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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 32665/2026

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GIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato quella del Tribunale di Milano e condannato il ricorrente alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di bancarotta impropria causativa del fallimento a mezzo operazioni dolose (art. 223 comma 2 n.2 L.F.); Letta la memoria difensiva depositata in data 23 giugno 2026, quindi tardivamente: nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, non possono essere prese in considerazione (Cass., sez.

IV, 6 febbraio 2025, n. 10022, C.E.D., n. 287766); [OSCURATO:PERSONA] che i primi quattro motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente: in particolare il primo motivo lamenta vizio di motivazione per mancata risposta alla rilevanza scriminante della condotta posta in essere dall'imputato, motivo centrale di appello; il secondo motivo lamenta omessa pronuncia sulla richiesta del Procuratore Generale territoriale che chiedeva la riqualificazione della condotta in quella prevista dall' art. 217 n. 4

I. fall.; il terzo motivo si duole del vizio di motivazione quanto al contratto di affitto di azienda e allasterilizzazione del dissesto; il quarto motivo deduce violazione di legge quanto all'elemento soggettivo e al nesso causale; Rilevato che la Corte di appello ha dato ampia e congrua risposta ai motivi in esame e il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione impugnata: in particolare, quanto alla cd. efficacia scriminante- l'imputato si sarebbe reso conto della situazione di dissesto solo dopo l'approvazione dei bilanci avvenuta nel 2016 - e al nesso causale la Corte di appello evidenzia (foll. 14 e ss.) - in doppia conforme - che: già nel 2004 il capitale sociale era interamente perduto e a quella data l'imputato era amministratore delegato e che nel relativo periodo di amministrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], dal 2003 al 2008, sistematica era stata l'evasione che aveva condotto a un credito ammesso al passivo di oltre 800mila euro; nel 2011 - a detta del sindaco della società - vi era già uno stato di dissesto che avrebbe richiesto la cessazione delle attività e la liquidazione per imposte non pagate; che l'astensione dal richiedere il fallimento aveva determinato l'aggravarsi del dissesto che aveva condotto al fallimento con passivo complessivo di quasi tre milioni di euro; di tale evoluzione [OSCURATO:PERSONA] era stato protagonista nella qualità di amministratore evadendo le imposte e, comunque, era a conoscenza permanentemente delle vicende societarie avendo sempre mantenuto cariche sociali e comunque - anche volendo ritenere che non ne fosse a conoscenza - tornando ad essere amministratore unico nel 2015 avrebbe dovuto chiedere il fallimento invece di protrarre la situazione di crisi aggravandola; quando al dolo la Corte di appello chiariva che - oltre che per i ruoli ricoperti - [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza delle vicende della fallita anche per le sue cointeressenze in altre società, aventi rapporti commerciali con la società [OSCURATO:PERSONA]: si tratta di motivazione congrua con la quale non si confronta affatto il ricorso, tenuto anche in conto che l'argomentare della Corte territoriale è in sintonia con i seguenti principi: a) le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 -01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 - 01; nello stesso senso Sez. 5,. n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.); b) la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che il dolo deve riguardare le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società —ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315-01); [OSCURATO:PERSONA] che la richiesta del Procuratore generale territoriale è stata implicitamente disattesa nel momento in cui si è ritenuta la sussistenza delle operazioni dolose - queste volute 2• dall'imputato - mentre nel reato di bancarotta semplice, pacificamente la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è punibile se dovuta a colpa grave (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 - 01, fra le altre); pertanto, ritenendo sussistere la condotta dolosa nei termini indicati la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per la riqualificazione; [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla valutazione della relazione ex art. 33

I. fall. come fonte di prova - è generico anche perché non si confronta con la circostanza che per l'ipotesi di reato ritenuta le fonti di prova sono anche ulteriori rispetto alla sola relazione art. 33

I. fall.; [OSCURATO:PERSONA] che il sesto motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio - è aspecifico in quanto la Corte di appello fa riferimento - negando la riduzione della pena anche a mezzo di un diverso bilanciamento fra circostanze - alla gravità della condotta, mentre il ricorrente si riferisce ai precedenti penali; per altro, anche tenendo in conto che la pena finale risulta pari a quella minima prevista, sufficiente è la motivazione che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

P. Q. M. Dichiara ina P.Q.MIl Consi liere estensore Il PresidFranc o [OSCURATO:PERSONA] I "A •••••••••••¦¦•••••••••• , • ••••••¦ t "t • D r. .

Sezione CI i e 02 ET 2026 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato quella del Tribunale di Milano e condannato il ricorrente alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di bancarotta impropria causativa del fallimento a mezzo operazioni dolose (art. 223 comma 2 n.2 L.F.); Letta la memoria difensiva depositata in data 23 giugno 2026, quindi tardivamente: nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, non possono essere prese in considerazione (Cass., sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 10022, C.E.D., n. 287766); [OSCURATO:PERSONA] che i primi quattro motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente: in particolare il primo motivo lamenta vizio di motivazione per mancata risposta alla rilevanza scriminante della condotta posta in essere dall'imputato, motivo centrale di appello; il secondo motivo lamenta omessa pronuncia sulla richiesta del Procuratore Generale territoriale che chiedeva la riqualificazione della condotta in quella prevista dall' art. 217 n. 4 I. fall.; il terzo motivo si duole del vizio di motivazione quanto al contratto di affitto di azienda e allasterilizzazione del dissesto; il quarto motivo deduce violazione di legge quanto all'elemento soggettivo e al nesso causale; Rilevato che la Corte di appello ha dato ampia e congrua risposta ai motivi in esame e il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione impugnata: in particolare, quanto alla cd. efficacia scriminante- l'imputato si sarebbe reso conto della situazione di dissesto solo dopo l'approvazione dei bilanci avvenuta nel 2016 - e al nesso causale la Corte di appello evidenzia (foll. 14 e ss.) - in doppia conforme - che: già nel 2004 il capitale sociale era interamente perduto e a quella data l'imputato era amministratore delegato e che nel relativo periodo di amministrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], dal 2003 al 2008, sistematica era stata l'evasione che aveva condotto a un credito ammesso al passivo di oltre 800mila euro; nel 2011 - a detta del sindaco della società - vi era già uno stato di dissesto che avrebbe richiesto la cessazione delle attività e la liquidazione per imposte non pagate; che l'astensione dal richiedere il fallimento aveva determinato l'aggravarsi del dissesto che aveva condotto al fallimento con passivo complessivo di quasi tre milioni di euro; di tale evoluzione [OSCURATO:PERSONA] era stato protagonista nella qualità di amministratore evadendo le imposte e, comunque, era a conoscenza permanentemente delle vicende societarie avendo sempre mantenuto cariche sociali e comunque - anche volendo ritenere che non ne fosse a conoscenza - tornando ad essere amministratore unico nel 2015 avrebbe dovuto chiedere il fallimento invece di protrarre la situazione di crisi aggravandola; quando al dolo la Corte di appello chiariva che - oltre che per i ruoli ricoperti - [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza delle vicende della fallita anche per le sue cointeressenze in altre società, aventi rapporti commerciali con la società [OSCURATO:PERSONA]: si tratta di motivazione congrua con la quale non si confronta affatto il ricorso, tenuto anche in conto che l'argomentare della Corte territoriale è in sintonia con i seguenti principi: a) le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 -01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 - 01; nello stesso senso Sez. 5,. n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.); b) la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che il dolo deve riguardare le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società —ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315-01); [OSCURATO:PERSONA] che la richiesta del Procuratore generale territoriale è stata implicitamente disattesa nel momento in cui si è ritenuta la sussistenza delle operazioni dolose - queste volute 2• dall'imputato - mentre nel reato di bancarotta semplice, pacificamente la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è punibile se dovuta a colpa grave (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 - 01, fra le altre); pertanto, ritenendo sussistere la condotta dolosa nei termini indicati la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per la riqualificazione; [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla valutazione della relazione ex art. 33 I. fall. come fonte di prova - è generico anche perché non si confronta con la circostanza che per l'ipotesi di reato ritenuta le fonti di prova sono anche ulteriori rispetto alla sola relazione art. 33 I. fall.; [OSCURATO:PERSONA] che il sesto motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio - è aspecifico in quanto la Corte di appello fa riferimento - negando la riduzione della pena anche a mezzo di un diverso bilanciamento fra circostanze - alla gravità della condotta, mentre il ricorrente si riferisce ai precedenti penali; per altro, anche tenendo in conto che la pena finale risulta pari a quella minima prevista, sufficiente è la motivazione che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. P. Q. M. Dichiara ina P.Q.MIl Consi liere estensore Il PresidFranc o [OSCURATO:PERSONA] I "A •••••••••••¦¦•••••••••• , • ••••••¦ t "t • D r. . Sezione CI i e 02 ET 2026 3
Sentenza Cassazione n. 32665/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris