CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 14496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2619/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5970/2015depositata il 17/06/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla C.T.P. di Napoli avverso quattordici intimazioni di pagamento relative a quattro cartelle sulla cui scorta l’ Agente della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva avviato una procedura coattiva di riscossione, lamentando l’omessa notifica delle cartelle nonché vari ulteriori vizi; 2. la C.T.P rigettava il ricorso, osservando che non sussistevano i vizi lamentati e che le intimazioni opposte erano state regolarmente notificate previa rituale notifica delle cartelle; 3. sull’impugnazione della contribuente la C.T.R. Campania, con la sentenza n. 5970/49/15, in data 17 giugno 2015, accoglieva il gravame, ritenendo che l’Equitalia non aveva comprovato la notifica delle prodromiche cartelle esattoriali; 4. avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla base di tre motivi; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività in quanto notificato oltre il termine “breve” a fronte della notifica della sentenza in data 8 settembre 2015, notifica perfezionatasi con la “compiuta giacenza” nonché l’inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, per non aver la C.T.R. dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai debiti concernenti l’omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, di competenza del giudice del lavoro; 2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 602/1973 per avere i giudici di appello ritenuto che difettava la prova della rituale notificazione degli estratti di ruolo e della cartelle, non considerando che sussisteva la prova in atti (come da documentazione indicata ed allegata ai fini della autosufficienza) della rituale esecuzione delle notifiche delle cartelle esattoriali che non dovevano essere prodotte né in originale né in copia autentica, contrariamente a quanto affermato dai giudici territoriali; 3. con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 56 del d.P.R. 602/1973 e 112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello omesso di rilevare il passaggio in giudicato della sentenza disecondo grado in merito al rigetto dell’eccezione di prescrizione e decadenza, essendosi i giudici della C.T.R. limitati genericamente a fare riferimento all’accoglimento della domanda originaria proposta dal contribuente; 4. va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività apparendo il controricorso, sul punto, non rispettoso del principio dell’autosufficienza, principio che si estende anche alcontroricorso per cassazione, non essendo stati forniti gli elementi utili ai fini di accertare la eccepita rituale notifica della sentenza di appello ai fini della decorrenza del c.d. termine breve; 5. il ricorso che appare , nel suo complesso ammissibile e salvo quanto appresso chiarito, in quanto rispettoso del principio di c.d. autosufficienza alla luce delle complessive allegazioni di parte può trovare accoglimento nei termini appresso specificati; 6. osserva questa Corte che il primo motivo è infondato; 6.1. risulta, in effetti, che né la C.T.P., prima, né la C.T.R., successivamente si siano pronunciate sull’eccezione di difetto (parziale) di giurisdizione sollevata da Equitalia. Tuttavia nel caso di specie, all’esito del primo giudizio conclusosi con la sentenza n. 895/14/2013 si era formato chiaramente il giudicato implicito sulla giurisdizione, avendo l’allora giudice deciso nel merito con il rigetto dell’ impugnazione ritenendo sussistente la prova in ordine alla notificazione di tutte le cartelle, con la conseguenza che la questione, non sollevata con uno specifico motivo di appello, non può essere utilmente riproposta in questa sede; 6.2. infatti il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l'affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull'attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all'attribuzione del bene controverso. (Sez. U - , Sentenza n. 7454 del 19/03/2020, Rv. 657417 -03); 7. il secondo motivo è fondato; 7. parte ricorrente ha censurato, sotto diversi profili, l'affermazione su cui si regge la decisione impugnata secondo la quale "agli atti risultano prodotte solo le fotocopie degli estratti di ruolo sul retro dei quali risultano fotocopiate le relazioni di notifica che fanno riferimento al carico di cui agli estratti", documentazione ritenuta, dai giudici del gravame, non idonea a dar prova della notifica delle cartelle essendo a tal fine necessari gli originali o le copie autentiche delle cartelle collegate alla relazione di notifica ("ad esempio con un timbro di congiunzione dell'ufficiale notificatore tra la relata e l'atto; con la sottoscrizione dell'originale con la dizione che una copia conforme all'originale è stata inviata in una certa data a mezzo del servizio postale; con l'annotazione del numero della raccomandata di invio sull'originale ecc..."); 7.1. orbene dalla previsione del quarto comma dell'art.26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, secondo cui "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione", si desume che, al contrario di quanto ritenuto della C.T.R., ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo, invece, sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica; 7.2. con riferimento alla mancata produzione in giudizio dell'originale delle cartelle di pagamento (ovvero di copia autentica), la censura è, dunque, fondata atteso che l'originale della cartella di pagamento è quella notificata al contribuente e l'agente della riscossione può soltanto produrre la copia. Ma anche in questo caso, come affermato da questa Corte con la sentenza n. 10326/2014, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi dell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che ove, come nel caso di specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione (senza formalmente contestarne la conformità all'originale), l'Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13 nonchè Cass. n. 21533 del 2017), senza necessità di produrre in giudizio la copia integraledella cartella di pagamento di che trattasi (v. Cass. n. 2790 del 2016), posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione; 7.3. il superiore motivo, da ritenere autosufficiente avendo parte ricorrente allegato al ricorso tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare la ritualità della notifica (documentazione che non risulta essere stata specificamente disconosciuta e contestata dalla contribuente) deve essere, pertanto, accolto con rinvio, dovendo i giudici di appello verificare - sulla scorta della documentazione (in copia prodotta) -la rituale notifica degli atti impositivi per cui è causa alla luce dei principi di diritto sopra richiamati in ordine agli oneri di produzione documentale incombenti in capo all’agente della riscossione; 8. l’ ultimo motivo è inammissibile apparendo, in primo luogo, carente sotto il profilo dell’autosufficienza in quanto la società ricorrente assume che la contribuente non aveva riproposto con il ricorso in appello le eccezioni di prescrizione e decadenza disattese dei primi giudici, omettendo, tuttavia, di trascrivere l’atto di appello richiamatosolamente per meri stralci; P.Q.M. la Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa com