduce il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), accordato a titolo del documento unico di programmazione n. 97.07.13.003, rientrante nell’obiettivo n. 2, concernente la regione di Groningen-Drenthe, conformemente alla decisione della Commissione 26 maggio 1997, 97/711/CE.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 14 aprile 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑70/09) «FESR – Documento unico di programmazione per la regione Groningen-Drenthe – Decisione che riduce il contributo finanziario e dispone il rimborso parziale delle somme versate – Obbligo di motivazione – Artt. 23, n. 1, e 24, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88» 1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 230 CE e 253 CE) (v. punto 31) 2. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento comunitario – Violazione delle condizioni prescritte – Obbligo per gli Stati membri di recuperare i fondi andati perduti a seguito di abuso o negligenza – Applicazione del diritto nazionale – Limiti – Efficacia del diritto comunitario (Art. 211 CE; regolamenti del Consiglio n. 2052/88, art. 4, n. 1, e n. 4253/88, artt. 23 e 24; regolamento della Commissione n. 1681/94, art. 5, n. 2) (v. punti 47-49) 3. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento comunitario – Obbligo per gli Stati membri di controllo regolare delle azioni finanziate – Competenza della Commissione a constatare carenze del sistema di gestione e controllo a livello nazionale (Art. 274 CE; regolamento del Consiglio n. 4253/88, artt. 23, n. 1, e 24) (v. punti 55-56, 58) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2008, C(2008) 8355, che riduce il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), accordato a titolo del documento unico di programmazione n. 97.07.13.003, rientrante nell’obiettivo n. 2, concernente la regione di Groningen-Drenthe, conformemente alla decisione della Commissione 26 maggio 1997, 97/711/CE. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.