CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42807/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23544/21 Baldini [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, e condannato alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone l'inosservanza di norma processuali per erronea applicazione dell'art. 448 cod. proc. pen., non essendo stata garantita all'imputato nel giudizio di primo grado la possibilità di essere difeso dal difensore di fiducia, la cui nomina era intervenuta dopo la prima udienza dibattimentale; alla seconda udienza il difensore era rimasto nei pressi dell'aula di udienza in attesa di essere convocato, ciò che non era avvenuto poiché era stato chiamato il precedente difensore, sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. mentre l'imputato -ristretto- si trovava all'interno dell'aula di udienza; che il ricorso si palesa manifestamente infondato e pertanto inammissibile poiché la asserita violazione di norme processuali è smentita dagli atti dal momento che, come argomentato dalla Corte, era onere del difensore di fiducia (la cui nomina era intervenuta nelle more del giudizio di primo grado) attivarsi e garantire la propria partecipazione all'udienza del 13 dicembre 2018, alla quale lo stesso imputato era presente; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]