CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]/controricorrente incidentale-controMinistero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente/ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.673/2019 depositatail 20/01/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 13671/2020Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 14655/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragionedella reciproca soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele