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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21332/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su una mera riproduzione di censure censure già adeguatamente vagliate e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, nelle sue complesse articolazioni, il punto 1.2 della sentenza gravata alle quali il ricorso, piuttosto che addurre effettive carenze, contraddittorietà o manifeste incongruenze motivazionale, contrappone una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti probatori; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente A [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATO IN CANC7U_ERIA IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su una mera riproduzione di censure censure già adeguatamente vagliate e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, nelle sue complesse articolazioni, il punto 1.2 della sentenza gravata alle quali il ricorso, piuttosto che addurre effettive carenze, contraddittorietà o manifeste incongruenze motivazionale, contrappone una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti probatori; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente A [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATO IN CANC7U_ERIA IL
Sentenza Cassazione n. 21332/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris