Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28046/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 35044/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 341 bis c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità per il delitto previsto dall'art. 341 bis c.p., alla omessa pronuncia in tema di pene sostitutive; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, quanto al secondo, perché, diversamente dagli assunti del ricorrente, le conclusioni in sede di appello - che conterrebbero la richiesta di sostituzione della pena - non risultano pervenute in cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 35044/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 341 bis c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità per il delitto previsto dall'art. 341 bis c.p., alla omessa pronuncia in tema di pene sostitutive; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, quanto al secondo, perché, diversamente dagli assunti del ricorrente, le conclusioni in sede di appello - che conterrebbero la richiesta di sostituzione della pena - non risultano pervenute in cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28046/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris