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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01688/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 novembre 2021 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati alla luce del provvedimento impugnato, che dimostra una corretta e motivata valutazione probatoria e determinazione sanzionatoria (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 novembre 2021 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati alla luce del provvedimento impugnato, che dimostra una corretta e motivata valutazione probatoria e determinazione sanzionatoria (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 01688/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris