CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 181-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della cessata società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 311/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, SEZIONE DISTACCATA di FIRENZE, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della cessata soc. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Toscana che ha confermato la pronuncia della CTP di Prato ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema notifica dell'atto impositivo. Il ricorso è affidato a due motivi. Ha spiegato tempestivo controricorso l'Ufficio. CONSIDERATO In via preliminare di rito si dà atto della intervenuta regolarità del contraddittorio litisconsortile, vertendosi in questione attinente alla ripresa a tassazione di società di persone e soci. Ed infatti, l'affare già chiamato all'adunanza del 11 maggio 2022, veniva rinviato per integrazione del contraddittorio, non risultando correttamente notificato il ricorso alla socia della s.n.c., sig.a [OSCURATO:PERSONA], essendo stato il plico depositato per irreperibilità, senza ulteriori ricerche e senza invio di alcuna comunicazione informativa. L'ordinanza interlocutoria di questa Corte era comunicata il 22 agosto e l'integrazione del contraddittorio è ritualmente avvenuta il 9 Ric. 2021 n. 00181 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- settembre 2022. Adempiuta l'integrazione come in atti, si può procedere all'esame del ricorso. Con il primo motivo si muove censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 60, lett. E) d.P.R. n. 600/1973 e dell'art.140 c.p.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto valido il procedimento notificatorio degli atti impositivi per irreperibilità del destinatario sul presupposto che l'Ufficio aveva eseguito la notifica sia a mezzo del servizio postale, sia per il tramite del messo notificatore, decretando l'irreperibilità del destinatario per il solo fatto che il nominativo dell'appellante non figurasse sui campanelli né sulle cassette postali, e quindi senza raccogliere informazioni da altre persone presenti in loco. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 153 c.p.c. per aver la CTR rigettato la richiesta di rimessione in termini formulata dal contribuente, secondo cui l'impugnazione degli avvisi di accertamento era avvenuta oltre i termini decadenziali per causa a lui non imputabile. I due motivi, strettamente connessi sotto il profilo oggettivo, possono essere trattati congiuntamente. Occorre premette che con una recente pronuncia questa Corte ha ricordato i principi già rassegnati in materia, a partire dalla sentenza n. 11138/2003, secondo cui «non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, l'ufficiale giudiziario, ove verifichi, in uno stabile privo di portiere, l'assenza del nominativo del soggetto destinatario della notifica in corrispondenza dell'interno che il richiedente indica quale luogo di residenza, e ove constati la presenza, invece, del nominativo di altri soggetti i quali risultino momentaneamente assenti, deve procedere comunque alla notifica ai Ric. 2021 n. 00181 sez. MT - ud. 23-11-2022 -3- sensi dell'art. 140 c.p.c., e non può limitarsi invece - tanto più in un ampio e moderno contesto urbano - a stendere una relazione negativa, neppure ove fondata sulle informazioni negative delle altre "persone del luogo"(vedi anche Cass. n. 6761/2004). Nella più recente sentenza n. 19012/2017 questa Corte, nel ritenere legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ad un destinatario, il cui nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali, aveva valorizzato la circostanza che l'ufficiale giudiziario aveva attestato di aver raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell'atto, dai residenti interpellati. Nella sentenza n. 8638/2017, questa Corte, sempre in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagra fico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. In particolare, nel caso concreto esaminato dalla predetta sentenza, questo giudice di legittimità ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell'assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell'indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura "famiglia" seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito. Alla luce del contenuto delle sentenze sopra menzionate, emerge in modo inconfutabile che questa Corte non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, Ric. 2021 n. 00181 sez. MT - ud. 23-11-2022 -4- occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria» (Cfr. Cass., I, n. 2530/2022). Sotto altro profilo questa Corte ha altresì riconosciuto come «La negligenza, nel caso concreto, sarebbe da addebitare integralmente all'ufficiale postale addetto alla notifica che avrebbe dovuto diligentemente verificare l'esattezza dell'indirizzo da egli apposto sul plico raccomandato confrontandolo con quello presente sulla distinta di consegna. Ricorre, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 153, comma secondo, cod. proc. civ. non essendo imputabile al notificante la causa che ha impedito di consegnare l'atto al destinatario, con conseguente possibilità di remissione nei termini a norma dell'art. 294, commi secondo e terzo, cod. proc. civ.» (Cfr. Cass., V, n. 14728/2021). La CTR ha fatto malgoverno dei suestesi principi. Nella fattispecie in esame, invero, è incontroverso che l'addetto alla notifica abbia omesso di effettuare le ricerche ulteriori previste dalla giurisprudenza di questa Corte. Non è pertanto imputabile al destinatario la causa che ha impedito la consegna degli atti impositivi sicché sussistevano altresì i presupposti per la remissione in termini. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Toscana, in Ric. 2021 n. 00181 sez. MT - ud. 23-11-2022 -5- diversa composizione, cu