CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Treviso con riferimento a quattro ipotesi di contravvenzione ex art. 116, commi 15 e 7 cod. strada. Deduce vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha integralmente confermato il trattamento sanzionatorio deciso dal primo Giudice in considerazione della "pervicacia" dimostrata dell'imputato nel mettersi alla guida di veicoli nonostante la revoca della patente, testimoniata dalla nutrita serie di violazioni specifiche, nonché della obiettiva gravità dei fatti, specificamente richiamati dalla sentenza impugnata. Vi è, altresì, adeguata motivazione sull'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul diniego della sospensione condizionale della pena. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 34. 4"J 131N CANCELLERIART( CANCEU E [OSCURATO:PERSONA] (7( Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente,