CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 38788/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1098/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 25/05/20, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'accertamento del fatto; b) in merito alle ragioni della mancata qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90; c) per l'esclusione della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La Corte ha adeguatamente motivato in merito all'identificazione dell'imputato quale autore del trasporto di un carico di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente (vedi pp.4-10 della sentenza impugnata). Ne discende anche l'inammissibilità degli altri motivi che ripropongono censure sempre in fatto, già adeguatamente respinte (vedi pp.10-11). Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il C • liere estensore Il Pr9k1ente rdo Amoroso Angelf3 C stanzo — - DEP() S