CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12126/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di acquistare una tovaglietta in plastica o alternativamente in cotone; Rilevato nel ricorso si deduce il vizio di motivazione e la violazione di norme procedimentali in quanto il provvedimento impugnato sarebbe un copia e incolla delle conclusioni dell'Amministrazione penitenziaria e che sarebbe errata la conclusione del Tribunale per cui la richiesta subordinata di acquistare una tovaglietta di cotone è infondata in quanto estranea al perimetro dello scrutinio del decidente; Rilevato che le doglianze sollevate nel ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, diversamente da quanto indicato nel ricorso, fornisce una motivazione adeguata e coerente anche con riferimento alle ipotesi alternative e ciò facendo riferimento alle caratteristiche del tavolo, ricoperto da materiale idoneo a garantirne l'igiene e la pulizia; Rilevato che tale motivazione non è apparente e che pertanto il ricorso, che sollecita una diversa e alternativa valutazione, non è consentito; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.